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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 28527/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1218/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1434/2020depositata il 11/06/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1434-2020 della Corte d’Appello di Venezia, pubblicata in data 11 giugno 2020, articolando tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; [OSCURATO:PERSONA] e la madre, [OSCURATO:PERSONA], affidavano, a più riprese, a partire dal 1998, a [OSCURATO:PERSONA], che ricopriva la funzione di promotore finanziario della [OSCURATO:SOCIETA], ingenti somme di denaro perché fossero investite; venuti a conoscenza, tra il 2004 e il 2005, del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in gravi episodi di appropriazione indebita, decidevano di informarsi presso la BNL in merito alla sorte dei loro investimenti; in quell’occasione apprendevano dell’inesistenza di investimenti a loro nome negli archivi della banca; presentavano, quindi, in data 6 ottobre 2005, denuncia querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che veniva rinviato a giudizio per truffa e falsità in scrittura privata e condannato dal Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 11/2008, confermata in appello e passata in giudicato, anche al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite da liquidarsi in altro giudizio; gli odierni ricorrenti, che si erano costituiti parte civile nel giudizio penale a carico del promotore finanziario, agivano, quindi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:SOCIETA]., e di [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni, per un importo di euro 185.924,48, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, ed al pagamento delle spese di costituzione della parte civile nei tre gradi di giudizio penale; il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 1737-2017, condannava la banca a rifondere agli attori le spese di costituzione di parte civile nei processi penali, ritenendola responsabile di non aver svolto un adeguato controllo sull’operato di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava estinto il rapporto processuale nei confronti di quest’ultimo per intervenuta rinuncia alla domanda nei suoi confronti; gli odierni ricorrenti impugnavano la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, ritenendola erronea per aver accolto l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la somma di cui chiedeva la restituzione, avendo incassato un assegno di lire 400.000.000 emesso da un cliente di [OSCURATO:PERSONA], e per avere omesso di pronunciarsi sulla restituzione delle somme spettanti a [OSCURATO:PERSONA]; anche [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale con cui chiedeva la condanna degli appellanti alla restituzione di euro 14.344,00 ricevuti in forza della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Vicenza; la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, ha respinto l’appello principale e quello incidentale ed ha confermato la decisione impugnata; il relatore designato avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie; Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono la «Violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ. – Art. 112 cod.proc.civ. –Decisione ultra petita – Nullità»; secondo i ricorrenti il Tribunale di Vicenza non si sarebbe pronunciato espressamente sull’avvenuto ricevimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle somme che gli erano state affidate per essere investite, limitandosi a ritenere fondata l’eccezione della banca secondo cui le suddette somme erano state restituite tramite un assegno di lire 400.000.00 che [OSCURATO:PERSONA] confermava di avere incassato, senza fornire alcuna giustificazione circa il titolo per cui aveva riscosso il pagamento, limitandosi a esporre che non era tenuto a fornirne alcuna e che la somma incassata si riferiva ad investimenti precedenti; la conseguenza che ne traggono è che il Tribunale abbia implicitamente ritenuto provate le dazioni effettuate a favore di [OSCURATO:PERSONA], quindi, la Corte d'Appello, ritenendo non dimostrato il versamento delle somme a favore del promotore finanziario avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la questione era pacifica per tutte le parti in causa; il motivo è inaccoglibile; aprescindere dall’erronea riconduzione della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. alla categoria giuridica dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., non sono state soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ. necessarie al fine di dimostrare la sussistenza del vizio di ultrapetizione rimproverato alla sentenza impugnata: in altri termini, i ricorrenti non hanno fornito a questa Corte gli strumenti per verificare se la sentenza impugnata abbia in concreto pronunciato ultra petitum, perché sulla dazione delle somme e quindi sulla ricorrenza dell’obbligo restitutorio si era formato il giudicato;il che avrebbe richiesto la conoscenza della decisione del Tribunale sul punto e la riproduzione dei motivi di appello allo scopo di verificare la veridicità di quanto dedotto emmai, quanto riportato nel ricorso e nella sentenza sembra sconfessare l’assunto dei ricorrenti e cioè che non fosse contestato e quindi fosse passata in giudicato la statuizione implicita circa la prova che le somme di cui si chiedeva la restituzione fossero state effettivamente consegnate a [OSCURATO:PERSONA] per essere investite: si vedano le istanze istruttorie riportate a p. 3 della sentenza, a p. 9, alle pp. 11-12 del ricorso; ad ogni modo sono gli stessi ricorrenti a riconoscere che il Tribunale non si era espressamente pronunciato sul punto, accogliendo l’eccezione di pagamento formulata da [OSCURATO:PERSONA]; il che significa – come del resto conferma la decisione impugnata – che il Tribunale aveva deciso sulla scorta del principio della ragione più liquida; tanto esclude la possibilità che si configuri un giudicato interno; è costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui nella fattispecie di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di unaragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all’art. 276 cod.proc.civ., sulla questione non affrontata dal giudice non si forma ungiudicato (Cass. 21/12/2021, n. 41019); 2) con il secondo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata di aver violato e falsamente applicato l’art. 2697 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha affermato «ammessa la dazione del 98-99 … al Tessarolo come sostenuto in questa causa, la ricezione di L. 400.000.000, pari ad euro 206.583,00, risulta fatto ampiamente estintivo del preteso debito», giacché se il convenuto chiamato a restituire una somma di denaro dimostra di avere corrisposto una somma idonea all’estinzione del debito spetta al creditore, il quale sostenga che la somma debba essere imputata ad un debito diverso, allegare e provare la sussistenza di detto debito nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione; nel caso di specie, essendo stato l’assegno emesso non dal debitore, ma da un terzo, il suo incasso non poteva che costituire prova della restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], non trovando applicazione il principio secondo cui il pagamento tramite assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare, sposta l’onere probatorio di dimostrare il collegamento dei titoli con i crediti azionati sul debitore; l’errore della Corte consisterebbe nell’aver deciso in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare pone a carico del debitore l’onere di dimostrare in modo puntuale e preciso il collegamento tra il debito azionato ed il debito cartolare, non solo: nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del prenditore in una data anteriore a quella in cui il credito sia divenuto esigibile la diversità della data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito rende il debitore onerato di dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno e che il rilascio del titolo fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo; il motivo non può trovare accoglimento, perché non è stata impugnata efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha fatto leva sul fatto che l’assegno incassato non era stato emesso da [OSCURATO:PERSONA], ma da un terzo e che tale circostanza escludeva il formarsi della presunzione di ricorrenza di un titolo con conseguente inversione dell’onere della prova; detta statuizione non è stata colta dai ricorrenti e non è stata contestata, sicché resiste alle loro censure; 3) con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e l’omessa motivazione, in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 cod.proc.civ.; rappresentano che la sentenza di primo grado aveva accolto l’eccezione di estinzione dell’obbligo restitutorio attraverso il versamento dell’assegno di lire 400.000.000 omettendo di considerare la domanda restitutoria di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dimostrato di aver versato al promotore finanziario la somma di euro 82.633,10; sostengono, in particolare, che la sentenza impugnata in questa sede ha riconosciuto che il Tr ibunale di Vicenza aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria, ma avrebbe erroneamente giustificato tale dimenticanza ritenendola un implicito rigetto, dovuto alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato il versamento della somma richiesta; ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale, accogliendo l’eccezione di estinzione, avrebbe implicitamente ritenuto provato il diritto dei predetti alla restituzione delle somme versate sicché la Corte d'Appello non avrebbe potuto, senza violare l’art. 112 cod.proc.civ., come rimproveratole, ritenersi investita di decidere sull’intera causa già decisa in primo grado, in quanto nessuna delle parti aveva impugnato la statuizione del giudice di prime cure sul punto relativo alla dazione delle somme consegnate a [OSCURATO:PERSONA]; conclusivamente, secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe omesso di decidere circa le somme investite dalla Peruzzo; il motivo è infondato; deve escludersi che il giudice sia incorso nella dedotta violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in quanto la sentenza impugnata non ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, con cui veniva dedotta la violazione da parte del primo giudice dell’art. 112 cod.proc.civ. e comunque sulle somme asseritamente investite dalla Peruzzo, ma ha motivatamente ritenuto che il vizio denunciato non ricorresse, reputando implicitamente rigettata la domanda restitutoria di [OSCURATO:PERSONA] proprio sul ril i evo - che be n poteva opera re la Corte di merito a supporto di tale convincimento - della mancanza di prova della consegna della Peruzzo al Tessarolo della somma pretesa in restituzione, né su tale pretesa dazione si era formato alcun giudicato interno, per le ragioni già dette; 4) il ricorso va, dunque , rigettato; l e spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso ; c ondann a i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1218/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1434/2020depositata il 11/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1434-2020 della Corte d’Appello di Venezia, pubblicata in data 11 giugno 2020, articolando tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; [OSCURATO:PERSONA] e la madre, [OSCURATO:PERSONA], affidavano, a più riprese, a partire dal 1998, a [OSCURATO:PERSONA], che ricopriva la funzione di promotore finanziario della [OSCURATO:SOCIETA], ingenti somme di denaro perché fossero investite; venuti a conoscenza, tra il 2004 e il 2005, del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in gravi episodi di appropriazione indebita, decidevano di informarsi presso la BNL in merito alla sorte dei loro investimenti; in quell’occasione apprendevano dell’inesistenza di investimenti a loro nome negli archivi della banca; presentavano, quindi, in data 6 ottobre 2005, denuncia querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che veniva rinviato a giudizio per truffa e falsità in scrittura privata e condannato dal Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 11/2008, confermata in appello e passata in giudicato, anche al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite da liquidarsi in altro giudizio; gli odierni ricorrenti, che si erano costituiti parte civile nel giudizio penale a carico del promotore finanziario, agivano, quindi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:SOCIETA]., e di [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni, per un importo di euro 185.924,48, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, ed al pagamento delle spese di costituzione della parte civile nei tre gradi di giudizio penale; il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 1737-2017, condannava la banca a rifondere agli attori le spese di costituzione di parte civile nei processi penali, ritenendola responsabile di non aver svolto un adeguato controllo sull’operato di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava estinto il rapporto processuale nei confronti di quest’ultimo per intervenuta rinuncia alla domanda nei suoi confronti; gli odierni ricorrenti impugnavano la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, ritenendola erronea per aver accolto l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la somma di cui chiedeva la restituzione, avendo incassato un assegno di lire 400.000.000 emesso da un cliente di [OSCURATO:PERSONA], e per avere omesso di pronunciarsi sulla restituzione delle somme spettanti a [OSCURATO:PERSONA]; anche [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale con cui chiedeva la condanna degli appellanti alla restituzione di euro 14.344,00 ricevuti in forza della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Vicenza; la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, ha respinto l’appello principale e quello incidentale ed ha confermato la decisione impugnata; il relatore designato avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie; Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono la «Violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ. – Art. 112 cod.proc.civ. –Decisione ultra petita – Nullità»; secondo i ricorrenti il Tribunale di Vicenza non si sarebbe pronunciato espressamente sull’avvenuto ricevimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle somme che gli erano state affidate per essere investite, limitandosi a ritenere fondata l’eccezione della banca secondo cui le suddette somme erano state restituite tramite un assegno di lire 400.000.00 che [OSCURATO:PERSONA] confermava di avere incassato, senza fornire alcuna giustificazione circa il titolo per cui aveva riscosso il pagamento, limitandosi a esporre che non era tenuto a fornirne alcuna e che la somma incassata si riferiva ad investimenti precedenti; la conseguenza che ne traggono è che il Tribunale abbia implicitamente ritenuto provate le dazioni effettuate a favore di [OSCURATO:PERSONA], quindi, la Corte d'Appello, ritenendo non dimostrato il versamento delle somme a favore del promotore finanziario avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la questione era pacifica per tutte le parti in causa; il motivo è inaccoglibile; aprescindere dall’erronea riconduzione della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. alla categoria giuridica dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., non sono state soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ. necessarie al fine di dimostrare la sussistenza del vizio di ultrapetizione rimproverato alla sentenza impugnata: in altri termini, i ricorrenti non hanno fornito a questa Corte gli strumenti per verificare se la sentenza impugnata abbia in concreto pronunciato ultra petitum, perché sulla dazione delle somme e quindi sulla ricorrenza dell’obbligo restitutorio si era formato il giudicato;il che avrebbe richiesto la conoscenza della decisione del Tribunale sul punto e la riproduzione dei motivi di appello allo scopo di verificare la veridicità di quanto dedotto emmai, quanto riportato nel ricorso e nella sentenza sembra sconfessare l’assunto dei ricorrenti e cioè che non fosse contestato e quindi fosse passata in giudicato la statuizione implicita circa la prova che le somme di cui si chiedeva la restituzione fossero state effettivamente consegnate a [OSCURATO:PERSONA] per essere investite: si vedano le istanze istruttorie riportate a p. 3 della sentenza, a p. 9, alle pp. 11-12 del ricorso; ad ogni modo sono gli stessi ricorrenti a riconoscere che il Tribunale non si era espressamente pronunciato sul punto, accogliendo l’eccezione di pagamento formulata da [OSCURATO:PERSONA]; il che significa – come del resto conferma la decisione impugnata – che il Tribunale aveva deciso sulla scorta del principio della ragione più liquida; tanto esclude la possibilità che si configuri un giudicato interno; è costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui nella fattispecie di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di unaragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all’art. 276 cod.proc.civ., sulla questione non affrontata dal giudice non si forma ungiudicato (Cass. 21/12/2021, n. 41019); 2) con il secondo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata di aver violato e falsamente applicato l’art. 2697 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha affermato «ammessa la dazione del 98-99 … al Tessarolo come sostenuto in questa causa, la ricezione di L. 400.000.000, pari ad euro 206.583,00, risulta fatto ampiamente estintivo del preteso debito», giacché se il convenuto chiamato a restituire una somma di denaro dimostra di avere corrisposto una somma idonea all’estinzione del debito spetta al creditore, il quale sostenga che la somma debba essere imputata ad un debito diverso, allegare e provare la sussistenza di detto debito nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione; nel caso di specie, essendo stato l’assegno emesso non dal debitore, ma da un terzo, il suo incasso non poteva che costituire prova della restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], non trovando applicazione il principio secondo cui il pagamento tramite assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare, sposta l’onere probatorio di dimostrare il collegamento dei titoli con i crediti azionati sul debitore; l’errore della Corte consisterebbe nell’aver deciso in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare pone a carico del debitore l’onere di dimostrare in modo puntuale e preciso il collegamento tra il debito azionato ed il debito cartolare, non solo: nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del prenditore in una data anteriore a quella in cui il credito sia divenuto esigibile la diversità della data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito rende il debitore onerato di dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno e che il rilascio del titolo fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo; il motivo non può trovare accoglimento, perché non è stata impugnata efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha fatto leva sul fatto che l’assegno incassato non era stato emesso da [OSCURATO:PERSONA], ma da un terzo e che tale circostanza escludeva il formarsi della presunzione di ricorrenza di un titolo con conseguente inversione dell’onere della prova; detta statuizione non è stata colta dai ricorrenti e non è stata contestata, sicché resiste alle loro censure; 3) con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e l’omessa motivazione, in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 cod.proc.civ.; rappresentano che la sentenza di primo grado aveva accolto l’eccezione di estinzione dell’obbligo restitutorio attraverso il versamento dell’assegno di lire 400.000.000 omettendo di considerare la domanda restitutoria di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dimostrato di aver versato al promotore finanziario la somma di euro 82.633,10; sostengono, in particolare, che la sentenza impugnata in questa sede ha riconosciuto che il Tr ibunale di Vicenza aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria, ma avrebbe erroneamente giustificato tale dimenticanza ritenendola un implicito rigetto, dovuto alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato il versamento della somma richiesta; ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale, accogliendo l’eccezione di estinzione, avrebbe implicitamente ritenuto provato il diritto dei predetti alla restituzione delle somme versate sicché la Corte d'Appello non avrebbe potuto, senza violare l’art. 112 cod.proc.civ., come rimproveratole, ritenersi investita di decidere sull’intera causa già decisa in primo grado, in quanto nessuna delle parti aveva impugnato la statuizione del giudice di prime cure sul punto relativo alla dazione delle somme consegnate a [OSCURATO:PERSONA]; conclusivamente, secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe omesso di decidere circa le somme investite dalla Peruzzo; il motivo è infondato; deve escludersi che il giudice sia incorso nella dedotta violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in quanto la sentenza impugnata non ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, con cui veniva dedotta la violazione da parte del primo giudice dell’art. 112 cod.proc.civ. e comunque sulle somme asseritamente investite dalla Peruzzo, ma ha motivatamente ritenuto che il vizio denunciato non ricorresse, reputando implicitamente rigettata la domanda restitutoria di [OSCURATO:PERSONA] proprio sul ril i evo - che be n poteva opera re la Corte di merito a supporto di tale convincimento - della mancanza di prova della consegna della Peruzzo al Tessarolo della somma pretesa in restituzione, né su tale pretesa dazione si era formato alcun giudicato interno, per le ragioni già dette; 4) il ricorso va, dunque , rigettato; l e spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso ; c ondann a i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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