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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16535/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; considerato che il difensore della ricorrente ha formulato, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla propria requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato, limitatamente al capo 2, per essere la contravvenzione estinta per intervenuta prescrizione; l'annullamento dela sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio, in relazione al capo 2; udito il difensore di fiducia della ricorrente che ha esposto i motivi di ricorso insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata il 29.10.2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ravenna, per la contravvenzione di cui all'art. 186, commi 2 e 7 d.lgs n. 285 del 1992 e per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. commessi il 1 marzo 2017.

In motivazione, il giudice distrettuale ha ritenuto infondata la precipua censura sollevata dal difensore dell'imputato in ordine al difetto di notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà nella parte in cui ha ritenuto la correttezza della notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore d'ufficio per essere stato il difensore di fiducia, avv.to Iacconi, nominato ritualmente tale solo nel corso del processo di appello.

Il ricorrente censura siffatta affermazione e afferma di aver nominato, quale proprio difensore di fiducia il predetto avvocato, dal deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

3. La censura sollevata dal ricorrente è infondata.

Ed invero, dall'esame degli atti processuali, consentito a questa Corte di legittimità avendo la ricorrente dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. ed essendo, quindi, la Corte di cassazione giudice anche del fatto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) non emerge, come correttamente rilevato dal giudice distrettuale, che la nomina del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], sia precedente alla celebrazione dell'udienza preliminare e del processo di primo grado.

Risulta, infatti, quanto segue: il 17 marzo 2017 la ricorrente, in sede di identificazione, nominava quale proprio difensore di fiducia, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; il 1 agosto 2017, la ricorrente presentava istanza di ammissione al patrocinio dello Stato e eleggeva domicilio presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che aveva autenticato la sottoscrizione; la formale nomina del predetto avvocato, quale difensore di fiducia, non veniva allegata all'istanza, né richiamata; il 4 ottobre 2017, il difensore di fiducia, avv.to Mancuso, rinunciava al mandato; il 17 novembre 2017 veniva nominato, quale difensore d'ufficio, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; il 22 febbraio 2018 si teneva l'udienza preliminare e il giudice pronunciava il decreto che dispone il giudizio; l'unica nomina formale quale difensore di fiducia dell'avv.to Iacconi risale al 5 settembre 2018 risultando questa allegata al ricorso in appello; con tale nomina venivano revocati i precedenti difensori.

Questi i fatti processuali.Pur ritenendo questo Collegio di dover condividere pienamente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nomina a difensore di fiducia deve ritenersi valida a prescindere dal rigoroso rispetto delle formalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen., quando il conferimento della veste di difensore sia comunque desumbile per facta concludentia (così, Sez. 5, n. 11232 del 18/2/2020, Iannetti, Rv. 278815-02; Sez. 3, n. 47133 del 24/4/2018, Orfeo, Rv. 274323 - 01; Sez. 6, n. 54041 del 7/11/2017, G., Rv. 271715; Sez. 5, n. 36885 del 3/2/2017, Verrucchi, Rv. 271270; Sez. 4, n. 34514 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Saadaoui, Rv. 267879; Sez. 1, n. 38625 del 22/9/2014, Macrì, Rv. 260900; Sez. 5, n. 35696 del 25/6/2014, Lovecchio, Rv. 260300; Sez. 2, n. 31193 del 17/4/2015, Mennini, Rv. 264465; Sez. 1, n. 39235 del 14/3/2014, Sehapi, Rv. 260513; Sez. 2, n. 19619 del 13/2/2014, Bruno, Rv. 259931) e ciò in quanto le disposizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen. non hanno natura inderogabile bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un'interpretazione ampia ed elastica in bonam partem e che, di conseguenza, è valida la nomina del difensore di fiducia desumibile da comportamenti concludenti e inequivoci da cui possa desumersi la designazione del difensore e il conferimento del mandato fiduciario, deve evidenziarsi che nella vicenda che qui ci occupa non rileva siffatto principio.

Ed invero, nel caso di specie, alla nomina del difensore di fiducia a margine della richiesta di gratuito patrocinio non può attribuirsi il significato di un atto di inequivoco tenore, certamente idoneo a rendere valida ed efficace la nomina dei difensori da parte dell'interessato, posto che, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale:, alla data in cui è stata presentata l'istanza di ammissione a gratuito patrocinio, risultava difensore di fiducia dell'imputata l'avv.to Mancuso, la cui revoca veniva effettuata solo all'atto di presentazione del ricorso in appello in calce al quale si allegava la nomina quale difensore di fiducia dell' avv.to Iacconi e venivano revocati i precedenti difensori; se vi fossero stati due difensori di fiducia all'atto di presentazione della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'interessata non avrebbe potuto godere del beneficio in quanto, a norma dell'art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'ammissione è esclusa «se il richiedente è assistito da più di un difensore».

Correttamente, pertanto, il decreto di citazione è stato notificato all'avv.to Mancuso e, cioè, all'unico difensore che, in quella data, sulla base dell'incarto processuale, risultava assistere l'imputato.

Nessuna nullità per difetto di notifica al difensore di fiducia è quindi ravvisabile nella vicenda che qui ci occupa.

Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

4. Non sussistendo profili di inammissibilità del ricorso ed essendosi, quindi, instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione, ritiene il Collegio che, in difetto di evidenti cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., sussistano i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione della contravvenzione commessa il 1 marzo 2017, essendo spirato, successivamente alla sentenza impugnata, e, precisamente, il 1 marzo 2022, il relativo termine di prescrizione massimo di cui all'art. 157 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 6 di arresto e 1500,00 euro di ammenda.

Rigetta ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; considerato che il difensore della ricorrente ha formulato, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla propria requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato, limitatamente al capo 2, per essere la contravvenzione estinta per intervenuta prescrizione; l'annullamento dela sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio, in relazione al capo 2; udito il difensore di fiducia della ricorrente che ha esposto i motivi di ricorso insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 29.10.2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ravenna, per la contravvenzione di cui all'art. 186, commi 2 e 7 d.lgs n. 285 del 1992 e per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. commessi il 1 marzo 2017. In motivazione, il giudice distrettuale ha ritenuto infondata la precipua censura sollevata dal difensore dell'imputato in ordine al difetto di notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà nella parte in cui ha ritenuto la correttezza della notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore d'ufficio per essere stato il difensore di fiducia, avv.to Iacconi, nominato ritualmente tale solo nel corso del processo di appello. Il ricorrente censura siffatta affermazione e afferma di aver nominato, quale proprio difensore di fiducia il predetto avvocato, dal deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. 3. La censura sollevata dal ricorrente è infondata. Ed invero, dall'esame degli atti processuali, consentito a questa Corte di legittimità avendo la ricorrente dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. ed essendo, quindi, la Corte di cassazione giudice anche del fatto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) non emerge, come correttamente rilevato dal giudice distrettuale, che la nomina del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], sia precedente alla celebrazione dell'udienza preliminare e del processo di primo grado. Risulta, infatti, quanto segue: il 17 marzo 2017 la ricorrente, in sede di identificazione, nominava quale proprio difensore di fiducia, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; il 1 agosto 2017, la ricorrente presentava istanza di ammissione al patrocinio dello Stato e eleggeva domicilio presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che aveva autenticato la sottoscrizione; la formale nomina del predetto avvocato, quale difensore di fiducia, non veniva allegata all'istanza, né richiamata; il 4 ottobre 2017, il difensore di fiducia, avv.to Mancuso, rinunciava al mandato; il 17 novembre 2017 veniva nominato, quale difensore d'ufficio, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; il 22 febbraio 2018 si teneva l'udienza preliminare e il giudice pronunciava il decreto che dispone il giudizio; l'unica nomina formale quale difensore di fiducia dell'avv.to Iacconi risale al 5 settembre 2018 risultando questa allegata al ricorso in appello; con tale nomina venivano revocati i precedenti difensori. Questi i fatti processuali.Pur ritenendo questo Collegio di dover condividere pienamente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nomina a difensore di fiducia deve ritenersi valida a prescindere dal rigoroso rispetto delle formalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen., quando il conferimento della veste di difensore sia comunque desumbile per facta concludentia (così, Sez. 5, n. 11232 del 18/2/2020, Iannetti, Rv. 278815-02; Sez. 3, n. 47133 del 24/4/2018, Orfeo, Rv. 274323 - 01; Sez. 6, n. 54041 del 7/11/2017, G., Rv. 271715; Sez. 5, n. 36885 del 3/2/2017, Verrucchi, Rv. 271270; Sez. 4, n. 34514 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Saadaoui, Rv. 267879; Sez. 1, n. 38625 del 22/9/2014, Macrì, Rv. 260900; Sez. 5, n. 35696 del 25/6/2014, Lovecchio, Rv. 260300; Sez. 2, n. 31193 del 17/4/2015, Mennini, Rv. 264465; Sez. 1, n. 39235 del 14/3/2014, Sehapi, Rv. 260513; Sez. 2, n. 19619 del 13/2/2014, Bruno, Rv. 259931) e ciò in quanto le disposizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen. non hanno natura inderogabile bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un'interpretazione ampia ed elastica in bonam partem e che, di conseguenza, è valida la nomina del difensore di fiducia desumibile da comportamenti concludenti e inequivoci da cui possa desumersi la designazione del difensore e il conferimento del mandato fiduciario, deve evidenziarsi che nella vicenda che qui ci occupa non rileva siffatto principio. Ed invero, nel caso di specie, alla nomina del difensore di fiducia a margine della richiesta di gratuito patrocinio non può attribuirsi il significato di un atto di inequivoco tenore, certamente idoneo a rendere valida ed efficace la nomina dei difensori da parte dell'interessato, posto che, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale:, alla data in cui è stata presentata l'istanza di ammissione a gratuito patrocinio, risultava difensore di fiducia dell'imputata l'avv.to Mancuso, la cui revoca veniva effettuata solo all'atto di presentazione del ricorso in appello in calce al quale si allegava la nomina quale difensore di fiducia dell' avv.to Iacconi e venivano revocati i precedenti difensori; se vi fossero stati due difensori di fiducia all'atto di presentazione della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'interessata non avrebbe potuto godere del beneficio in quanto, a norma dell'art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'ammissione è esclusa «se il richiedente è assistito da più di un difensore». Correttamente, pertanto, il decreto di citazione è stato notificato all'avv.to Mancuso e, cioè, all'unico difensore che, in quella data, sulla base dell'incarto processuale, risultava assistere l'imputato. Nessuna nullità per difetto di notifica al difensore di fiducia è quindi ravvisabile nella vicenda che qui ci occupa. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato. 4. Non sussistendo profili di inammissibilità del ricorso ed essendosi, quindi, instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione, ritiene il Collegio che, in difetto di evidenti cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., sussistano i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione della contravvenzione commessa il 1 marzo 2017, essendo spirato, successivamente alla sentenza impugnata, e, precisamente, il 1 marzo 2022, il relativo termine di prescrizione massimo di cui all'art. 157 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 6 di arresto e 1500,00 euro di ammenda. Rigetta ne
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