CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 1977
Cassazione n. 33984/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/09/1977 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per art. 385 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso. L'imputato censura il fatto che che, pur non essendo stata da lui richiesta in appello l'applicazione della pena sostitutiva, la Corte ha, comunque, operato d'ufficio una valutazione negativa ex officio, senza dare all'imputato l'avviso ex art. 20 bis cod. pen. nel testo vigente all'epoca. Trattasi di censura inammissibile, non essendo ravvisabile alcuna violazione di legge nel modus operandi della Corte di appello, posto che l'avviso di cui sopra doveva essere dato solo in presenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53. 689/81, ma non è questo il caso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06