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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2020

Cassazione n. 43717/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 9 settembre 2020 il Tribunale di Brindisi, 41 abiOle pronunciando giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il 31 maggio 1977 (alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1983) avverso il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale in data 19 febbraio 2020, che aveva rigettato l'istanza del predetto, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni due di reclusione ed euro 79.000 di multa, inflittagli dal Tribunale di Brindisi con sentenza in data 16 novembre 2006, irrevocabile il 3 gennaio 2010.

1.1. In proposito sottolineava le seguenti circostanze: - in relazione alla pena inflitta con la citata sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico ministero aveva emesso il 24 novembre 2010 ordine di esecuzione per la carcerazione non consegnato all'interessato, il quale non era stato reperito all'esito delle ricerche condotte; - il 4 novembre 2013 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari aveva emesso ordine di esecuzione per la carcerazione a seguito di provvedimento di unificazione di pene concorrenti: quella sopra indicata e la pena di anni sedici di reclusione inflitta al ricorrente dal Tribunale di Bari con sentenza del 9 dicembre 2006, irrevocabile il 30 aprile 2011; - in sede di esecuzione dell'ordine di carcerazione sopra indicato si era accertato che [OSCURATO:PERSONA], con le generalità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1983, era stato tratto in arresto in Albania per l'estradizione per l'Italia, ma in data 26 novembre 2013 il Tribunale di Tirana ne aveva disposto la liberazione, ritenendo essersi verificato un errore di persona; - tuttavia, poiché l'Interpol, con nota del 12 luglio 2012 aveva comunicato che anche [OSCURATO:PERSONA] era da identificarsi in [OSCURATO:PERSONA], il 28 gennaio 2014 il Pubblico ministero, aveva emesso nuovo ordine di carcerazione per l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza del 16 novembre 2006, rimasto ineseguito per irreperibilità del condannato (verbale di vane ricerche del 13 maggio 2014).

1.2. Alla luce di tali premesse, Il Tribunale osservava che l'istanza non poteva trovare accoglimento, in quanto la procedura per l'esecuzione della pena era stata avviata nel termine di dieci anni dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma il condannato si era sottratto a detta esecuzione, rendendosi irreperibile.

2. Avverso il precisato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, per chiederne l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

Il termine di estinzione della pena decorre di regola dal giorno in cui la condanna sia diventata irrevocabile soltanto qualora la esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario la prescrizione non corre a meno il condannato non si sottragga alla sua esecuzione.

Nel caso in esame, non solo l'esecuzione non era mai iniziata, ma neppure l'ordine di carcerazione era stato notificato al condannato, irrilevante essendo, pertanto, la circostanza della sua accertata irreperibilità che mai avrebbe potuto essere parificata alla volontaria sottrazione all'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I presupposti di fatto della presente vicenda processuale sono quelli riassunti al punto

1.1. del Ritenuto in fatto.

Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di dover confermare la precedente statuizione, con la quale è stata esclusa la maturazione del termine di prescrizione della pena oggetto della presente vicenda esecutiva, sul presupposto che l'esecuzione era stata ritualmente avviata e che il condannato si era volontariamente sottratto ad essa, rendendosi irreperibile.

L'impugnazione al vaglio contesta la ricostruzione in punto di diritto operata dal Tribunale sul tema dell'individuazione del momento in cui debba ritenersi abbia inizio l'esecuzione di pena detentiva ai fini della verifica dell'estinzione della pena stessa per prescrizione.

2. A norma dell'art. 172, quarto comma, cod. pen. il termine di estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero "dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena".

L'estinzione della pena, rispondente ad esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, è dunque dipendente dal decorso del termine di legge, misurato dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvi i casi di diversa decorrenza previsti nella seconda parte del quarto comma e nel quinto comma dell'art. 172 cod. pen.

In particolare, l'ipotesi in cui il condannato si sia volontariamente sottratto all'esecuzione, quando questa sia iniziata, sposta il momento di decorrenza alla sottrazione, in ossequio al principio per cui non è possibile perdere un diritto mentre è in atto il suo esercizio.3.

Sull'individuazione del momento in cui ha inizio l'esecuzione, secondo il prevalente indirizzo interpretativo «perché si possa fare riferimento, come "dies a quo", al giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena, non è sufficiente che il provvedimento di carcerazione sia stato emesso e sia rimasto ineseguito per volontà dello stesso condannato, ma è necessario che l'esecuzione della pena sia di fatto già iniziata, in mancanza di che il termine iniziale non può che decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile» (Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 10/06/1997, [OSCURATO:PERSONA]. 207956).

Il medesimo principio è stato ribadito anche dopo l'introduzione della speciale procedura delle pene detentive brevi, rientranti nei limiti di pena previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., per le quali è previsto che il pubblico ministero proceda con ordine di carcerazione e contestuale decreto di sospensione per consentire al destinatario, quando ancora in libertà, di presentare al tribunale di sorveglianza la richiesta di misure alternative.

Si è, infatti, sostenuto che «Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell'art. 172, comma quarto, cod. pen., e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione» (Sez. 1, n. 49747 del 26/06/2018, PMT [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274536; in termini Sez. 1, n. 21963 del 6/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), senza che assumano rilievo la inattività degli organi dell'esecuzione e l'eventuale irreperibilità o latitanza, situazioni derivanti dal comportamento del condannato, ma irrilevanti per il non ancora intervenuto inizio dell'esecuzione.

È stato, infatti, osservato che l'estinzione della pena è da ricollegare non all'eventuale inerzia degli organi esecutivi, bensì al semplice decorso del termine, salve le ipotesi di diversa decorrenza previste nell'art. 172 cod. pen.

L'istituto della sospensione della pena, applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, non è assimilabile alle condizioni previste dall'art. 172, quinto comma, cod. pen., che disciplina, invece, i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione; di tale disposizione non è consentita un'interpretazione analogica, sia perché in base all'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 172, correlata al principio di carattere generale contenuto nel comma quarto della medesima norma, le cause sospensive previste dal quinto comma debbono ritenersi riferite alla sentenza di condanna e non a fatti e circostanze relativi all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione; sia perché l'art. 172 cod. pen. è norma di natura sostanziale e, in quanto tale, per il principio del favor rei, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica in malam partem (Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004, Giorgetta, Rv. 229286).

È stato, in aggiunta, evidenziato (Rv. 274536 citata), richiamando il principio affermato da Sez.

U., Maiorella, e sul rilievo del difetto di integrazione e adeguamento dell'art. 172 cod. pen., rimasto immutato nonostante il nuovo testo dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che la citata norma, a differenza degli artt. 157 e ss. cod. pen., non prevede cause di sospensione del termine di prescrizione e nemmeno l'istituto della interruzione della prescrizione, per lo meno nell'accezione propria della disciplina della prescrizione del reato, in quanto si dà rilievo solo all'inizio dell'esecuzione come momento di definitiva interruzione del decorso del termine.

Il termine di prescrizione della pena decorre, quindi, dalla data di irrevocabilità della condanna ovvero, nel caso di esecuzione già iniziata, dalla data in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena (art. 172, comma quarto, cod. pen. ); mentre la norma di cui al quinto comma trova applicazione nel solo caso di condanna a pena condizionalmente sospesa e nel caso di pena condonata, qualora la legge di indulto preveda la revocabilità del beneficio, determinando la decorrenza del termine di prescrizione della pena dal momento della eseguibilità della condanna.

4. A tale orientamento si è contrapposta altra linea interpretativa, che non ha ricevuto conferme, con cui si è prospettato che l'irreperibilità del condannato dopo la ricezione personale dell'ordine di carcerazione sospeso dimostra l'intenzione di sottrarsi alla espiazione con la conseguente applicabilità dell'art. 172, comma 4, cod. pen. ed il decorso da quel momento del termine di prescrizione.

Con l'emissione dell'ordine di carcerazione, ancorché sospeso temporaneamente, si realizza, invero, la potestà punitiva dello Stato e si avvia il procedimento esecutivo.

E in ogni caso, a seguito delle modifiche dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., introdotte dalla legge n 165 del 1998, il decorso del termine di trenta giorni per la proposizione della richiesta di accesso a misure alternative e la consequenziale revoca del decreto di sospensione con emissione dell'ordine di carcerazione realizza una delle ipotesi in cui l'esecuzione è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, con la conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 172, comma quinto, cod. pen. (Sez. 1, n. 9854 del 29/04/2007, Cono, Rv. 236289: «Tra le ipotesi di subordinazione dell'esecuzione della pena alla scadenza di un termine deve essere ricompresa anche la sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., e in tal caso il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il Tribunale accerti la causa di inammissibilità o di rigetto dell'applicazione della misura alternativa, perché solo in tale data si ha la certezza sulle modalità di espiazione della pena»).

5. La questione, sia pure con riferimento all'individuazione del momento dell'inizio dell'esecuzione della pena detentiva breve, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., è stata di recente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza in data 15 luglio 2021, non ancora massimata, ma di cui è nota l'informazione provvisoria, hanno statuito che: "Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato.

Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione.

In deroga alle predette ipotesi, qualora la eseguibilità della pena dipenda ex lege dalla scadenza di un termine o dal verificarsi di una condizione, l'art. 172, comma quinto, cod. pen. fissa il dies a quo al momento della scadenza di detto termine o al verificarsi della condizione.

Il procedimento di sospensione della esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma quinto, cod. pen.».

Con tale pronunciamento ha, dunque, ricevuto conferma il prevalente indirizzo, secondo cui l'esecuzione di qualsiasi pena detentiva temporanea pretende un'esecuzione iniziata, intesa come realizzata mediante la privazione della libertà personale del condannato, che solo sulla base di questo presupposto può sottrarvisi per determinazione volontaria.

Non sono, pertanto, assimilabili all'avvio dell'esecuzione le ipotesi in cui, dopo l'emissione e la notificazione dell'ordine di carcerazione, questo non venga materialmente attuato per l'irreperibilità del destinatario, poiché la situazione contemplata dall'art. 172, quarto comma, seconda parte, si verifica soltanto con la carcerazione, in mancanza della quale il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione coincide con il momento di irrevocabilità della sentenza di condanna.

E nel caso in esame, come ha correttamente rilevato il ricorrente, neppure risulta che l'ordine di esecuzione per la carcerazione sia stato notificato al condannato.

6. Le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della reiezione dell'istanza, dunque, non meritano condivisione.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione perché proceda a nuovo giudizio, attenendosi ai sopra richiamati principi di diritto e verificando l'eventuale ricorrenza delle cause ostative di cui all'art. 172, settimo comma, cod. pen., accertamento non condotto dal Tribunale e al quale non può procedere questa Corte di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9 settembre 2020 il Tribunale di Brindisi, 41 abiOle pronunciando giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il 31 maggio 1977 (alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1983) avverso il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale in data 19 febbraio 2020, che aveva rigettato l'istanza del predetto, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni due di reclusione ed euro 79.000 di multa, inflittagli dal Tribunale di Brindisi con sentenza in data 16 novembre 2006, irrevocabile il 3 gennaio 2010. 1.1. In proposito sottolineava le seguenti circostanze: - in relazione alla pena inflitta con la citata sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico ministero aveva emesso il 24 novembre 2010 ordine di esecuzione per la carcerazione non consegnato all'interessato, il quale non era stato reperito all'esito delle ricerche condotte; - il 4 novembre 2013 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari aveva emesso ordine di esecuzione per la carcerazione a seguito di provvedimento di unificazione di pene concorrenti: quella sopra indicata e la pena di anni sedici di reclusione inflitta al ricorrente dal Tribunale di Bari con sentenza del 9 dicembre 2006, irrevocabile il 30 aprile 2011; - in sede di esecuzione dell'ordine di carcerazione sopra indicato si era accertato che [OSCURATO:PERSONA], con le generalità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1983, era stato tratto in arresto in Albania per l'estradizione per l'Italia, ma in data 26 novembre 2013 il Tribunale di Tirana ne aveva disposto la liberazione, ritenendo essersi verificato un errore di persona; - tuttavia, poiché l'Interpol, con nota del 12 luglio 2012 aveva comunicato che anche [OSCURATO:PERSONA] era da identificarsi in [OSCURATO:PERSONA], il 28 gennaio 2014 il Pubblico ministero, aveva emesso nuovo ordine di carcerazione per l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza del 16 novembre 2006, rimasto ineseguito per irreperibilità del condannato (verbale di vane ricerche del 13 maggio 2014). 1.2. Alla luce di tali premesse, Il Tribunale osservava che l'istanza non poteva trovare accoglimento, in quanto la procedura per l'esecuzione della pena era stata avviata nel termine di dieci anni dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma il condannato si era sottratto a detta esecuzione, rendendosi irreperibile. 2. Avverso il precisato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, per chiederne l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. Il termine di estinzione della pena decorre di regola dal giorno in cui la condanna sia diventata irrevocabile soltanto qualora la esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario la prescrizione non corre a meno il condannato non si sottragga alla sua esecuzione. Nel caso in esame, non solo l'esecuzione non era mai iniziata, ma neppure l'ordine di carcerazione era stato notificato al condannato, irrilevante essendo, pertanto, la circostanza della sua accertata irreperibilità che mai avrebbe potuto essere parificata alla volontaria sottrazione all'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I presupposti di fatto della presente vicenda processuale sono quelli riassunti al punto 1.1. del Ritenuto in fatto. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di dover confermare la precedente statuizione, con la quale è stata esclusa la maturazione del termine di prescrizione della pena oggetto della presente vicenda esecutiva, sul presupposto che l'esecuzione era stata ritualmente avviata e che il condannato si era volontariamente sottratto ad essa, rendendosi irreperibile. L'impugnazione al vaglio contesta la ricostruzione in punto di diritto operata dal Tribunale sul tema dell'individuazione del momento in cui debba ritenersi abbia inizio l'esecuzione di pena detentiva ai fini della verifica dell'estinzione della pena stessa per prescrizione. 2. A norma dell'art. 172, quarto comma, cod. pen. il termine di estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero "dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena". L'estinzione della pena, rispondente ad esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, è dunque dipendente dal decorso del termine di legge, misurato dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvi i casi di diversa decorrenza previsti nella seconda parte del quarto comma e nel quinto comma dell'art. 172 cod. pen. In particolare, l'ipotesi in cui il condannato si sia volontariamente sottratto all'esecuzione, quando questa sia iniziata, sposta il momento di decorrenza alla sottrazione, in ossequio al principio per cui non è possibile perdere un diritto mentre è in atto il suo esercizio.3. Sull'individuazione del momento in cui ha inizio l'esecuzione, secondo il prevalente indirizzo interpretativo «perché si possa fare riferimento, come "dies a quo", al giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena, non è sufficiente che il provvedimento di carcerazione sia stato emesso e sia rimasto ineseguito per volontà dello stesso condannato, ma è necessario che l'esecuzione della pena sia di fatto già iniziata, in mancanza di che il termine iniziale non può che decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile» (Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 10/06/1997, [OSCURATO:PERSONA]. 207956). Il medesimo principio è stato ribadito anche dopo l'introduzione della speciale procedura delle pene detentive brevi, rientranti nei limiti di pena previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., per le quali è previsto che il pubblico ministero proceda con ordine di carcerazione e contestuale decreto di sospensione per consentire al destinatario, quando ancora in libertà, di presentare al tribunale di sorveglianza la richiesta di misure alternative. Si è, infatti, sostenuto che «Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell'art. 172, comma quarto, cod. pen., e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione» (Sez. 1, n. 49747 del 26/06/2018, PMT [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274536; in termini Sez. 1, n. 21963 del 6/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), senza che assumano rilievo la inattività degli organi dell'esecuzione e l'eventuale irreperibilità o latitanza, situazioni derivanti dal comportamento del condannato, ma irrilevanti per il non ancora intervenuto inizio dell'esecuzione. È stato, infatti, osservato che l'estinzione della pena è da ricollegare non all'eventuale inerzia degli organi esecutivi, bensì al semplice decorso del termine, salve le ipotesi di diversa decorrenza previste nell'art. 172 cod. pen. L'istituto della sospensione della pena, applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, non è assimilabile alle condizioni previste dall'art. 172, quinto comma, cod. pen., che disciplina, invece, i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione; di tale disposizione non è consentita un'interpretazione analogica, sia perché in base all'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 172, correlata al principio di carattere generale contenuto nel comma quarto della medesima norma, le cause sospensive previste dal quinto comma debbono ritenersi riferite alla sentenza di condanna e non a fatti e circostanze relativi all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione; sia perché l'art. 172 cod. pen. è norma di natura sostanziale e, in quanto tale, per il principio del favor rei, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica in malam partem (Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004, Giorgetta, Rv. 229286). È stato, in aggiunta, evidenziato (Rv. 274536 citata), richiamando il principio affermato da Sez. U., Maiorella, e sul rilievo del difetto di integrazione e adeguamento dell'art. 172 cod. pen., rimasto immutato nonostante il nuovo testo dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che la citata norma, a differenza degli artt. 157 e ss. cod. pen., non prevede cause di sospensione del termine di prescrizione e nemmeno l'istituto della interruzione della prescrizione, per lo meno nell'accezione propria della disciplina della prescrizione del reato, in quanto si dà rilievo solo all'inizio dell'esecuzione come momento di definitiva interruzione del decorso del termine. Il termine di prescrizione della pena decorre, quindi, dalla data di irrevocabilità della condanna ovvero, nel caso di esecuzione già iniziata, dalla data in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena (art. 172, comma quarto, cod. pen. ); mentre la norma di cui al quinto comma trova applicazione nel solo caso di condanna a pena condizionalmente sospesa e nel caso di pena condonata, qualora la legge di indulto preveda la revocabilità del beneficio, determinando la decorrenza del termine di prescrizione della pena dal momento della eseguibilità della condanna. 4. A tale orientamento si è contrapposta altra linea interpretativa, che non ha ricevuto conferme, con cui si è prospettato che l'irreperibilità del condannato dopo la ricezione personale dell'ordine di carcerazione sospeso dimostra l'intenzione di sottrarsi alla espiazione con la conseguente applicabilità dell'art. 172, comma 4, cod. pen. ed il decorso da quel momento del termine di prescrizione. Con l'emissione dell'ordine di carcerazione, ancorché sospeso temporaneamente, si realizza, invero, la potestà punitiva dello Stato e si avvia il procedimento esecutivo. E in ogni caso, a seguito delle modifiche dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., introdotte dalla legge n 165 del 1998, il decorso del termine di trenta giorni per la proposizione della richiesta di accesso a misure alternative e la consequenziale revoca del decreto di sospensione con emissione dell'ordine di carcerazione realizza una delle ipotesi in cui l'esecuzione è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, con la conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 172, comma quinto, cod. pen. (Sez. 1, n. 9854 del 29/04/2007, Cono, Rv. 236289: «Tra le ipotesi di subordinazione dell'esecuzione della pena alla scadenza di un termine deve essere ricompresa anche la sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., e in tal caso il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il Tribunale accerti la causa di inammissibilità o di rigetto dell'applicazione della misura alternativa, perché solo in tale data si ha la certezza sulle modalità di espiazione della pena»). 5. La questione, sia pure con riferimento all'individuazione del momento dell'inizio dell'esecuzione della pena detentiva breve, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., è stata di recente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza in data 15 luglio 2021, non ancora massimata, ma di cui è nota l'informazione provvisoria, hanno statuito che: "Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. In deroga alle predette ipotesi, qualora la eseguibilità della pena dipenda ex lege dalla scadenza di un termine o dal verificarsi di una condizione, l'art. 172, comma quinto, cod. pen. fissa il dies a quo al momento della scadenza di detto termine o al verificarsi della condizione. Il procedimento di sospensione della esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma quinto, cod. pen.». Con tale pronunciamento ha, dunque, ricevuto conferma il prevalente indirizzo, secondo cui l'esecuzione di qualsiasi pena detentiva temporanea pretende un'esecuzione iniziata, intesa come realizzata mediante la privazione della libertà personale del condannato, che solo sulla base di questo presupposto può sottrarvisi per determinazione volontaria. Non sono, pertanto, assimilabili all'avvio dell'esecuzione le ipotesi in cui, dopo l'emissione e la notificazione dell'ordine di carcerazione, questo non venga materialmente attuato per l'irreperibilità del destinatario, poiché la situazione contemplata dall'art. 172, quarto comma, seconda parte, si verifica soltanto con la carcerazione, in mancanza della quale il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione coincide con il momento di irrevocabilità della sentenza di condanna. E nel caso in esame, come ha correttamente rilevato il ricorrente, neppure risulta che l'ordine di esecuzione per la carcerazione sia stato notificato al condannato. 6. Le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della reiezione dell'istanza, dunque, non meritano condivisione. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione perché proceda a nuovo giudizio, attenendosi ai sopra richiamati principi di diritto e verificando l'eventuale ricorrenza delle cause ostative di cui all'art. 172, settimo comma, cod. pen., accertamento non condotto dal Tribunale e al quale non può procedere questa Corte di legittimità. P.Q.M. Annulla l
Sentenza Cassazione n. 43717/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris