CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15732-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 5544/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15732 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- Rg 15732/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello del contribuente in relazione a impugnazione di avviso di intimazione e cartella di pagamento per tasse automobilistiche, asseritamente non notificata. La CTR ha respinto l'eccezione di inammissibilità della costituzione in n giudizio di ADER mediante avvocato del libero foro e, nel merito \r-Enfondato l'appello del contribuente, essendo stata la cartella impugnata ritualmente notificata a mezzo del messo notificatore ed in ogni caso ogni eventuale nullità sanata dalla notifica a mani proprie della raccomandata informativa. Quanto al disconoscimento "degli atti prodotti in copia dall'Agenzia delle entrate esso è del tutto generico limitandosi nella sostanza a una mera contestazione delle copie, senza alcuna indicazione di specifiche censure, né proposizione di querela di falso". L'Agenzia delle entrate Riscossione è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per essersi la CTR pronunciata sulla ammissibilità della costituzione in giudizio di ADER mediante avvocato del libero foro mentre la contestazione avanzata in appello, con memoria, concerneva l'inammissibilità della costituzione in giudizio con modalità non previste dalla legge; in particolare per essere stata effettuato con modalità cartacea anziché telematica. 2. Il motivo è infondato. 2.1.La questione posta riguarda la costituzione dell'ADER con modalità cartacea in appello, quindi correttamente l'appellante Agasucci l'ha eccepita con la memoria ex art. 32 d.lgs. 546/92 depositata in secondo grado e il motivo del ricorso è autosufficiente, in quanto il ricorrente ha prodotto la memoria (doc. 5) in allegato al ricorso per cassazione. 2.2.11 motivo è tuttavia infondato nel merito. 2.3.L'art. 16, comma 2, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, e l'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita' prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche. 3.Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuta provata in giudizio la notificazione della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, ritenendo generico il disconoscimento effettuato dal contribuente in primo grado poiché non seguito da querela di falso. 4.11 motivo è infondato. 4.1.La CTR ha correttamente ritenuto, in relazione alla produzione in fotocopia della documentazione di ADER, che "il disconoscimento da parte del contribuente degli atti prodotti in copia dall'Agenzia delle entrate è del tutto generico, limitandosi nella sostanza a una mera contestazione delle copie, senza alcuna indicazione di specifiche censure, né proposizione di querela di falso". 4.2.Tale statuizione è conforme ai principi consolidati di questa Corte, secondo cui: in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. 28096/2009); il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 16557/2019; conf. Sez. 6 - 5, n. 14279 del 25/05/2021). 4.3.Nella fattispecie la CTR ha ritenuto generico il disconoscimento degli atti prodotti in copia dall'Agenzia, evidenziano la mancata indicazione di specifiche censure oltre alla mancata proposizione della querela di falso, con ciò motivando in modo conforme ai principi giurisprudenziali sopra riportati. 4.4.Va poi aggiunto, quanto alla questione della contestazione dell'esistenza degli originali degli atti in contestazione, che il ricorrente afferma di aver eccepito in giudizio (pag. 6 del ricorso), va rilevato che trattasi di questione nuova, come tale inammissibile, non risultando trattata in alcun modo dalla CTR e non avendo il ricorrente specificato il come, il dove ed il quando avrebbe sollevato detta eccezione, sicché in parte qua il motivo è inammissibile. Va sul punto ribadito che nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, non estendendosi solo alle eccezioni improprie (recte, in senso lato) o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili: situazione quest'ultima non ricorrente nel caso di specie (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11223 del 31/05/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 22105 del 22/09/2017; Sez. 6-5, Ordinanza n. 31224 del 29/12/2017). 5.In conclusione il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione di ADER. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del com