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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16280/2026

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, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 25 marzo 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'artt. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Barletta, il 7 febbraio 2019, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e confisca.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74 del 2000.

Deduce che: correttamente la Corte di appello ha valutato l'astratta ricorrenza nel caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. 74 del 2000; non è altrettanto corretta l'esclusione di tale causa di non punibilità, con riferimento alla vicenda della vendita di un terreno; la Corte territoriale ha errato nell'escludere la suddetta causa di non punibilità, riferendola a un fatto diverso da quello oggetto di imputazione; il fatto attribuito all'imputato non è l'omesso versamento dell'IVA quanto, piuttosto, il mancato incasso del corrispettivo della vendita immobiliare; il mancato incasso sicuramente costituisce una con-causa e, probabilmente, la causa principale dell'omesso versamento dell'IVA oggetto di imputazione, ma di certo non costituisce "il fatto" oggetto del delitto ex art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000 né, soprattutto, costituisce "il fatto" scriminato dal menzionato comma 3-bis; oggetto di valutazione avrebbero dovuto essere non già (e non solo) le ragioni del mancato incasso del corrispettivo della compravendita, quanto piuttosto, le ragioni del mancato versamento dell'IVA 2016 al 27 dicembre 2017; l'imputato ha fornito diretta spiegazione delle ragioni della contestata omissione; la società FRA.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha dapprima deliberato la propria liquidazione in data 24 marzo 2017 e, in ultimo, proposto ricorso ex art. 161 legge fall. (evidentemente liquidatorio) e che nel caso di specie se la crisi di liquidità, dovuta al mancato incasso (in tempo utile) del prezzo di vendita degli immobili ceduto in data 17 giugno 2016, ha reso impossibile il preventivo accantonamento della provvista necessaria al pagamento dell'IVA e, dunque, costituisce con-causa (e si ritiene causa principale) dell'inadempimento oggetto di imputazione, è altrettanto certo che non vi sia stato alcun comportamento illegittimo dell'odierno imputato, il quale si è comunque attivato per accantonare aliunde le somme necessarie; eloquenti sul punto sono le date della messa in liquidazione e della presentazione della domanda di concordato. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto dagli artt. 131-bis cod. pen. e 13, comma 3-ter, d.lgs. 74 del 2000 e vizio di motivazione.

Deduce che: nel corso del dibattimento è stata documentata l'irrecuperabile crisi di insolvenza in cui è entrata la suddetta società nell'anno 2017; ciò sarebbe sufficiente a confermare la sussistenza delle condizioni per ritenere il fatto oggetto di imputazione quantomeno tenue ai sensi del suindicato combinato disposto; conferma definitiva di quanto innanzi è che la domanda di 2concordato, a dispetto del rilievo sulla sua successiva inammissibilità, è rimasta pendente per oltre un anno, riprova questa della oggettiva impossibilità per la società contribuente di adempiere alle proprie obbligazioni, ivi compresa quella nei confronti del fisco; la Corte di appello non ha in alcun modo valutato la crisi d'impresa; l'incidenza dell'inadempimento della società acquirente rispetto alla crisi di liquidità della FRA.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è a dir poco massima; attesa l'assenza di liquidità e la conseguente crisi in cui è entrata la società amministrata dall'imputato sarebbe stato ben possibile ritenere comunque non punibile il fatto oggetto di imputazione in quanto tenue. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Occorre, in primo luogo, evidenziare che l'imputato è stato ritenuto responsabile, nella qualità di legale rappresentante e, poi, di liquidatore della FRA.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di aver omesso di versare, entro il termine (27 dicembre 2017) per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario per complessivi euro 411.390,00 dovuta in base alla dichiarazione annuale.

Nel processo è emerso, in particolare, che la suindicata società, in data 17 giugno 2016, ha venduto all'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un terreno pattuendo che il prezzo, pari a euro 1.980.000,00, fosse versato entro tre anni.

È, inoltre, emerso che VIVA relativa alla compravendita, pari a euro 411.390,00, non venne versata perché la società di cui l'imputato era legale rappresentate non aveva incassato il prezzo pattuito per la vendita dell'immobile.

Nel giudizio di secondo grado la Corte territoriale, dopo aver ritenuto infondati i motivi di gravame proposti nell'interesse dell'imputato ed avere rilevato che la questione non era stata oggetto di appello, ha ritenuto di verificare, d'ufficio, l'applicabilità dell'art. 13, comma 3-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000 (introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87) e, in particolare, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità poiché il mancato versamento del corrispettivo della vendita dell'immobile non era attribuibile a cause sopravvenute, ma all'imputato, il quale in data 17 gennaio 2016 aveva venduto il sopra indicato immobile all'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., senza però ottenere il pagamento del prezzo.

La censura relativa alla suindicata causa di non punibilità, pur non proponibile con l'atto di appello, il cui termine per la proposizione scadeva il 26 3aprile 2024, poiché l'istituto è stato introdotto con il suindicato d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, era però proponibile con i motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sino a quindici giorni prima dell'udienza del 16 aprile 2025 prevista per il giudizio di appello (per analoga questione si richiama Sez. 5, n. 36928 del 24/10/2025, L., Rv. 288901 - 01).

Come specificato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, la doglianza non è stata posta dall'appellante e, pertanto, deve ritenersi inammissibile in questa sede.

In ogni caso, la censura deve ritenersi manifestamente infondata avendo la Corte di appello spiegato, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, come la situazione di illiquidità che il ricorrente assume essere stata determinata dal mancato pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente del terreno, fosse stata, in realtà, determinata dalle modalità di alienazione del bene immobile che prevedeva il pagamento dilazionato entro tre anni dalla stipula.

Dunque, è stato implicitamente escluso che tutte le vicende della società, rappresentate dal ricorrente, potessero costituire cause sopravvenute rispetto all'omesso versamento.

Pertanto, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la circostanza che la Corte di appello abbia fatto riferimento al mancato versamento del corrispettivo della vendita e non, invece, al mancato versamento dell'IVA è questione meramente lessicale.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è stata formulata ai giudici di merito dinanzi ai quali era proponibile sicché è inammissibile in questa sede ("In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello", Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678-01).

Né rileva l'introduzione, successivamente al termine per proporre appello, a opera del suindicato d.lgs. n. 87 del 2024, del comma 3-ter nell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 poiché tale disposizione riguarda solamente gli indici che devono essere valutati ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità in argomento e non già la causa di non punibilità in sé.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto 4il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] 06 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] etto Arritbito 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 25 marzo 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'artt. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Barletta, il 7 febbraio 2019, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e confisca.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74 del 2000. Deduce che: correttamente la Corte di appello ha valutato l'astratta ricorrenza nel caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. 74 del 2000; non è altrettanto corretta l'esclusione di tale causa di non punibilità, con riferimento alla vicenda della vendita di un terreno; la Corte territoriale ha errato nell'escludere la suddetta causa di non punibilità, riferendola a un fatto diverso da quello oggetto di imputazione; il fatto attribuito all'imputato non è l'omesso versamento dell'IVA quanto, piuttosto, il mancato incasso del corrispettivo della vendita immobiliare; il mancato incasso sicuramente costituisce una con-causa e, probabilmente, la causa principale dell'omesso versamento dell'IVA oggetto di imputazione, ma di certo non costituisce "il fatto" oggetto del delitto ex art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000 né, soprattutto, costituisce "il fatto" scriminato dal menzionato comma 3-bis; oggetto di valutazione avrebbero dovuto essere non già (e non solo) le ragioni del mancato incasso del corrispettivo della compravendita, quanto piuttosto, le ragioni del mancato versamento dell'IVA 2016 al 27 dicembre 2017; l'imputato ha fornito diretta spiegazione delle ragioni della contestata omissione; la società FRA.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha dapprima deliberato la propria liquidazione in data 24 marzo 2017 e, in ultimo, proposto ricorso ex art. 161 legge fall. (evidentemente liquidatorio) e che nel caso di specie se la crisi di liquidità, dovuta al mancato incasso (in tempo utile) del prezzo di vendita degli immobili ceduto in data 17 giugno 2016, ha reso impossibile il preventivo accantonamento della provvista necessaria al pagamento dell'IVA e, dunque, costituisce con-causa (e si ritiene causa principale) dell'inadempimento oggetto di imputazione, è altrettanto certo che non vi sia stato alcun comportamento illegittimo dell'odierno imputato, il quale si è comunque attivato per accantonare aliunde le somme necessarie; eloquenti sul punto sono le date della messa in liquidazione e della presentazione della domanda di concordato. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto dagli artt. 131-bis cod. pen. e 13, comma 3-ter, d.lgs. 74 del 2000 e vizio di motivazione. Deduce che: nel corso del dibattimento è stata documentata l'irrecuperabile crisi di insolvenza in cui è entrata la suddetta società nell'anno 2017; ciò sarebbe sufficiente a confermare la sussistenza delle condizioni per ritenere il fatto oggetto di imputazione quantomeno tenue ai sensi del suindicato combinato disposto; conferma definitiva di quanto innanzi è che la domanda di 2concordato, a dispetto del rilievo sulla sua successiva inammissibilità, è rimasta pendente per oltre un anno, riprova questa della oggettiva impossibilità per la società contribuente di adempiere alle proprie obbligazioni, ivi compresa quella nei confronti del fisco; la Corte di appello non ha in alcun modo valutato la crisi d'impresa; l'incidenza dell'inadempimento della società acquirente rispetto alla crisi di liquidità della FRA.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è a dir poco massima; attesa l'assenza di liquidità e la conseguente crisi in cui è entrata la società amministrata dall'imputato sarebbe stato ben possibile ritenere comunque non punibile il fatto oggetto di imputazione in quanto tenue. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Occorre, in primo luogo, evidenziare che l'imputato è stato ritenuto responsabile, nella qualità di legale rappresentante e, poi, di liquidatore della FRA.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di aver omesso di versare, entro il termine (27 dicembre 2017) per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario per complessivi euro 411.390,00 dovuta in base alla dichiarazione annuale. Nel processo è emerso, in particolare, che la suindicata società, in data 17 giugno 2016, ha venduto all'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un terreno pattuendo che il prezzo, pari a euro 1.980.000,00, fosse versato entro tre anni. È, inoltre, emerso che VIVA relativa alla compravendita, pari a euro 411.390,00, non venne versata perché la società di cui l'imputato era legale rappresentate non aveva incassato il prezzo pattuito per la vendita dell'immobile. Nel giudizio di secondo grado la Corte territoriale, dopo aver ritenuto infondati i motivi di gravame proposti nell'interesse dell'imputato ed avere rilevato che la questione non era stata oggetto di appello, ha ritenuto di verificare, d'ufficio, l'applicabilità dell'art. 13, comma 3-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 (introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87) e, in particolare, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità poiché il mancato versamento del corrispettivo della vendita dell'immobile non era attribuibile a cause sopravvenute, ma all'imputato, il quale in data 17 gennaio 2016 aveva venduto il sopra indicato immobile all'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., senza però ottenere il pagamento del prezzo. La censura relativa alla suindicata causa di non punibilità, pur non proponibile con l'atto di appello, il cui termine per la proposizione scadeva il 26 3aprile 2024, poiché l'istituto è stato introdotto con il suindicato d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, era però proponibile con i motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sino a quindici giorni prima dell'udienza del 16 aprile 2025 prevista per il giudizio di appello (per analoga questione si richiama Sez. 5, n. 36928 del 24/10/2025, L., Rv. 288901 - 01). Come specificato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, la doglianza non è stata posta dall'appellante e, pertanto, deve ritenersi inammissibile in questa sede. In ogni caso, la censura deve ritenersi manifestamente infondata avendo la Corte di appello spiegato, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, come la situazione di illiquidità che il ricorrente assume essere stata determinata dal mancato pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente del terreno, fosse stata, in realtà, determinata dalle modalità di alienazione del bene immobile che prevedeva il pagamento dilazionato entro tre anni dalla stipula. Dunque, è stato implicitamente escluso che tutte le vicende della società, rappresentate dal ricorrente, potessero costituire cause sopravvenute rispetto all'omesso versamento. Pertanto, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la circostanza che la Corte di appello abbia fatto riferimento al mancato versamento del corrispettivo della vendita e non, invece, al mancato versamento dell'IVA è questione meramente lessicale. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è stata formulata ai giudici di merito dinanzi ai quali era proponibile sicché è inammissibile in questa sede ("In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello", Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678-01). Né rileva l'introduzione, successivamente al termine per proporre appello, a opera del suindicato d.lgs. n. 87 del 2024, del comma 3-ter nell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 poiché tale disposizione riguarda solamente gli indici che devono essere valutati ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità in argomento e non già la causa di non punibilità in sé. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto 4il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] 06 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] etto Arritbito 5
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