CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con sentenza n. 26518 del 07/05/2021 la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sui ricorsi presentato dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibili i ricorsi, annullando con rinvio la sentenza impugnata solo limitatamente alla determinazione della durate delle pene accessorie fallimentari, condannando gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4200,00, oltre accessori di legge, senza indicare, tuttavia, come denunciato con istanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", che il pagamento della somma liquidata debba avvenire in in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110, d.p.r. n. 115/2002, come richiesto dalla parte civile con le conclusioni scritte; rilevato che, in tutta evidenza, l'indicata omissione va risolta ritenendola un mero errore materiale, dovuto ad un refuso, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata il 7.5.2021; considerato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione del dispositivo in senso conforme alla previsione di legge. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza documento n. 26518 del 7/5/2021, nel senso che in riferimento alla liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, le parole da "che condanna" sino a "legge", sono sostituite dalle seguenti: "Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma