CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 41982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. 12-23690/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo in rito e l'assoluta genericità del motivo svolto in tema di contestato accertamento della responsabilità; motivi entrambi meramente ripetitivi di quelli spesi con l'impugnazione proposta nella sede di merito e motivatamente rigettati dalla Corte territoriale. Tuttavia, per effetto della intervenuta revoca dell'atto di costituzione di parte civile (comunicata con p.e.c. dal procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 12 luglio 2022) devono essere revocate le statuizioni civili. Successivamente alla proposizione dell'impugnazione che ci occupa, la intervenuta revoca della costituzione di parte civile, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 82 cod. proc. pen., non può che comportare la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, cui consegue la elisione delle statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Costituisce, infatti, ius receptum l'affermazione che la Cassazione, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, deve - preso atto della sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile - revocare le statuizioni civili in essa contenute (cfr. Sez. 4, n. 31320 del 15/4/2004, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 228839; conf. Sez. 6, n. 12447 del 15/5/1990, Rv. 185345). E, ancora recentemente, nel ribadire il principio di diritto, si è precisato che ciò deve avvenire anche di ufficio (così Sez. 2, 43311 del 8/10/2015, Vismara, Rv. 265250 che ha annullato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato; vedasi anche Sez. 2, n. 25673 del 19/5/2009, Rv 244169 qualora la revoca intervenga nel corso del giudizio di appello). L'affermazione che a tale deliberazione debba pervenirsi anche di ufficio, appare, peraltro, conclusione coerente con il dato normativo, posto che in caso di revoca della costituzione di parte civile cessano gli effetti di tale costituzione (art. 76, comma 2, cod. proc. pen.), con conseguente caducazione della condanna risarcitoria sottesa all'iniziativa processuale della parte offesa. Diversamente opinando, infatti, la sentenza di condanna al pagamento di somme, divenendo titolo esecutivo, legittimerebbe l'esecuzione pur in difetto di una condizione dell'azione civile (così esplicitamente, Sez. 4, n. 3454, del 16/1/2019, Rv. 275195). 2. Ciò posto quanto alla sorte delle statuizioni civili disposte nel merito, l'eccezione in rito, riproposta con il primo motivo di ricorso, è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale. Il decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado fu infatti correttamente notificato, oltre che all'imputato, al difensore nominato di ufficio (art. 97, comma 1, cod. proc. pen.), atteso che il difensore di fiducia già nominato dal soggetto sottoposto ad indagini preliminari aveva chiesto ed ottenuto la cancellazione dall'albo, avendo preso servizio presso una pubblica amministrazione. L'imputato nominò quindi, tempestivamente, nuovo difensore di fiducia e procuratore speciale, che chiese l'ammissione al giudizio abbreviato, così sanando ogni precedente eventuale invalidità in rito (Sez. 5, n. 11222 del 16/1/2019, Rv. 276021; Sez. 1, n. 11157 del 3/4/2012, Rv. 252234). Il deficit di notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio determina infatti una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere (. dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera 12-23690/2021 un effetto sanante della nullità ex art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 9750, del 11/12/2020, dep. 2021, n.m.; Sez. 2, n. 1974, del 19/11/2019, dep. 2020, n.m.; Sez. 2. N. 44860, 17/10/2019, n.m.; Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014, Onofrio, Rv. 260377; Sez. 3, n. 7336 del 31/1/2014, Laneve, Rv. 258813; Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010, Merafina, Rv. 247566). 3. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si denunzia vizio di motivazione, per travisamento della prova, in ordine alla attribuibilità del reato di danneggiamento al ricorrente. La sentenza ha valorizzato sul punto le dichiarazioni dei testi ed i rilievi obiettivi acquisiti nel corso delle indagini ed utilizzabili ai fini del decidere in ragione del rito eletto. La difesa ha contestato tale valutazione, chiedendo alla Corte di legittimità un differente apprezzamento della prova. Il motivo di ricorso, a fronte delle puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito contenute nella decisione impugnata, non si confronta con tali argomenti, richiedendo alla Corte un inammissibile differente apprezzamento della prova assunta nel giudizio abbreviato. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; mentre non consegue la sanzione in favore della Cassa per le ammende in ragione dell'esito favorevole sulle statuizioni civili. 4.1. La natura non complessa delle questioni proposte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28