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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40114/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che, quanto al ricorso nell'interesse di Arusa, i motivi sulla responsabilità (1, in relazione al capo a; 2, in relazione al capo b) sono manifestamente infondati oltre che proposti per questioni di fatto rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo (v. pg. 6 e sg. della sentenza impugnata); del pari, manifestamente infondato è il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio in relazione alla specifica corretta motivazione a riguardo (v. pg. 7, ibidem); Ritenuto, quanto al ricorso nell'interesse di Federico sulla recidiva, che esso è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta valutazione sulla maggiore pericolosità palesata dal reato per il quale si è proceduto in base ai due precedenti specifici a suo carico; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7.10.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che, quanto al ricorso nell'interesse di Arusa, i motivi sulla responsabilità (1, in relazione al capo a; 2, in relazione al capo b) sono manifestamente infondati oltre che proposti per questioni di fatto rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo (v. pg. 6 e sg. della sentenza impugnata); del pari, manifestamente infondato è il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio in relazione alla specifica corretta motivazione a riguardo (v. pg. 7, ibidem); Ritenuto, quanto al ricorso nell'interesse di Federico sulla recidiva, che esso è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta valutazione sulla maggiore pericolosità palesata dal reato per il quale si è proceduto in base ai due precedenti specifici a suo carico; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.20
Sentenza Cassazione n. 40114/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris