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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 02330/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 6294/2022R.G. proposto dal Tribunale di Pesaro con ordinanza emessa il 2marzo 2022, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA]’; -attrice- e MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeope legis -convenuto- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in d ata 8/11/2022dal Consigliere MARCO DELL'UTRI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pesaro.

Rilevatoche, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto il Ministero della Giustizia dinanzi al Giudice di pace di Atri al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dall’illecito trattamento di dati personali, nella specie verificatosi in relazione all’avvenuta comunicazione alla stessa ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) di un atto giudiziario avvenuta su iniziativa dell’UNEP presso il Tribunale di Pesaro; con sentenza resa in data 24/10/2019, il Giudice di pace di Atri ha dichiarato la competenza del Tribunale di Pesaro, disponendo la trasmissione degli atti dinanzi a quest’ultimo ufficio giudiziario; riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Pesaro, quest’ultimo, con provvedimento reso in data 5/3/2022, ritenuta la prevalenza, nel caso di specie, della competenza del c.d. foro erariale di cui agli artt. 6 e 7 r.d. n. 1611/1933 e 25 c.p.c. sul foro previsto dall’art. 152, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza rimettendo gli atti dinanzi a questa Corte di cassazione; il Ministero della Giustizia ha depositato memoria; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo per il riconoscimento della competenza del Tribunale di Pesaro; consideratoche, osserva il Collegio come, nel caso di specie, debba trovare applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di competenza per territorio, allorquando il Garante per la protezione dei dati personali sia parte in causa in una controversia riguardante il trattamento di dati personali, poiché in tal caso la controversia rientra, essendo individuata con specifico riferimento soggettivo al Garante, tra quelle espressamente oggetto del comma primo dell'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le quali si applica la regola di competenza territoriale esclusiva prevista dal comma secondo del suddetto articolo di legge, deve escludersi che, in relazione alla eventuale qualificazione del Garante come amministrazione statale, possa postularsi l'applicabilità del foro erariale di cui all'art. 25 cod. proc. civ. ed agli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, risultando, quest'ultimo foro, espressamente derogato per le controversie suddette.

Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, sia come titolare del trattamento, sia ad altro titolo, un'Amministrazione statale diversa dal Garante, il foro erariale prevale su quello di cui al suddetto secondo comma dell'art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e la controversia deve essere trattata nel luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato del quale faccia parte il luogo rilevante ai sensi di detta norma (Sez. 3, Ordinanza n. 24281 del 22/11/2007, Rv. 600774 -01); ciò posto, in esecuzione dei canoni relativi al c.d. foro erariale (applicabili in forza del principio appena richiamato), dovendo ritenersi competenti per territorio, secondo la disciplina ordinaria, i fori alternativi previsti dall’art. 10, co. 1 e 2, d.lgs., n. 150/2011 (“Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato”), nella specie coincidenti con ilTribunale di Pesaro (corrispondente al luogo di esercizio delle funzioni del titolare del trattamento) o il Tribunale di Teramo (corrispondente al luogo di residenza dell’interessata), dev’essere individuata, ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale di L’Aquila, quali fori erariali, trovandosi in Ancona o in L’Aquila le sedi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato difensore ex legedel Ministero convenuto; sulla base di tali premesse, deve essere dichiarata la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale di L’Aquila a conoscere sulla domanda di risarcimento dei danni proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia; P.Q.M.

Dichiara la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale di L’Aquila a conoscere sulla domanda oggetto del presente giudizio, da riassumere nei t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 6294/2022R.G. proposto dal Tribunale di Pesaro con ordinanza emessa il 2marzo 2022, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA]’; -attrice- e MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeope legis -convenuto- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in d ata 8/11/2022dal Consigliere MARCO DELL'UTRI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pesaro. Rilevatoche, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto il Ministero della Giustizia dinanzi al Giudice di pace di Atri al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dall’illecito trattamento di dati personali, nella specie verificatosi in relazione all’avvenuta comunicazione alla stessa ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) di un atto giudiziario avvenuta su iniziativa dell’UNEP presso il Tribunale di Pesaro; con sentenza resa in data 24/10/2019, il Giudice di pace di Atri ha dichiarato la competenza del Tribunale di Pesaro, disponendo la trasmissione degli atti dinanzi a quest’ultimo ufficio giudiziario; riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Pesaro, quest’ultimo, con provvedimento reso in data 5/3/2022, ritenuta la prevalenza, nel caso di specie, della competenza del c.d. foro erariale di cui agli artt. 6 e 7 r.d. n. 1611/1933 e 25 c.p.c. sul foro previsto dall’art. 152, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza rimettendo gli atti dinanzi a questa Corte di cassazione; il Ministero della Giustizia ha depositato memoria; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo per il riconoscimento della competenza del Tribunale di Pesaro; consideratoche, osserva il Collegio come, nel caso di specie, debba trovare applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di competenza per territorio, allorquando il Garante per la protezione dei dati personali sia parte in causa in una controversia riguardante il trattamento di dati personali, poiché in tal caso la controversia rientra, essendo individuata con specifico riferimento soggettivo al Garante, tra quelle espressamente oggetto del comma primo dell'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le quali si applica la regola di competenza territoriale esclusiva prevista dal comma secondo del suddetto articolo di legge, deve escludersi che, in relazione alla eventuale qualificazione del Garante come amministrazione statale, possa postularsi l'applicabilità del foro erariale di cui all'art. 25 cod. proc. civ. ed agli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, risultando, quest'ultimo foro, espressamente derogato per le controversie suddette. Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, sia come titolare del trattamento, sia ad altro titolo, un'Amministrazione statale diversa dal Garante, il foro erariale prevale su quello di cui al suddetto secondo comma dell'art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e la controversia deve essere trattata nel luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato del quale faccia parte il luogo rilevante ai sensi di detta norma (Sez. 3, Ordinanza n. 24281 del 22/11/2007, Rv. 600774 -01); ciò posto, in esecuzione dei canoni relativi al c.d. foro erariale (applicabili in forza del principio appena richiamato), dovendo ritenersi competenti per territorio, secondo la disciplina ordinaria, i fori alternativi previsti dall’art. 10, co. 1 e 2, d.lgs., n. 150/2011 (“Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato”), nella specie coincidenti con ilTribunale di Pesaro (corrispondente al luogo di esercizio delle funzioni del titolare del trattamento) o il Tribunale di Teramo (corrispondente al luogo di residenza dell’interessata), dev’essere individuata, ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale di L’Aquila, quali fori erariali, trovandosi in Ancona o in L’Aquila le sedi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato difensore ex legedel Ministero convenuto; sulla base di tali premesse, deve essere dichiarata la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale di L’Aquila a conoscere sulla domanda di risarcimento dei danni proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia; P.Q.M. Dichiara la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale di L’Aquila a conoscere sulla domanda oggetto del presente giudizio, da riassumere nei t
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