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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10964/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Francesca CERONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni dolose, danneggiamento e violazione di domicilio, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in complessivi euro 5000, al cui pagamento subordinava la sospensione condizionale della pena.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.599 bis cod. proc. pen., per omessa citazione dell'imputato.

Premette il ricorrente che, a seguito della fissazione della udienza del 16/11/2021 dinanzi alla Corte di appello, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, contenente anche la rinuncia alla prescrizione, aveva formulato istanza di concordato, inoltrata sia alla Corte di appello che alla Procura Generale; che il Procuratore Generale esprimeva il consenso solo in udienza, e che la Corte di appello, ritiratasi in camera di consiglio, aveva respinto la proposta ritenendo non inquadrabile il fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. pen..

Lamenta che la Corte di appello abbia successivamente proceduto alla trattazione della causa dando luogo al pubblico dibattimento, ai sensi dell'art. 602 co. 2 bis cod. proc. pen., senza disporre la citazione dell'imputato, assente.

Invero, poiché la parte aveva presentato la richiesta di concordato prima dell'udienza dibattimentale, la procedura di rito - sostiene Difesa - sarebbe quella camerale, a cui consegue, ex lege, nel caso di rigetto del concordato, la necessaria emissione del decreto di citazione per l'udienza dibattimentale, in cui le parti possono anche ripresentare la domanda.

In tal senso, formula il quesito seguente: "se in presenza di una proposta di concordato in appello, sottoposto alla Corte precedentemente alla data di udienza indicata sul decreto di citazione, in caso di rigetto, la Corte è tenuta a ordinare una nuova citazione a comparire al dibattimento o può disporre la prosecuzione dello stesso".

2.2. Con il secondo motivo, è denunciato vizio della motivazione, per travisamento della prova, in relazione al teste a discarico D'Agostino.

Posto che la Corte di appello ha escluso la rilevanza della deposizione del D'Agostino per scardinare l'affidabilità del racconto della persona offesa, ritenendola, come il primo giudice, non incompatibile con la ricostruzione secondo cui l'imputato avrebbe richiesto l'intervento del vigile urbano solo dopo essersi introdotto invito domino nell'abitazione della persona offesa, danneggiando la porta di ingresso e colpendola con un pugno - sostiene la Difesa che, invece, emerge proprio dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal teste, e da quanto dallo stesso riferito anche durante l'escussione dibattimentale, come questi, che si trovava presso la macelleria dell'imputato, abbia escluso che il [OSCURATO:PERSONA] se ne sia mai allontanato.

Da qui il denunciato travisamento della prova, dal momento che la Corte di appello ha utilizzato, come il Tribunale, una informazione che nel processo manca, ovvero, appunto, l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dalla macelleria nelle circostanze di tempo di cui all'imputazione.

2.3. Con il terzo motivo è denunciata falsa applicazione dell'art. 165 cod. pen. giacchè la Corte di appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, che subordinava la sospensione condizionale al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, ha omesso di indicare il termine per l'adempimento.

Rilevato un contrasto giurisprudenziale, sul punto, alcune decisioni facendo riferimento, in siffatte ipotesi, al termine legale di durata della sospensione, nella specie cinque anni, e altre al passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile, formula il seguente quesito: "Se, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena è subordinata al totale risarcimento dei danni liquidati in sentenza, il termine entro il quale adempiere coincide con il passaggio in giudicato della sentenza oppure con quello di due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto, in forza dell'art. 165 cod. pen." [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non ha pregio il primo motivo con il quale ci si duole dell'erronea applicazione di norme di legge processuale e, segnatamente, degli artt.599 bis e 602co. 2 bis cod. proc. pen. sul rilievo la Corte di appello, una volta rigettato il concordato proposto con istanza inoltrata prima della celebrazione dell'udienza, avrebbe dovuto disporre una nuova citazione dell'imputato prima di procedere al dibattimento. 1.1.Invero, la disposizione normativa di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. - secondo cui "il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento.

In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento" - lascia chiaramente intendere che, sulla richiesta delle parti di concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi, la Corte di appello decide in una apposita camera di consiglio, qualunque sia il rito da adottare per la trattazione del giudizio di appello.

Laddove, in relazione all'oggetto dell'impugnazione o per il rito prescelto in primo grado, il giudizio di appello debba essere celebrato con il rito camerale, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen., la Corte territoriale, in caso di mancato accoglimento del concordato, sia esso presentato prima o nel corso dell'udienza camerale, potrà disporre la prosecuzione del giudizio ovvero decidere contestualmente il merito dell'impugnazione, non essendo, in ogni, caso, tenuta a disporre la citazione delle parti per il dibattimento, ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6 9650 del 27/01/2022, Berlich, n.m.).

1.2. Infatti, la sequenza procedimentale delineata da tale ultima norma si applica solo nel caso in cui il giudizio debba essere trattato con le forme ordinarie.

In tal caso, occorre, tuttavia, distinguere, a seconda che la camera di consiglio destinata alla decisione sulla proposta di concordato si svolga prima o dopo la citazione per il giudizio dibattimentale.

Solo nel primo caso, qualora la corte ritenga di non potere accogliere la richiesta, ordina la citazione a comparire delle parti per il dibattimento.

1.3. Invece, laddove si tratti di giudizi di appello da celebrarsi in forma ordinaria, dal combinato disposto degli artt. 443 - 599 - 599 bis cod. proc. pen. può desumersi che: - ove le parti presentino un accordo sui motivi di appello prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio (art. 601 cod. proc. pen.), qualora la Corte ritenga di non potere accogliere la richiesta, ordina la citazione a comparire delle parti per il dibattimento.

All'udienza dibattimentale, infine, le parti possono riproporre la richiesta (art.599- bis, comma 3, cod. proc. pen.) ovvero, nel caso in cui non si siano avvalsi del modulo procedurale appena esaminato, presentare direttamente e per la prima volta un accordo sui motivi di appello (art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.); - ove, invece, l'istanza sia stata avanzata dopo la citazione per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. - a prescindere dal momento in cui si svolge la camera di consiglio dedicata, che può tenersi anche nello stesso giorno fissato per il dibattimento - se la richiesta viene respinta, la citazione dell'imputato per trattare l'atto di impugnazione non è dovuta, in quanto vi è già stata la vocatio in judicium ( Sez. 6 n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464, in un caso in cui la richiesta delle parti era stata formulata nel corso dell'udienza fissata per l'esame dell'atto di appello).

1.4. Tale ultima evenienza è quella che si è verificata nel caso di specie, in cui, come si rileva dallo stesso ricorso, " a seguito della presentazione di impugnazione veniva emesso decreto di citazione dinanzi la Corte di appello di Salerno per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nelle more della celebrazione dell'udienza il difensore munito di procura speciale avanzava proposta di concordato, inviandone istanza a mezzo p.e.c. del 10/11/2021, alla segreteria del Procuratore Generale nonchè alla cancelleria della Corte di appello".

Poiché, nel caso di specie, la vocatio in judicium c'era già stata, giacchè la parte aveva ricevuto regolare avviso per il dibattimento, e, non essendo prospettabile un ragionevole affidamento nell'accoglimento della proposta di concordato, tale da giustificare l'assenza dell'imputato, che non ha presenziato né alla camera di consiglio né al dibattimento, laCorte di appello non era tenuta a rinnovare la citazione a giudizio, dovendo affermarsi il principio per cui "la proposta di concordato in appello, sottoposta alla Corte dopo la vocatio in judicium, deve essere esaminata in camera di consiglio e, in caso di rigetto, la Corte non è tenuta a ordinare una nuova citazione a comparire al dibattimento, potendo disporre la prosecuzione dello stesso". 2.11 secondo motivo è infondato, dal momento che la censura attiene alla ricostruzione operata dalla Corte di appello - quanto alla tempistica della richiesta di intervento del vigile urbano da parte dell'imputato - la quale fonda la propria valutazione sulla circostanza che l'imputato non si sia allontanato dalla macelleria ( "il fatto che egli fosse rimasto all'interno della macelleria nel momento un cui il comandante dei vigili si portava dalla Feola"pg. 5 );non ricorre, quindi, un travisamento della prova, potendo, al più, discutersi di un travisamento del fatto, non deducibile dinanzi al giudice di legittimità.

Va, invero, ricordato che il vizio di 'travisamento della prova' concerne esclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168).

L'innovazione legislativa è orientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito.

Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco").

Insomma, il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova.

Come è stato affermato in dottrina, "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova".

Il principio affermato è, dunque, che la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - possa, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 255087 ; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 (dep. 2018 ) Rv. 271702 ).

E' chiaro, allora, che non è prospettabile nel giudizio di legittimità un'interpretazione del significato di una fonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Asaro, Rv. 252190).

3. Il terzo motivo risulta inammissibilmente prospettato per la prima volta solo dinanzi al Giudice di legittimità, non risultando dedotta la violazione dell'art. 165 cod. pen. con l'atto di appello. 3.1.In ogni caso, la questione posta dal ricorrente è stata risolta dal recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale (. l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art.163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez.

Un. n. 37503 del 23/06/2022 Cc. (dep. 05/10/2022) Liguori, Rv. 283577).

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Francesca CERONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni dolose, danneggiamento e violazione di domicilio, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in complessivi euro 5000, al cui pagamento subordinava la sospensione condizionale della pena. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.599 bis cod. proc. pen., per omessa citazione dell'imputato. Premette il ricorrente che, a seguito della fissazione della udienza del 16/11/2021 dinanzi alla Corte di appello, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, contenente anche la rinuncia alla prescrizione, aveva formulato istanza di concordato, inoltrata sia alla Corte di appello che alla Procura Generale; che il Procuratore Generale esprimeva il consenso solo in udienza, e che la Corte di appello, ritiratasi in camera di consiglio, aveva respinto la proposta ritenendo non inquadrabile il fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. pen.. Lamenta che la Corte di appello abbia successivamente proceduto alla trattazione della causa dando luogo al pubblico dibattimento, ai sensi dell'art. 602 co. 2 bis cod. proc. pen., senza disporre la citazione dell'imputato, assente. Invero, poiché la parte aveva presentato la richiesta di concordato prima dell'udienza dibattimentale, la procedura di rito - sostiene Difesa - sarebbe quella camerale, a cui consegue, ex lege, nel caso di rigetto del concordato, la necessaria emissione del decreto di citazione per l'udienza dibattimentale, in cui le parti possono anche ripresentare la domanda. In tal senso, formula il quesito seguente: "se in presenza di una proposta di concordato in appello, sottoposto alla Corte precedentemente alla data di udienza indicata sul decreto di citazione, in caso di rigetto, la Corte è tenuta a ordinare una nuova citazione a comparire al dibattimento o può disporre la prosecuzione dello stesso". 2.2. Con il secondo motivo, è denunciato vizio della motivazione, per travisamento della prova, in relazione al teste a discarico D'Agostino. Posto che la Corte di appello ha escluso la rilevanza della deposizione del D'Agostino per scardinare l'affidabilità del racconto della persona offesa, ritenendola, come il primo giudice, non incompatibile con la ricostruzione secondo cui l'imputato avrebbe richiesto l'intervento del vigile urbano solo dopo essersi introdotto invito domino nell'abitazione della persona offesa, danneggiando la porta di ingresso e colpendola con un pugno - sostiene la Difesa che, invece, emerge proprio dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal teste, e da quanto dallo stesso riferito anche durante l'escussione dibattimentale, come questi, che si trovava presso la macelleria dell'imputato, abbia escluso che il [OSCURATO:PERSONA] se ne sia mai allontanato. Da qui il denunciato travisamento della prova, dal momento che la Corte di appello ha utilizzato, come il Tribunale, una informazione che nel processo manca, ovvero, appunto, l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dalla macelleria nelle circostanze di tempo di cui all'imputazione. 2.3. Con il terzo motivo è denunciata falsa applicazione dell'art. 165 cod. pen. giacchè la Corte di appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, che subordinava la sospensione condizionale al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, ha omesso di indicare il termine per l'adempimento. Rilevato un contrasto giurisprudenziale, sul punto, alcune decisioni facendo riferimento, in siffatte ipotesi, al termine legale di durata della sospensione, nella specie cinque anni, e altre al passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile, formula il seguente quesito: "Se, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena è subordinata al totale risarcimento dei danni liquidati in sentenza, il termine entro il quale adempiere coincide con il passaggio in giudicato della sentenza oppure con quello di due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto, in forza dell'art. 165 cod. pen." [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non ha pregio il primo motivo con il quale ci si duole dell'erronea applicazione di norme di legge processuale e, segnatamente, degli artt.599 bis e 602co. 2 bis cod. proc. pen. sul rilievo la Corte di appello, una volta rigettato il concordato proposto con istanza inoltrata prima della celebrazione dell'udienza, avrebbe dovuto disporre una nuova citazione dell'imputato prima di procedere al dibattimento. 1.1.Invero, la disposizione normativa di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. - secondo cui "il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento" - lascia chiaramente intendere che, sulla richiesta delle parti di concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi, la Corte di appello decide in una apposita camera di consiglio, qualunque sia il rito da adottare per la trattazione del giudizio di appello. Laddove, in relazione all'oggetto dell'impugnazione o per il rito prescelto in primo grado, il giudizio di appello debba essere celebrato con il rito camerale, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen., la Corte territoriale, in caso di mancato accoglimento del concordato, sia esso presentato prima o nel corso dell'udienza camerale, potrà disporre la prosecuzione del giudizio ovvero decidere contestualmente il merito dell'impugnazione, non essendo, in ogni, caso, tenuta a disporre la citazione delle parti per il dibattimento, ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6 9650 del 27/01/2022, Berlich, n.m.). 1.2. Infatti, la sequenza procedimentale delineata da tale ultima norma si applica solo nel caso in cui il giudizio debba essere trattato con le forme ordinarie. In tal caso, occorre, tuttavia, distinguere, a seconda che la camera di consiglio destinata alla decisione sulla proposta di concordato si svolga prima o dopo la citazione per il giudizio dibattimentale. Solo nel primo caso, qualora la corte ritenga di non potere accogliere la richiesta, ordina la citazione a comparire delle parti per il dibattimento. 1.3. Invece, laddove si tratti di giudizi di appello da celebrarsi in forma ordinaria, dal combinato disposto degli artt. 443 - 599 - 599 bis cod. proc. pen. può desumersi che: - ove le parti presentino un accordo sui motivi di appello prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio (art. 601 cod. proc. pen.), qualora la Corte ritenga di non potere accogliere la richiesta, ordina la citazione a comparire delle parti per il dibattimento. All'udienza dibattimentale, infine, le parti possono riproporre la richiesta (art.599- bis, comma 3, cod. proc. pen.) ovvero, nel caso in cui non si siano avvalsi del modulo procedurale appena esaminato, presentare direttamente e per la prima volta un accordo sui motivi di appello (art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.); - ove, invece, l'istanza sia stata avanzata dopo la citazione per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. - a prescindere dal momento in cui si svolge la camera di consiglio dedicata, che può tenersi anche nello stesso giorno fissato per il dibattimento - se la richiesta viene respinta, la citazione dell'imputato per trattare l'atto di impugnazione non è dovuta, in quanto vi è già stata la vocatio in judicium ( Sez. 6 n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464, in un caso in cui la richiesta delle parti era stata formulata nel corso dell'udienza fissata per l'esame dell'atto di appello). 1.4. Tale ultima evenienza è quella che si è verificata nel caso di specie, in cui, come si rileva dallo stesso ricorso, " a seguito della presentazione di impugnazione veniva emesso decreto di citazione dinanzi la Corte di appello di Salerno per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nelle more della celebrazione dell'udienza il difensore munito di procura speciale avanzava proposta di concordato, inviandone istanza a mezzo p.e.c. del 10/11/2021, alla segreteria del Procuratore Generale nonchè alla cancelleria della Corte di appello". Poiché, nel caso di specie, la vocatio in judicium c'era già stata, giacchè la parte aveva ricevuto regolare avviso per il dibattimento, e, non essendo prospettabile un ragionevole affidamento nell'accoglimento della proposta di concordato, tale da giustificare l'assenza dell'imputato, che non ha presenziato né alla camera di consiglio né al dibattimento, laCorte di appello non era tenuta a rinnovare la citazione a giudizio, dovendo affermarsi il principio per cui "la proposta di concordato in appello, sottoposta alla Corte dopo la vocatio in judicium, deve essere esaminata in camera di consiglio e, in caso di rigetto, la Corte non è tenuta a ordinare una nuova citazione a comparire al dibattimento, potendo disporre la prosecuzione dello stesso". 2.11 secondo motivo è infondato, dal momento che la censura attiene alla ricostruzione operata dalla Corte di appello - quanto alla tempistica della richiesta di intervento del vigile urbano da parte dell'imputato - la quale fonda la propria valutazione sulla circostanza che l'imputato non si sia allontanato dalla macelleria ( "il fatto che egli fosse rimasto all'interno della macelleria nel momento un cui il comandante dei vigili si portava dalla Feola"pg. 5 );non ricorre, quindi, un travisamento della prova, potendo, al più, discutersi di un travisamento del fatto, non deducibile dinanzi al giudice di legittimità. Va, invero, ricordato che il vizio di 'travisamento della prova' concerne esclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168). L'innovazione legislativa è orientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito. Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco"). Insomma, il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova. Come è stato affermato in dottrina, "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova". Il principio affermato è, dunque, che la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - possa, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 255087 ; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 (dep. 2018 ) Rv. 271702 ). E' chiaro, allora, che non è prospettabile nel giudizio di legittimità un'interpretazione del significato di una fonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Asaro, Rv. 252190). 3. Il terzo motivo risulta inammissibilmente prospettato per la prima volta solo dinanzi al Giudice di legittimità, non risultando dedotta la violazione dell'art. 165 cod. pen. con l'atto di appello. 3.1.In ogni caso, la questione posta dal ricorrente è stata risolta dal recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale (. l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art.163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. Un. n. 37503 del 23/06/2022 Cc. (dep. 05/10/2022) Liguori, Rv. 283577). Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riget
Sentenza Cassazione n. 10964/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris