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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05653/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 4 maggio 2021, il tribunale della libertà di Palermo, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il medesimo tribunale del 15-4-2021 che aveva disposto nei confronti dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di concorso in rapina aggravata e ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che con distinti motivi, qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen, in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e 628 comma 3 n. 1 cod.pen. quanto alla valutazione della sussistenza del grave quadro indiziario a carico dell'Allicate di partecipazione alla rapina contestata; in particolare, si esponeva che il tribunale della libertà aveva omesso di valutare le possibili alternative circa la presenza dell'indagato sui luoghi, giustificata dallo svolgimento di attività lavorativa nel negozio sito in prossimità, e non aveva considerato che sussisteva anche uno scarto temporale tra gli orari delle telecamere attenzionate così che non vi era certezza che l'orario ricostruito nell'impianto accusatorio fosse effettivamente quello dell'esecuzione dell'azione delittuosa; ancora, si evidenziava come, le persone offese avevano descritto un mezzo diverso come utilizzato dai rapinatori non coincidente con la bici elettrica del ricorrente; - violazione dell'art. 275 comma primo lettera e) cod.proc.pen. quanto alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare disposta non essendo stata valutata la possibilità di applicazione degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 n primo motivo è proposto per motivi puramente reiterativi di aspetti già devoluti all'analisi del tribunale della libertà e da questi adeguatamente affrontati e risolti oltre che riguardanti doglianze di mero fatto non deducibili nel presente giudizio di legittimità.

Al proposito, va ricordato come, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, 22/3/2000 n. 11, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez.

Un. 22 marzo 2000, n. 11 Rv. 215828).

Orbene, nel caso in esame, proprio l'applicazione di sopra esposti principi comporta affermare l'insussistenza dei vizi denunciati posto che, con le ampie osservazioni spiegate nella motivazione del provvedimento impugnato, il tribunale ha spiegato come il grave quadro indiziario a carico dell'Allicate si ricavi dalla visione dei fotogrammi dei sistemi di video sorveglianza e della relative registrazioni, comparati con le foto dell'imputato caricate sul sistema del Ministero Giustizia che permettevano di appurare come proprio lo stesso fosse uno degli autori del grave fatto delittuoso e, precisamente, il soggetto che si recava sui luoghi a bordo di in mezzo a trazione elettrica che veniva poi rinvenuto anche all'interno del negozio gestito proprio da Allicate, unitamente ad un casco identico a quello utilizzato da uno degli autori.

Inoltre, lo stesso giudice del riesame, sottolineava la sussistenza di vari contatti tra i presunti autori del fatto e di conversazioni che coinvolgevano anche l'Allicate nel corso delle quali venivano progettati analoghi fatti criminosi di rapina.

Tanto basta per rendere il provvedimento impugnato immune da censure avendo il giudice del riesame escluso la fondatezza delle letture alternative degli elementi indiziari che il ricorso ripropone in questa sede avanzando doglianze non consentite. 2 i 2.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso appare manifestamente infondato posto che il giudice del riesame ha fornito adeguata motivazione circa la fondatezza dell'applicazione della misura maggiormente gravosa in ragione oltre che della gravità dei fatti della negativa personalità dell'indagato, già gravato da altri precedenti anche per il delitto di associazione mafiosa, e della esecuzione dei fatti in regime di sorveglianza speciale così che tali circostanze hanno correttamente escluso la possibilità di applicazione di misure meno afflittive.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen..

Sentenza a motivazione semplificata Roma, 30 novembre 2021 liL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 4 maggio 2021, il tribunale della libertà di Palermo, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il medesimo tribunale del 15-4-2021 che aveva disposto nei confronti dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di concorso in rapina aggravata e ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che con distinti motivi, qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen, in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e 628 comma 3 n. 1 cod.pen. quanto alla valutazione della sussistenza del grave quadro indiziario a carico dell'Allicate di partecipazione alla rapina contestata; in particolare, si esponeva che il tribunale della libertà aveva omesso di valutare le possibili alternative circa la presenza dell'indagato sui luoghi, giustificata dallo svolgimento di attività lavorativa nel negozio sito in prossimità, e non aveva considerato che sussisteva anche uno scarto temporale tra gli orari delle telecamere attenzionate così che non vi era certezza che l'orario ricostruito nell'impianto accusatorio fosse effettivamente quello dell'esecuzione dell'azione delittuosa; ancora, si evidenziava come, le persone offese avevano descritto un mezzo diverso come utilizzato dai rapinatori non coincidente con la bici elettrica del ricorrente; - violazione dell'art. 275 comma primo lettera e) cod.proc.pen. quanto alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare disposta non essendo stata valutata la possibilità di applicazione degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 n primo motivo è proposto per motivi puramente reiterativi di aspetti già devoluti all'analisi del tribunale della libertà e da questi adeguatamente affrontati e risolti oltre che riguardanti doglianze di mero fatto non deducibili nel presente giudizio di legittimità. Al proposito, va ricordato come, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, 22/3/2000 n. 11, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11 Rv. 215828). Orbene, nel caso in esame, proprio l'applicazione di sopra esposti principi comporta affermare l'insussistenza dei vizi denunciati posto che, con le ampie osservazioni spiegate nella motivazione del provvedimento impugnato, il tribunale ha spiegato come il grave quadro indiziario a carico dell'Allicate si ricavi dalla visione dei fotogrammi dei sistemi di video sorveglianza e della relative registrazioni, comparati con le foto dell'imputato caricate sul sistema del Ministero Giustizia che permettevano di appurare come proprio lo stesso fosse uno degli autori del grave fatto delittuoso e, precisamente, il soggetto che si recava sui luoghi a bordo di in mezzo a trazione elettrica che veniva poi rinvenuto anche all'interno del negozio gestito proprio da Allicate, unitamente ad un casco identico a quello utilizzato da uno degli autori. Inoltre, lo stesso giudice del riesame, sottolineava la sussistenza di vari contatti tra i presunti autori del fatto e di conversazioni che coinvolgevano anche l'Allicate nel corso delle quali venivano progettati analoghi fatti criminosi di rapina. Tanto basta per rendere il provvedimento impugnato immune da censure avendo il giudice del riesame escluso la fondatezza delle letture alternative degli elementi indiziari che il ricorso ripropone in questa sede avanzando doglianze non consentite. 2 i 2.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso appare manifestamente infondato posto che il giudice del riesame ha fornito adeguata motivazione circa la fondatezza dell'applicazione della misura maggiormente gravosa in ragione oltre che della gravità dei fatti della negativa personalità dell'indagato, già gravato da altri precedenti anche per il delitto di associazione mafiosa, e della esecuzione dei fatti in regime di sorveglianza speciale così che tali circostanze hanno correttamente escluso la possibilità di applicazione di misure meno afflittive. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.. Sentenza a motivazione semplificata Roma, 30 novembre 2021 liL [OSCURATO:PERSONA]
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