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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14519/2026

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pore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAlessandro Dagnino-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, subentrata a titolo universale neirapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.8156/2021 depositata il 21/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/20261.

Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione dellasentenza n. 8156/2021 depositata dalla Commissione tributaria regionaledi Palermo (hinc: CTR) il 21/09/2021 – trae origine dall’impugnazione dellacartella di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Cottone RosaLinda C. (hinc: la contribuente o la società contribuente).2.

Emerge dagli atti di causa che, a seguito di controllo automatizzato(ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e/o art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del1972, erano state inviate due comunicazioni di irregolarità (n.0063932712101, ricevuta il 21 marzo 2013, e n. 0004908012501, ricevutail 23 settembre 2013, con le quali l’Ufficio aveva richiesto alla contribuenteil versamento di quanto risultante dal controllo automatizzato delledichiarazioni presentate con i modelli IRAP/2012 e UNICO/2012, per l’annod’imposta 2011.2.1.

In seguito al ricevimento di tali avvisi, la ricorrente decideva diestinguere ratealmente i debiti risultanti dalla misura, salvo poi decaderedalla rateazione.

L’agente della riscossione iscriveva, quindi, a ruolo lesomme pretese in seguito al controllo automatizzato, ivi comprese lesanzioni per intero, notificando la cartella di pagamento, impugnata dallacontribuente, che è risultata soccombente in entrambi i gradi del giudizio dimerito.3.

La CTR, in particolare, ha ritenuto:- in ipotesi di fatti che danno origine alla perdita di benefici e non adun'ulteriore liquidazione d'imposta non può ritenersi sussistente a caricodell'ente oppositore l'obbligo di comunicare i fatti causativi della suasopravvenuta decadenza dai benefici fiscali;- il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio adaltro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne irelativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alladichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dalNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere pienaconoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmentecontestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare qualesia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato alsuo diritto di difesa. (Sez.

U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010);- in tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, perla validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabilel'indicazione degli estremi identificativi o della data di notificadell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti faccianoriferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche checonsentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesadel contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossionepromossa nei suoi confronti;- nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito aliquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente aisensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il merorichiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già aconoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Cass., n. 21804del 20/09/2017);- in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n.602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessasottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale diriferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con oneredella prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad unagenerica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienzadell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle suededuzioni;Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026- la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presuppostodell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può esseredichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto dimotivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anchequando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù dellapuntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, deipresupposti dell'imposizione (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18224);3.1.

La CTR ha, quindi, ritenuto che non fossero presenti i vizi formalilamentati dalla contribuente e che era indimostrata l’affermazione deldecesso del responsabile del procedimento indicato in «[OSCURATO:PERSONA]».4.

La contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadella CTR con cinque motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (hinc: ADER) ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, occorre rilevare l’inammissibilità della costituzionedell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con unavvocato del libero foro.

Anche nel caso del controricorso deve essere datacontinuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale in mancanzadi regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapportiprocessuali di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) a [OSCURATO:SOCIETA]. - avvenuta in forza dell'art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertitodalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 - trovanoapplicazione l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22giugno 2017 tra AdER e l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il qualeil patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione èconvenzionalmente affidato all'Avvocatura, salvo il caso di conflitto o didichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervengal'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43del r.d. n. 1611 del 1933 (Cass., 17/01/2024, n. 1806; 31/10/2024, n.Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/202628199).

Di conseguenza, in difetto di tali presupposti, la procura specialerilasciata da AdER, subentrata a [OSCURATO:PERSONA], ad un avvocato dellibero foro è invalida e controricorso per cassazione va dichiaratoinammissibile.2.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 5, 6 e 10 della legge n. 212 del 2000, degli artt. 1,7 e 10, della legge n. 241 del 1990, nonché degli artt. 2 e 97, Cost. e delprincipio immanente del contraddittorio preventivo, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.2.1.

Con tale motivo la ricorrente – evidenziate a pag. 9 ss. del ricorsoin cassazione le doglianze articolate in primo e in secondo grado - denunciala sentenza impugnata per aver ritenuto che la decadenza dalla rateazioneex art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997 non necessitasse della previainstaurazione del contraddittorio.2.2.

Il motivo è infondato: il vizio dell’atto impositivo per mancatainstaurazione del contraddittorio viene indicato dalla ricorrente qualeprincipio immanente dell’ordinamento tributario (v. pag. 10 del ricorso incassazione), trascurando, tuttavia, che, nel caso in esame, la cartellaimpugnata scaturisce all’esito del mancato adempimento della rateizzazionerichiesta a seguito del riscontro ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 dell’omesso versamento delle somme indicatedalla contribuente stessa in sede di dichiarazione e che, inoltre,l’amministrazione finanziaria aveva inviato alla contribuente duecomunicazioni di irregolarità, alle quali aveva fatto seguito l’opzione per larateizzazione.Tanto più che anche l’art. 6-bis legge n. 212 del 2000 - che, sebbenenon applicabile ratione temporis, al caso in esame, può ben essererichiamato proprio per la dilatazione dell’obbligo di preventiva instaurazionedel contraddittorio a tutti gli atti impugnabili dinanzi agli organi digiurisdizione tributaria rispetto al regime normativo e all’evoluzione dellaNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore – stabilisce al secondocomma che non sussiste il diritto al contradditorio per gli atti automatizzati,sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formaledella dichiarazione individuati con Ministro dell’Economia e delle Finanze.2.3.

L’instaurazione del contraddittorio è funzionale, infatti, a portareall’amministrazione finanziaria elementi tali da poter determinare undiverso esito dell’esercizio del potere impositivo (v.

Cass., Sez.

U,25/07/2025, n. 21271).

Nel caso di specie l’individuazione dell’ammontaredell’imposta dovuta non è l’esito di un atto impositivo emessodall’amministrazione finanziaria, ma scaturisce da quanto dichiarato daparte della stessa contribuente e dal successivo omesso adempimento deiversamenti dovuti, neppure a seguito della loro rateizzazione.2.4.

A tali conclusioni si perviene, anche tenendo conto della naturadella cartella di pagamento (emessa, nella specie, a seguitodell’inadempimento degli obblighi del contribuente scaturenti dalledichiarazioni presentate), che costituisce un atto che preannuncial’esecuzione esattoriale (Cass., 11/03/2021, n. 6833) ed è esso stesso unin condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.2.5.

Il caso in esame è da tenere, quindi, distinto rispetto a quello decisoda Cass., Sez.

U, 18/09/2014, n. 19667, dove è stato affermato che, intema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziariaprima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"),deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione,concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, incoerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previstodall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106),in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento,Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorioendoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria perviolazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anchedagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizionemantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.A differenza dell’iscrizione di ipoteca – che incide direttamente sulpatrimonio del contribuente, costituendo un diritto reale di garanzia su undeterminato bene – la cartella di pagamento non solo preannuncial’esecuzione (al pari dell’atto di precetto nell’esecuzione civile), maconferisce, al pari della comunicazione di iscrizione ipotecaria, un termineal contribuente per procedere al pagamento di quanto dovuto o, come nelcaso di specie, per impugnare la cartella, in caso di eventuali errori presentiall’interno di quest’ultima circa l’eventuale ammontare residuo dei debitiderivanti dalle dichiarazioni presentate dalla stessa parte ricorrente.3.

Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato l’error in iudicandoper violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge. n. 241 del 1990 e/odell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.3.1.

Con tale motivo la ricorrente – richiamato il secondo motivo diappello (pag. 16 del ricorso in cassazione) – censura la sentenza impugnataper non aver riscontrato i difetti di motivazione della cartella esposti dallasocietà contribuente.

In particolare, rileva che la cartella impugnata non èstata emessa unicamente sulla base di somme dichiarate e non versate.

Ilcarico di ruolo impugnato è stato emesso a seguito di decadenza darateazione delle somme liquidate in base ad avvisi bonari e, pertanto, larelativa iscrizione a ruolo non è fondata sulla mera constatazione di mancatipagamenti di debiti nascenti dalla dichiarazione, ma dai calcoli relativi alresiduo dovuto all’esito della decadenza dalle rateazioni, con laNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026conseguenza che la cartella necessitava di adeguata motivazione in ordineai conteggi effettuati.3.2.

Il motivo è infondato nei termini di seguito indicati.3.2.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 14/07/2022, n.22281) hanno precisato, con riferimento alla questione relativa agli interessidella cartella di pagamento, che quest’ultima - nell’ipotesi in cui richieda alcontribuente interessi mai prima determinati e pretesi dall’ente accertatore- ha natura di atto impositivo in senso sostanziale e necessita, quantoall’individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui sifonda la ripresa, di una motivazione completa, dovendo l’agente esternaregli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente diverificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestare il merito dellastessa (Cass., 24 ottobre 2019, n. 27271).

La necessaria indicazione dei«presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che hanno determinatola ripresa si concretizza precisando sia la tipologia di interessi applicati -criterio normativo idoneo a giustificarli (Cass., 24 luglio 2014, n.16863) -che l’imposta con riferimento alla quale sono stati calcolati in percentuale,nonché la data della loro decorrenza, ma non anche l’indicazione dei saggid’interesse volta per volta modificati in ragione del lasso di tempo preso inconsiderazione ai fini della loro quantificazione.Le Sezioni Unite cit. hanno precisato, poi, che: «in questa direzioneorienta la stessa doverosa indicazione della base giuridica sulla quale vienegiustificata l’obbligazione di interessi (art. 20 d.P.R. n.602 del 1973) e che,se puntualmente esternata nella cartella, già li compendia, consentendo ladeterminazione di quegli stessi saggi applicabili secondo le variazioni via viaapplicabili nel tempo, nonché il computo che è la legge stessa adeterminare.

La specificazione dei tassi non può pertanto ritenersicontemplata all’interno del sintagma ragioni giuridiche giustificative dellaNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026ripresa a titolo di interessi, né può a tanto condurre il canone esegeticodell’interpretazione letterale (art. 12 Preleggi al codice civile)»Inoltre, è stato altresì precisato che: «… deve escludersi che la cartelladebba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto allaquantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste sianoancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche,in base a quanto previsto normativamente» per concludere che, in casicome quello oggetto del presente giudizio è necessario (e sufficiente) chela cartella rechi, anche per relationem, l’indicazione del debito d’imposta edel quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi edella base normativa che consenta al contribuente di individuare la naturadegli interessi reclamati, la quale può variare non soltanto in funzione dellatipologia dell’imposta, ma anche delle modalità prescelte dall’Ufficio perazionare la pretesa fiscale e del momento al quale si riferisce la ripresa.3.3.

Non è, quindi, conforme a quanto precisato dalle Sezioni Unite diquesta Corte l’affermazione della ricorrente (v. pag. 18 del ricorso incassazione) secondo cui: «Nel caso di specie, poi, il denunciato difetto dimotivazione si ravvisa particolarmente grave con riguardo alle sommerichieste a titolo di interessi, delle quali non vi è riscontro alcuno circa lemodalità di calcolo, non essendo stati specificati, voce per voce, il dies aquo, il dies ad quem ed i tassi applicati nei diversi periodi di tempo.» Irequisiti ai quali la ricorrente àncora la violazione dell’obbligo di motivazionein punto di interessi non sono, infatti, necessari per ritenere l’atto impositivoinvalido in parte qua.4.

Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato l’error in procedendoper violazione degli artt. 112, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.4.1.

Con tale motivo di ricorso la ricorrente lamenta che, con il terzomotivo di appello (corrispondente al terzo motivo di ricorso) avevadenunciato che la cartella riportava quale responsabile del procedimento diiscrizione a ruolo, il nominativo della persona che rivestiva la carica apicale,Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026a livello provinciale, dell’Agenzia delle entrate, anziché i funzionari che inconcreto potevano essere incaricati dei relativi procedimenti, lamentandoche questa condotta si ponesse in contrasto con la norma indicata in rubrica,istitutiva dell’obbligo, posto a pena di nullità, di indicare i responsabili deiprocedimenti dai quali trae origine la cartella esattoriale.

Evidenzia, quindi,che a pag. 7 della cartella impugnata sono riportate le diciture presenti nelledescrizioni delle singole partite debitorie, nelle quali si legge che «ilresponsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è [OSCURATO:PERSONA]», allora Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trapani.A tal fine, a pag. 12 dell’atto di appello, è stato rilevato che «Nel casodi specie, [...] l’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hannoindicato, in modo standardizzato, le persone che ricoprono le cariche apicalidelle rispettive organizzazioni, anziché i nominativi dei funzionarimaterialmente incaricati di gestire le pratiche in tal modo è statochiaramente eluso il dettato dell’art, 36, c. 4-ter, citato.

Tanto più chel’Agente della riscossione ha indicato quale responsabile del procedimentodi emissione e notificazione della cartella impugnata il sig. [OSCURATO:PERSONA],deceduto notoriamente il 7 luglio 2015, e, dunque, in epoca anteriore alladata di notifica dell’atto alla contribuente, avvenuta il 25 agosto 2015.».Ad avviso di parte ricorrente su tale questione la CTR ha, tuttavia,omesso di pronunciarsi, essendosi limitata a pronunciarsi sull’indicazionedel nome del sig. [OSCURATO:PERSONA], responsabile del procedimento diemissione e notificazione della cartella.

Tale questione è, tuttavia, distintae autonoma rispetto a quella oggetto del terzo motivo di ricorso,riguardando, invece, il quarto motivo.5.

Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato l’error inprocedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 4, c.p.c. e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art.36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/20265.1.

Con tale motivo la contribuente espone che con il terzo motivo delricorso introduttivo la società ha rilevato l’elusione dell’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007 da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha indicato in modostandardizzato la persona che ricopre la carica apicale della rispettivaorganizzazione, anziché il nominativo incaricato di gestire la pratica.In particolare, a pag. 7 della cartella impugnata si legge che «ilresponsabile del procedimento di emissione e notificazione della presentecartella di pagamento è [OSCURATO:PERSONA], Coordinatore dell'attività dicartellazione dell'ambito provinciale di Trapani di [OSCURATO:PERSONA] SpA».La ricorrente aveva, inoltre, evidenziato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era decedutoin data anteriore a quella di avvenuta notifica della cartella impugnata.Nell’atto di controdeduzioni l’Agenzia delle Entrate ha affermato che: «ilresponsabile del procedimento di emissione della cartella, in quanto tale,viene individuato al momento della formazione della stessa e quindi primadella notifica.

Il decesso del Sig. [OSCURATO:PERSONA] è evento successivo allaformazione della cartella, anche se precedente alla sua notifica.

Appareevidente che l’evento morte del responsabile del procedimento, quale causadi forza maggiore, non può essere motivo di nullità della cartella, benpotendo il contribuente, con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza, conoscere ilresponsabile del procedimento che ha sostituito il Sig. [OSCURATO:PERSONA]»La CTR – a fronte della censura svolta in appello dalla contribuente - ha,tuttavia, deciso che: «muovendo dai superiori principi ermeneutici tutti i viziformali lamentati devono ritenersi insussistenti, con la precisazione che ilresponsabile del procedimento risulta indicato in ‘’[OSCURATO:PERSONA]’’,apparendo a tacer d’altro, indimostrata l’affermazione secondo cui questisarebbe deceduto prima dell’emissione dell’atto».Il ricorrente afferma, quindi, che la CTR è incorsa in palese error inprocedendo, avendo preteso la prova di un fatto (quello della morte delresponsabile del procedimento) non contestato tra le parti, fatto chepertanto avrebbe dovuto ritenersi pacifico e come tale espunto dal themaNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026probandum, in virtù del principio di cui all’art. 115 c.p.c.

Inoltre, laquestione avrebbe dovuto essere accolta, poiché affermare, come sostenutoex adverso, che il contribuente avrebbe potuto agevolmente conoscere ilnome del nuovo responsabile del procedimento equivarrebbe a formulareuna interpretazione abrogratrice della norma che stabilisce l’obbligo diindicare il responsabile del procedimento.

Ad avviso del ricorrente, quindi,a seguito del decesso del sig. [OSCURATO:PERSONA], la cartella avrebbe dovuto essereristampata, con l’indicazione del nominativo del nuovo responsabile delprocedimento.6.

Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati insieme e sonoinfondati.6.1.

In via preliminare, occorre evidenziare come non sussista il vizio diomessa pronuncia denunciato con il terzo motivo di ricorso, posto che laCTR individua il responsabile del procedimento.In realtà, dall’esposizione del ricorso risultano distinte le figure diAdriana [OSCURATO:PERSONA] (responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo)e del sig. [OSCURATO:PERSONA] (responsabile dell’emissione e della notificazione dellacartella di pagamento).

La CTR, invece, afferma che: «Muovendo daisuperiori principi ermeneutici tutti i vizi formali lamentati devono ritenersiinsussistenti, con la precisazione che il responsabile del procedimentorisulta indicato in "[OSCURATO:PERSONA]", apparendo, a tacer d' altro, indimostratal'affermazione secondo cui questi sarebbe deceduto prima dell'emissionedell'atto.»6.2.

Occorre evidenziare che secondo questa Corte, in temadi cartelle di pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimentoprevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agentidella riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 dall'art. 36, comma 4-ter,del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deveintendersi riferita alla persona responsabile del procedimento a prescinderedalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata,Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attivitàamministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia deldiritto di difesa (Cass., 14/11/2019, n. 29652).

Nel caso di specie la cartelladi pagamento – secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente – contienesia l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (cheè [OSCURATO:PERSONA]), sia quella del responsabile del procedimento diemissione e notificazione della cartella di pagamento (individuato nel sig.[OSCURATO:PERSONA]), in conformità alla versione dell’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248del 2007 vigente alla data di notificazione della cartella impugnata(25/08/2015, secondo quanto si legge a pag. 3 del ricorso in cassazione, equindi prima della sua abrogazione ad opera dell’art. 2 d.lgs. n. 219 del2023), in base al quale: «La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, esuccessive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione delresponsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissionee di notificazione della stessa cartella.»6.3.

Occorre, poi, evidenziare, in primo luogo, come la norma appenarichiamata preveda, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazionedella cartella.

Non è, invece, stabilita alcuna ipotesi di nullità in conseguenzadel decesso del responsabile del procedimento di emissione e dinotificazione della cartella successivamente al completamentodell’emissione, ma prima che siano completate le operazioni di notificazioneal destinatario della cartella stessa.6.4.

In secondo luogo, in aggiunta a quanto appena rilevato, il decessodel sig. [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile dell’emissione e della notificazione dellacartella, non assume rilievo per il solo fatto di essere avvenutoanteriormente al perfezionamento della notificazione, essendo necessarioverificare, al più, se il funzionario responsabile per l’emissione enotificazione della cartella fosse o meno deceduto prima dell’emissione dellaNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026cartella.

È invece irrilevante, ai fini della validità dell’atto impositivo, lacircostanza che il decesso del funzionario responsabile della sua emissionesia avvenuto una volta perfezionata quest’ultima, ancorché tale evento sicollochi in data anteriore al perfezionamento della sua notificazione.

Propriotale circostanza era stata contestata dall’agente della riscossione che –secondo quanto riportato dalla stessa parte ricorrente a pag. 22 del ricorsoin cassazione aveva affermato, nell’atto di controdeduzioni, che: «Il decessodel Sig. [OSCURATO:PERSONA] è evento successivo alla formazione della cartella, anchese precedente alla sua notifica.» Non è quindi riscontrabile neppure laviolazione dell’art. 115 c.p.c. denunciata dalla parte ricorrente.7.

Con il quinto motivo è stato denunciato l’error in iudicando perviolazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del1973 e 7, comma 1, legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.7.1.

Con tale motivo la ricorrente richiama le censure svolte con il quartomotivo di appello, incentrate sulla «Violazione e/o falsa applicazione dell'art.39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e conseguente ammissibilità (e fondatezza)del quarto motivo di ricorso relativo alla mancata sottoscrizione del ruolo,nonché del quinto motivo di ricorso relativo alla mancata allegazione dellecomunicazioni di irregolarità richiamate nella cartella».Censura, quindi, la sentenza impugnata, poiché manca, agli atti dicausa, la prova dell’avvenuta sottoscrizione del ruolo presupposto allacartella di pagamento ed oggetto anch’esso di impugnazione.Invero, non avendo la controparte fornito, nel giudizio di primo grado,alcuna prova contraria, la C.T.R. avrebbe dovuto ritenere e dichiarareprocessualmente accertata la carenza di esecutività degli atti impugnati, inquanto tali non idonei a fondare alcuna azione esecutiva da partedell’Agente della riscossione nei confronti della contribuente.Da quanto sopra emerge, pertanto, l’erroneità della sentenza oggettodel presente giudizio.Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026Nessun dubbio può, pertanto, sussistere sul fatto che non sia statafornita la prova dell’avvenuta sottoscrizione del ruolo impugnato.7.2.

Il motivo è infondato.

Premesso che non viene in rilievo l’art. 12,comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 e, conseguentemente, gli orientamentidelle Sezioni Unite relativi alla disposizione appena richiamata (Cass., Sez.U, 06/09/2022, n. 26283; Cass., Sez.

U, 07/05/2024, n. 12459), occorreevidenziare che la decisione impugnata è conforme all’orientamento diquesta Corte, secondo il quale, in tema di requisiti formalidel ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcunasanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può cheoperare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativoall'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico delcontribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazionedell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegareelementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

D'altronde, lanatura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione eredazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazionedel generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento,ai sensi dell'art. 21-octies legge n. 241 del 1990 (Cass., 30/10/2018, n.27561).È totalmente inconferente la censura relativa all’asserita violazionedell’art. 7 legge n. 212 del 2000, con la quale viene denunciata l’omessaallegazione dell’atto presupposto.

Difatti, non solo il ruolo – quale attoriferito a una pluralità di contribuenti – di regola non è notificato alcontribuente, che è destinatario della cartella di pagamento, cioè della partedi ruolo relativa alla sua posizione, ma è proprio tramite la notificazionedella cartella di pagamento che il contribuente viene a conoscenza dei datirelativi al ruolo che lo riguarda.

L’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992prevede, infatti, che: «La notificazione della cartella di pagamento valeanche come notificazione del ruolo.»Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/20268.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, consideratal’inammissibilità del controricorso.

P.Q.Mrigetta il ricorso;dichiara inammissibile il controricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAlessandro Dagnino-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, subentrata a titolo universale neirapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.8156/2021 depositata il 21/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/20261. Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione dellasentenza n. 8156/2021 depositata dalla Commissione tributaria regionaledi Palermo (hinc: CTR) il 21/09/2021 – trae origine dall’impugnazione dellacartella di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Cottone RosaLinda C. (hinc: la contribuente o la società contribuente).2. Emerge dagli atti di causa che, a seguito di controllo automatizzato(ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e/o art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del1972, erano state inviate due comunicazioni di irregolarità (n.0063932712101, ricevuta il 21 marzo 2013, e n. 0004908012501, ricevutail 23 settembre 2013, con le quali l’Ufficio aveva richiesto alla contribuenteil versamento di quanto risultante dal controllo automatizzato delledichiarazioni presentate con i modelli IRAP/2012 e UNICO/2012, per l’annod’imposta 2011.2.1. In seguito al ricevimento di tali avvisi, la ricorrente decideva diestinguere ratealmente i debiti risultanti dalla misura, salvo poi decaderedalla rateazione. L’agente della riscossione iscriveva, quindi, a ruolo lesomme pretese in seguito al controllo automatizzato, ivi comprese lesanzioni per intero, notificando la cartella di pagamento, impugnata dallacontribuente, che è risultata soccombente in entrambi i gradi del giudizio dimerito.3. La CTR, in particolare, ha ritenuto:- in ipotesi di fatti che danno origine alla perdita di benefici e non adun'ulteriore liquidazione d'imposta non può ritenersi sussistente a caricodell'ente oppositore l'obbligo di comunicare i fatti causativi della suasopravvenuta decadenza dai benefici fiscali;- il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio adaltro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne irelativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alladichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dalNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere pienaconoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmentecontestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare qualesia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato alsuo diritto di difesa. (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010);- in tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, perla validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabilel'indicazione degli estremi identificativi o della data di notificadell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti faccianoriferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche checonsentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesadel contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossionepromossa nei suoi confronti;- nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito aliquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente aisensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il merorichiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già aconoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Cass., n. 21804del 20/09/2017);- in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n.602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessasottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale diriferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con oneredella prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad unagenerica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienzadell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle suededuzioni;Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026- la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presuppostodell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può esseredichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto dimotivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anchequando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù dellapuntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, deipresupposti dell'imposizione (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18224);3.1. La CTR ha, quindi, ritenuto che non fossero presenti i vizi formalilamentati dalla contribuente e che era indimostrata l’affermazione deldecesso del responsabile del procedimento indicato in «[OSCURATO:PERSONA]».4. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadella CTR con cinque motivi.5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (hinc: ADER) ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre rilevare l’inammissibilità della costituzionedell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con unavvocato del libero foro. Anche nel caso del controricorso deve essere datacontinuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale in mancanzadi regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapportiprocessuali di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) a [OSCURATO:SOCIETA]. - avvenuta in forza dell'art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertitodalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 - trovanoapplicazione l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22giugno 2017 tra AdER e l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il qualeil patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione èconvenzionalmente affidato all'Avvocatura, salvo il caso di conflitto o didichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervengal'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43del r.d. n. 1611 del 1933 (Cass., 17/01/2024, n. 1806; 31/10/2024, n.Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/202628199). Di conseguenza, in difetto di tali presupposti, la procura specialerilasciata da AdER, subentrata a [OSCURATO:PERSONA], ad un avvocato dellibero foro è invalida e controricorso per cassazione va dichiaratoinammissibile.2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 5, 6 e 10 della legge n. 212 del 2000, degli artt. 1,7 e 10, della legge n. 241 del 1990, nonché degli artt. 2 e 97, Cost. e delprincipio immanente del contraddittorio preventivo, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente – evidenziate a pag. 9 ss. del ricorsoin cassazione le doglianze articolate in primo e in secondo grado - denunciala sentenza impugnata per aver ritenuto che la decadenza dalla rateazioneex art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997 non necessitasse della previainstaurazione del contraddittorio.2.2. Il motivo è infondato: il vizio dell’atto impositivo per mancatainstaurazione del contraddittorio viene indicato dalla ricorrente qualeprincipio immanente dell’ordinamento tributario (v. pag. 10 del ricorso incassazione), trascurando, tuttavia, che, nel caso in esame, la cartellaimpugnata scaturisce all’esito del mancato adempimento della rateizzazionerichiesta a seguito del riscontro ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 dell’omesso versamento delle somme indicatedalla contribuente stessa in sede di dichiarazione e che, inoltre,l’amministrazione finanziaria aveva inviato alla contribuente duecomunicazioni di irregolarità, alle quali aveva fatto seguito l’opzione per larateizzazione.Tanto più che anche l’art. 6-bis legge n. 212 del 2000 - che, sebbenenon applicabile ratione temporis, al caso in esame, può ben essererichiamato proprio per la dilatazione dell’obbligo di preventiva instaurazionedel contraddittorio a tutti gli atti impugnabili dinanzi agli organi digiurisdizione tributaria rispetto al regime normativo e all’evoluzione dellaNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore – stabilisce al secondocomma che non sussiste il diritto al contradditorio per gli atti automatizzati,sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formaledella dichiarazione individuati con Ministro dell’Economia e delle Finanze.2.3. L’instaurazione del contraddittorio è funzionale, infatti, a portareall’amministrazione finanziaria elementi tali da poter determinare undiverso esito dell’esercizio del potere impositivo (v. Cass., Sez. U,25/07/2025, n. 21271). Nel caso di specie l’individuazione dell’ammontaredell’imposta dovuta non è l’esito di un atto impositivo emessodall’amministrazione finanziaria, ma scaturisce da quanto dichiarato daparte della stessa contribuente e dal successivo omesso adempimento deiversamenti dovuti, neppure a seguito della loro rateizzazione.2.4. A tali conclusioni si perviene, anche tenendo conto della naturadella cartella di pagamento (emessa, nella specie, a seguitodell’inadempimento degli obblighi del contribuente scaturenti dalledichiarazioni presentate), che costituisce un atto che preannuncial’esecuzione esattoriale (Cass., 11/03/2021, n. 6833) ed è esso stesso unin condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.2.5. Il caso in esame è da tenere, quindi, distinto rispetto a quello decisoda Cass., Sez. U, 18/09/2014, n. 19667, dove è stato affermato che, intema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziariaprima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"),deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione,concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, incoerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previstodall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106),in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento,Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorioendoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria perviolazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anchedagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizionemantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.A differenza dell’iscrizione di ipoteca – che incide direttamente sulpatrimonio del contribuente, costituendo un diritto reale di garanzia su undeterminato bene – la cartella di pagamento non solo preannuncial’esecuzione (al pari dell’atto di precetto nell’esecuzione civile), maconferisce, al pari della comunicazione di iscrizione ipotecaria, un termineal contribuente per procedere al pagamento di quanto dovuto o, come nelcaso di specie, per impugnare la cartella, in caso di eventuali errori presentiall’interno di quest’ultima circa l’eventuale ammontare residuo dei debitiderivanti dalle dichiarazioni presentate dalla stessa parte ricorrente.3. Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato l’error in iudicandoper violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge. n. 241 del 1990 e/odell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.3.1. Con tale motivo la ricorrente – richiamato il secondo motivo diappello (pag. 16 del ricorso in cassazione) – censura la sentenza impugnataper non aver riscontrato i difetti di motivazione della cartella esposti dallasocietà contribuente. In particolare, rileva che la cartella impugnata non èstata emessa unicamente sulla base di somme dichiarate e non versate. Ilcarico di ruolo impugnato è stato emesso a seguito di decadenza darateazione delle somme liquidate in base ad avvisi bonari e, pertanto, larelativa iscrizione a ruolo non è fondata sulla mera constatazione di mancatipagamenti di debiti nascenti dalla dichiarazione, ma dai calcoli relativi alresiduo dovuto all’esito della decadenza dalle rateazioni, con laNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026conseguenza che la cartella necessitava di adeguata motivazione in ordineai conteggi effettuati.3.2. Il motivo è infondato nei termini di seguito indicati.3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 14/07/2022, n.22281) hanno precisato, con riferimento alla questione relativa agli interessidella cartella di pagamento, che quest’ultima - nell’ipotesi in cui richieda alcontribuente interessi mai prima determinati e pretesi dall’ente accertatore- ha natura di atto impositivo in senso sostanziale e necessita, quantoall’individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui sifonda la ripresa, di una motivazione completa, dovendo l’agente esternaregli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente diverificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestare il merito dellastessa (Cass., 24 ottobre 2019, n. 27271). La necessaria indicazione dei«presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che hanno determinatola ripresa si concretizza precisando sia la tipologia di interessi applicati -criterio normativo idoneo a giustificarli (Cass., 24 luglio 2014, n.16863) -che l’imposta con riferimento alla quale sono stati calcolati in percentuale,nonché la data della loro decorrenza, ma non anche l’indicazione dei saggid’interesse volta per volta modificati in ragione del lasso di tempo preso inconsiderazione ai fini della loro quantificazione.Le Sezioni Unite cit. hanno precisato, poi, che: «in questa direzioneorienta la stessa doverosa indicazione della base giuridica sulla quale vienegiustificata l’obbligazione di interessi (art. 20 d.P.R. n.602 del 1973) e che,se puntualmente esternata nella cartella, già li compendia, consentendo ladeterminazione di quegli stessi saggi applicabili secondo le variazioni via viaapplicabili nel tempo, nonché il computo che è la legge stessa adeterminare. La specificazione dei tassi non può pertanto ritenersicontemplata all’interno del sintagma ragioni giuridiche giustificative dellaNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026ripresa a titolo di interessi, né può a tanto condurre il canone esegeticodell’interpretazione letterale (art. 12 Preleggi al codice civile)»Inoltre, è stato altresì precisato che: «… deve escludersi che la cartelladebba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto allaquantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste sianoancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche,in base a quanto previsto normativamente» per concludere che, in casicome quello oggetto del presente giudizio è necessario (e sufficiente) chela cartella rechi, anche per relationem, l’indicazione del debito d’imposta edel quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi edella base normativa che consenta al contribuente di individuare la naturadegli interessi reclamati, la quale può variare non soltanto in funzione dellatipologia dell’imposta, ma anche delle modalità prescelte dall’Ufficio perazionare la pretesa fiscale e del momento al quale si riferisce la ripresa.3.3. Non è, quindi, conforme a quanto precisato dalle Sezioni Unite diquesta Corte l’affermazione della ricorrente (v. pag. 18 del ricorso incassazione) secondo cui: «Nel caso di specie, poi, il denunciato difetto dimotivazione si ravvisa particolarmente grave con riguardo alle sommerichieste a titolo di interessi, delle quali non vi è riscontro alcuno circa lemodalità di calcolo, non essendo stati specificati, voce per voce, il dies aquo, il dies ad quem ed i tassi applicati nei diversi periodi di tempo.» Irequisiti ai quali la ricorrente àncora la violazione dell’obbligo di motivazionein punto di interessi non sono, infatti, necessari per ritenere l’atto impositivoinvalido in parte qua.4. Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato l’error in procedendoper violazione degli artt. 112, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.4.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente lamenta che, con il terzomotivo di appello (corrispondente al terzo motivo di ricorso) avevadenunciato che la cartella riportava quale responsabile del procedimento diiscrizione a ruolo, il nominativo della persona che rivestiva la carica apicale,Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026a livello provinciale, dell’Agenzia delle entrate, anziché i funzionari che inconcreto potevano essere incaricati dei relativi procedimenti, lamentandoche questa condotta si ponesse in contrasto con la norma indicata in rubrica,istitutiva dell’obbligo, posto a pena di nullità, di indicare i responsabili deiprocedimenti dai quali trae origine la cartella esattoriale. Evidenzia, quindi,che a pag. 7 della cartella impugnata sono riportate le diciture presenti nelledescrizioni delle singole partite debitorie, nelle quali si legge che «ilresponsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è [OSCURATO:PERSONA]», allora Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trapani.A tal fine, a pag. 12 dell’atto di appello, è stato rilevato che «Nel casodi specie, [...] l’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hannoindicato, in modo standardizzato, le persone che ricoprono le cariche apicalidelle rispettive organizzazioni, anziché i nominativi dei funzionarimaterialmente incaricati di gestire le pratiche in tal modo è statochiaramente eluso il dettato dell’art, 36, c. 4-ter, citato. Tanto più chel’Agente della riscossione ha indicato quale responsabile del procedimentodi emissione e notificazione della cartella impugnata il sig. [OSCURATO:PERSONA],deceduto notoriamente il 7 luglio 2015, e, dunque, in epoca anteriore alladata di notifica dell’atto alla contribuente, avvenuta il 25 agosto 2015.».Ad avviso di parte ricorrente su tale questione la CTR ha, tuttavia,omesso di pronunciarsi, essendosi limitata a pronunciarsi sull’indicazionedel nome del sig. [OSCURATO:PERSONA], responsabile del procedimento diemissione e notificazione della cartella. Tale questione è, tuttavia, distintae autonoma rispetto a quella oggetto del terzo motivo di ricorso,riguardando, invece, il quarto motivo.5. Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato l’error inprocedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 4, c.p.c. e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art.36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/20265.1. Con tale motivo la contribuente espone che con il terzo motivo delricorso introduttivo la società ha rilevato l’elusione dell’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007 da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha indicato in modostandardizzato la persona che ricopre la carica apicale della rispettivaorganizzazione, anziché il nominativo incaricato di gestire la pratica.In particolare, a pag. 7 della cartella impugnata si legge che «ilresponsabile del procedimento di emissione e notificazione della presentecartella di pagamento è [OSCURATO:PERSONA], Coordinatore dell'attività dicartellazione dell'ambito provinciale di Trapani di [OSCURATO:PERSONA] SpA».La ricorrente aveva, inoltre, evidenziato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era decedutoin data anteriore a quella di avvenuta notifica della cartella impugnata.Nell’atto di controdeduzioni l’Agenzia delle Entrate ha affermato che: «ilresponsabile del procedimento di emissione della cartella, in quanto tale,viene individuato al momento della formazione della stessa e quindi primadella notifica. Il decesso del Sig. [OSCURATO:PERSONA] è evento successivo allaformazione della cartella, anche se precedente alla sua notifica. Appareevidente che l’evento morte del responsabile del procedimento, quale causadi forza maggiore, non può essere motivo di nullità della cartella, benpotendo il contribuente, con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza, conoscere ilresponsabile del procedimento che ha sostituito il Sig. [OSCURATO:PERSONA]»La CTR – a fronte della censura svolta in appello dalla contribuente - ha,tuttavia, deciso che: «muovendo dai superiori principi ermeneutici tutti i viziformali lamentati devono ritenersi insussistenti, con la precisazione che ilresponsabile del procedimento risulta indicato in ‘’[OSCURATO:PERSONA]’’,apparendo a tacer d’altro, indimostrata l’affermazione secondo cui questisarebbe deceduto prima dell’emissione dell’atto».Il ricorrente afferma, quindi, che la CTR è incorsa in palese error inprocedendo, avendo preteso la prova di un fatto (quello della morte delresponsabile del procedimento) non contestato tra le parti, fatto chepertanto avrebbe dovuto ritenersi pacifico e come tale espunto dal themaNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026probandum, in virtù del principio di cui all’art. 115 c.p.c. Inoltre, laquestione avrebbe dovuto essere accolta, poiché affermare, come sostenutoex adverso, che il contribuente avrebbe potuto agevolmente conoscere ilnome del nuovo responsabile del procedimento equivarrebbe a formulareuna interpretazione abrogratrice della norma che stabilisce l’obbligo diindicare il responsabile del procedimento. Ad avviso del ricorrente, quindi,a seguito del decesso del sig. [OSCURATO:PERSONA], la cartella avrebbe dovuto essereristampata, con l’indicazione del nominativo del nuovo responsabile delprocedimento.6. Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati insieme e sonoinfondati.6.1. In via preliminare, occorre evidenziare come non sussista il vizio diomessa pronuncia denunciato con il terzo motivo di ricorso, posto che laCTR individua il responsabile del procedimento.In realtà, dall’esposizione del ricorso risultano distinte le figure diAdriana [OSCURATO:PERSONA] (responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo)e del sig. [OSCURATO:PERSONA] (responsabile dell’emissione e della notificazione dellacartella di pagamento). La CTR, invece, afferma che: «Muovendo daisuperiori principi ermeneutici tutti i vizi formali lamentati devono ritenersiinsussistenti, con la precisazione che il responsabile del procedimentorisulta indicato in "[OSCURATO:PERSONA]", apparendo, a tacer d' altro, indimostratal'affermazione secondo cui questi sarebbe deceduto prima dell'emissionedell'atto.»6.2. Occorre evidenziare che secondo questa Corte, in temadi cartelle di pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimentoprevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agentidella riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 dall'art. 36, comma 4-ter,del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deveintendersi riferita alla persona responsabile del procedimento a prescinderedalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata,Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attivitàamministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia deldiritto di difesa (Cass., 14/11/2019, n. 29652). Nel caso di specie la cartelladi pagamento – secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente – contienesia l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (cheè [OSCURATO:PERSONA]), sia quella del responsabile del procedimento diemissione e notificazione della cartella di pagamento (individuato nel sig.[OSCURATO:PERSONA]), in conformità alla versione dell’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248del 2007 vigente alla data di notificazione della cartella impugnata(25/08/2015, secondo quanto si legge a pag. 3 del ricorso in cassazione, equindi prima della sua abrogazione ad opera dell’art. 2 d.lgs. n. 219 del2023), in base al quale: «La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, esuccessive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione delresponsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissionee di notificazione della stessa cartella.»6.3. Occorre, poi, evidenziare, in primo luogo, come la norma appenarichiamata preveda, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazionedella cartella. Non è, invece, stabilita alcuna ipotesi di nullità in conseguenzadel decesso del responsabile del procedimento di emissione e dinotificazione della cartella successivamente al completamentodell’emissione, ma prima che siano completate le operazioni di notificazioneal destinatario della cartella stessa.6.4. In secondo luogo, in aggiunta a quanto appena rilevato, il decessodel sig. [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile dell’emissione e della notificazione dellacartella, non assume rilievo per il solo fatto di essere avvenutoanteriormente al perfezionamento della notificazione, essendo necessarioverificare, al più, se il funzionario responsabile per l’emissione enotificazione della cartella fosse o meno deceduto prima dell’emissione dellaNumero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026cartella. È invece irrilevante, ai fini della validità dell’atto impositivo, lacircostanza che il decesso del funzionario responsabile della sua emissionesia avvenuto una volta perfezionata quest’ultima, ancorché tale evento sicollochi in data anteriore al perfezionamento della sua notificazione. Propriotale circostanza era stata contestata dall’agente della riscossione che –secondo quanto riportato dalla stessa parte ricorrente a pag. 22 del ricorsoin cassazione aveva affermato, nell’atto di controdeduzioni, che: «Il decessodel Sig. [OSCURATO:PERSONA] è evento successivo alla formazione della cartella, anchese precedente alla sua notifica.» Non è quindi riscontrabile neppure laviolazione dell’art. 115 c.p.c. denunciata dalla parte ricorrente.7. Con il quinto motivo è stato denunciato l’error in iudicando perviolazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del1973 e 7, comma 1, legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.7.1. Con tale motivo la ricorrente richiama le censure svolte con il quartomotivo di appello, incentrate sulla «Violazione e/o falsa applicazione dell'art.39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e conseguente ammissibilità (e fondatezza)del quarto motivo di ricorso relativo alla mancata sottoscrizione del ruolo,nonché del quinto motivo di ricorso relativo alla mancata allegazione dellecomunicazioni di irregolarità richiamate nella cartella».Censura, quindi, la sentenza impugnata, poiché manca, agli atti dicausa, la prova dell’avvenuta sottoscrizione del ruolo presupposto allacartella di pagamento ed oggetto anch’esso di impugnazione.Invero, non avendo la controparte fornito, nel giudizio di primo grado,alcuna prova contraria, la C.T.R. avrebbe dovuto ritenere e dichiarareprocessualmente accertata la carenza di esecutività degli atti impugnati, inquanto tali non idonei a fondare alcuna azione esecutiva da partedell’Agente della riscossione nei confronti della contribuente.Da quanto sopra emerge, pertanto, l’erroneità della sentenza oggettodel presente giudizio.Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/2026Nessun dubbio può, pertanto, sussistere sul fatto che non sia statafornita la prova dell’avvenuta sottoscrizione del ruolo impugnato.7.2. Il motivo è infondato. Premesso che non viene in rilievo l’art. 12,comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 e, conseguentemente, gli orientamentidelle Sezioni Unite relativi alla disposizione appena richiamata (Cass., Sez.U, 06/09/2022, n. 26283; Cass., Sez. U, 07/05/2024, n. 12459), occorreevidenziare che la decisione impugnata è conforme all’orientamento diquesta Corte, secondo il quale, in tema di requisiti formalidel ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcunasanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può cheoperare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativoall'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico delcontribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazionedell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegareelementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, lanatura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione eredazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazionedel generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento,ai sensi dell'art. 21-octies legge n. 241 del 1990 (Cass., 30/10/2018, n.27561).È totalmente inconferente la censura relativa all’asserita violazionedell’art. 7 legge n. 212 del 2000, con la quale viene denunciata l’omessaallegazione dell’atto presupposto. Difatti, non solo il ruolo – quale attoriferito a una pluralità di contribuenti – di regola non è notificato alcontribuente, che è destinatario della cartella di pagamento, cioè della partedi ruolo relativa alla sua posizione, ma è proprio tramite la notificazionedella cartella di pagamento che il contribuente viene a conoscenza dei datirelativi al ruolo che lo riguarda. L’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992prevede, infatti, che: «La notificazione della cartella di pagamento valeanche come notificazione del ruolo.»Numero registro generale 8799/2022Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 14519/2026Data pubblicazione 16/05/20268. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, consideratal’inammissibilità del controricorso. P.Q.Mrigetta il ricorso;dichiara inammissibile il controricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente
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