CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31339/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, concernente la mancata esclusione della recidiva, non si confronta con gli elementi specificamente indicati nella sentenza impugnata (p.2) con i quali è stata data adeguata risposta al medesimo motivo proposto in appello; ritenuto che le censure si sostanziano in una mera critica, senza che emerga la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, che ha concluso in tal senso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]