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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25133/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. D'[OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen.<1Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi P [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della decisione resa dal locale Tribunale in data 16/1/2019 e in accoglimento dell'appello del P.g., escluse quanto a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche e ritenuta la recidiva, determinava la pena nei confronti del medesimo in anni tre, mesi due di reclusione ed euro mille di multa e confermava nel resto.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale con unico atto ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale in quanto l'appello del P.g., così riqualificato il ricorso proposto nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non risulta mai notificato né all'interessato né al difensore, per cui la Corte di merito avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile.L'omissione in questione ha precluso al ricorrente la possibilità di proporre appello incidentale o motivi aggiunti con conseguente compressione del diritto di difesa; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova del reato presupposto, avendo la sentenza impugnata posto a fondamento della responsabilità la mancata giustificazione circa la lecita provenienza dei beni.

A detto riguardo il difensore deduce che l'accertata erroneità di alcuni dei codici fiscali relativi alle persone che avevano ceduto gli elettrodomestici non è idonea ad attestare la provenienza illecita di tutti i beni, come pure le dichiarazioni del soggetto che ne aveva ceduto alcuni sicché la Corte di merito ha basato il proprio convincimento su mere congetture.

I giudici territoriali hanno trascurato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e D'Angelo erano muniti di regolare licenza per la vendita itinerante e rilasciavano regolare scontrino fiscale in relazione ai beni venduti; 2.3 la violazione di legge in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], risultando all'uopo valorizzata l'annotazione di P.G. acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale emergerebbe che l'imputato aveva condiviso la giustificazione circa il possesso dei beni fornita dai coimputati.

Il difensore deduce l'inutilizzabilità di siffatte dichiarazioni riportate nell'annotazione di servizio, mai verbalizzate e rilasciate senza la presenza del difensore.

Aggiunge che la sentenza impugnata in relazione alla posizione del Varriale non ha tenuto conto delle dichiarazioni liberatorie dei coimputati in sede di interrogatorio, i quali hanno escluso che il predetto fosse a conoscenza delle modalità di reperimento dei beni commercializzati; 2.4 il vizio di motivazione con riferimento al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, all'affermata sussistenza della recidiva in relazione al [OSCURATO:PERSONA] e all'applicazione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. nella massima estensione per i coimputati D'Angelo e Varriale.

Il difensore lamenta che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla misura della pena, omettendo l'indicazione di quella base, non giustificando adeguatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per il [OSCURATO:PERSONA] al pari della sussistenza della recidiva e l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis in misura inferiore al massimo per i coimputati.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Questa Corte ha in più occasioni precisato che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita. (Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Rv. 257482- 01;Sez. 4 , n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 275802 - 01).

L'esercizio delle facoltà connesse all'adempimento omesso doveva essere rivendicato dinanzi alla Corte territoriale, tenuta ad accordare il termine di legge per l'eventuale appello incidentale mentre alcun ulteriore pregiudizio appare ravvisabile nei confronti dell'imputato dal momento che i contenuti dell'impugnazione antagonista sono stati portati a sua conoscenza attraverso le forme e con le modalità previste per i giudizi di impugnazione (in senso conforme, Sez. 1, n. 3292 del 20/09/1991, Rv. 188423 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di motivazione priva di criticità logiche.

Infatti, i giudici d'appello hanno evidenziato che gli operanti eseguirono delle verifiche in ordine al contenuto degli scontrini che avrebbero dovuto attestare la lecita provenienza degli elettrodomestici posti in vendita, acclarando che i codici fiscali riportati sugli stessi erano errati, e non mancarono di interloquire telefonicamente, su indicazione del [OSCURATO:PERSONA], con una donna, poi risultata essere la cognata del predetto, la quale non fu in grado di fornire elementi utili ad identificare il compendio sequestrato.

La difesa sollecita una rilettura delle emergenze probatorie, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo aderente agli esiti processuali e correttamente valutato. 2.1 Quanto alla pretesa estraneità del Varriale all'addebito concursualmente ascrittogli, deve premettersi che l'annotazione di P.g. richiamata dai giudici territoriali risulta acquisita con il consenso delle parti e non sussistono evidenze circa il fatto che il ricorrente unitamente ai coimputati fosse all'epoca già nella sostanza indagato, attesa la fase del tutto preliminare in cui si colloca l'interlocuzione.

La giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito che sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi di invalidità patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiziaria abbia riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla cui acquisizione al fascicolo del dibattimento l'imputato abbia prestato il consenso (Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, Rv. 283658 - 01; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Rv. 263219 - 01). 3 ù-, Deve aggiungersi che sotto il profilo logico, anche a prescindere dall'utilizzo a fini probatori dell'annotazione in questione, rileva quale elemento attestante la codetenzione del compendio di illecita provenienza la mancata ostensione già in fase di accertamento del reato dell'asserito ruolo di mero collaboratore del Varriale, solo successivamente accreditato dai coimputati a fronte dell'accertata condivisione, accreditata dagli operanti, della tesi in ordine alla liceità dei beni.

3. Le conclusive censure circa la dosimetria della pena in relazione alle posizioni di Varriale e D'Angelo sono del tutto generiche.

Infatti, i giudici territoriali hanno espresso un giudizio di congruità della sanzione adeguatamente argomentato, segnalando come il discostamento dai minimi edittali sia giustificato dal numero dei beni ricettati, che depone per un'attività tutt'affatto occasionale.

Con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], se appare incensurabile in questa sede il diniego delle attenuanti generiche in accoglimento del ricorso del P.g. in quanto giustificato in ragione della gravità dei fatti e della personalità dell'agente, anche alla luce del precedente specifico, non altrettanto è a dirsi per la ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 1, cod.pen.

Infatti il precedente che milita a carico del prevenuto concerne una condanna per furto semplice in concorso commesso il 12/10/1999, giudicato con sentenza del 10/5/2001 del Tribunale di Sulmona, irrevocabile in data 11/1/2006.

La Corte di merito si è limitata ad asserire che "la natura del precedente -furto in concorso- rivela inequivocabilmente la maggiore pericolosità della condotta accertata nel presente procedimento", rendendo una motivazione apparente in assenza di qualsivoglia spiegazione circa le ragioni che rendono il pregresso illecito, di oltre tre lustri precedente rispetto a quello a giudizio, utile a formulare una prognosi di ingravescente pericolosità del ricorrente.

Poiché dalle sentenze di merito non emergono elementi ulteriormente apprezzabili al fine della sussistenza della recidiva, ritiene il Collegio che la stessa, a norma dell'art. 620 comma 1 lett.

I) cod.proc.pen., possa essere esclusa con rideterminazione della pena nella misura di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al riconoscimento della recidiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con contestuale declaratoria d'inammissibilità quanto alle residue censure.

I ricorsi degli imputati D'Angelo e Varriale debbono essere, invece, dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento della recidiva, che esclude, rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Dichiara inammissibili i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. D'[OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen.<1Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi P [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della decisione resa dal locale Tribunale in data 16/1/2019 e in accoglimento dell'appello del P.g., escluse quanto a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche e ritenuta la recidiva, determinava la pena nei confronti del medesimo in anni tre, mesi due di reclusione ed euro mille di multa e confermava nel resto. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale con unico atto ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale in quanto l'appello del P.g., così riqualificato il ricorso proposto nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non risulta mai notificato né all'interessato né al difensore, per cui la Corte di merito avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile.L'omissione in questione ha precluso al ricorrente la possibilità di proporre appello incidentale o motivi aggiunti con conseguente compressione del diritto di difesa; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova del reato presupposto, avendo la sentenza impugnata posto a fondamento della responsabilità la mancata giustificazione circa la lecita provenienza dei beni. A detto riguardo il difensore deduce che l'accertata erroneità di alcuni dei codici fiscali relativi alle persone che avevano ceduto gli elettrodomestici non è idonea ad attestare la provenienza illecita di tutti i beni, come pure le dichiarazioni del soggetto che ne aveva ceduto alcuni sicché la Corte di merito ha basato il proprio convincimento su mere congetture. I giudici territoriali hanno trascurato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e D'Angelo erano muniti di regolare licenza per la vendita itinerante e rilasciavano regolare scontrino fiscale in relazione ai beni venduti; 2.3 la violazione di legge in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], risultando all'uopo valorizzata l'annotazione di P.G. acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale emergerebbe che l'imputato aveva condiviso la giustificazione circa il possesso dei beni fornita dai coimputati. Il difensore deduce l'inutilizzabilità di siffatte dichiarazioni riportate nell'annotazione di servizio, mai verbalizzate e rilasciate senza la presenza del difensore. Aggiunge che la sentenza impugnata in relazione alla posizione del Varriale non ha tenuto conto delle dichiarazioni liberatorie dei coimputati in sede di interrogatorio, i quali hanno escluso che il predetto fosse a conoscenza delle modalità di reperimento dei beni commercializzati; 2.4 il vizio di motivazione con riferimento al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, all'affermata sussistenza della recidiva in relazione al [OSCURATO:PERSONA] e all'applicazione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. nella massima estensione per i coimputati D'Angelo e Varriale. Il difensore lamenta che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla misura della pena, omettendo l'indicazione di quella base, non giustificando adeguatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per il [OSCURATO:PERSONA] al pari della sussistenza della recidiva e l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis in misura inferiore al massimo per i coimputati.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha in più occasioni precisato che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita. (Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Rv. 257482- 01;Sez. 4 , n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 275802 - 01). L'esercizio delle facoltà connesse all'adempimento omesso doveva essere rivendicato dinanzi alla Corte territoriale, tenuta ad accordare il termine di legge per l'eventuale appello incidentale mentre alcun ulteriore pregiudizio appare ravvisabile nei confronti dell'imputato dal momento che i contenuti dell'impugnazione antagonista sono stati portati a sua conoscenza attraverso le forme e con le modalità previste per i giudizi di impugnazione (in senso conforme, Sez. 1, n. 3292 del 20/09/1991, Rv. 188423 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di motivazione priva di criticità logiche. Infatti, i giudici d'appello hanno evidenziato che gli operanti eseguirono delle verifiche in ordine al contenuto degli scontrini che avrebbero dovuto attestare la lecita provenienza degli elettrodomestici posti in vendita, acclarando che i codici fiscali riportati sugli stessi erano errati, e non mancarono di interloquire telefonicamente, su indicazione del [OSCURATO:PERSONA], con una donna, poi risultata essere la cognata del predetto, la quale non fu in grado di fornire elementi utili ad identificare il compendio sequestrato. La difesa sollecita una rilettura delle emergenze probatorie, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo aderente agli esiti processuali e correttamente valutato. 2.1 Quanto alla pretesa estraneità del Varriale all'addebito concursualmente ascrittogli, deve premettersi che l'annotazione di P.g. richiamata dai giudici territoriali risulta acquisita con il consenso delle parti e non sussistono evidenze circa il fatto che il ricorrente unitamente ai coimputati fosse all'epoca già nella sostanza indagato, attesa la fase del tutto preliminare in cui si colloca l'interlocuzione. La giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito che sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi di invalidità patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiziaria abbia riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla cui acquisizione al fascicolo del dibattimento l'imputato abbia prestato il consenso (Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, Rv. 283658 - 01; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Rv. 263219 - 01). 3 ù-, Deve aggiungersi che sotto il profilo logico, anche a prescindere dall'utilizzo a fini probatori dell'annotazione in questione, rileva quale elemento attestante la codetenzione del compendio di illecita provenienza la mancata ostensione già in fase di accertamento del reato dell'asserito ruolo di mero collaboratore del Varriale, solo successivamente accreditato dai coimputati a fronte dell'accertata condivisione, accreditata dagli operanti, della tesi in ordine alla liceità dei beni. 3. Le conclusive censure circa la dosimetria della pena in relazione alle posizioni di Varriale e D'Angelo sono del tutto generiche. Infatti, i giudici territoriali hanno espresso un giudizio di congruità della sanzione adeguatamente argomentato, segnalando come il discostamento dai minimi edittali sia giustificato dal numero dei beni ricettati, che depone per un'attività tutt'affatto occasionale. Con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], se appare incensurabile in questa sede il diniego delle attenuanti generiche in accoglimento del ricorso del P.g. in quanto giustificato in ragione della gravità dei fatti e della personalità dell'agente, anche alla luce del precedente specifico, non altrettanto è a dirsi per la ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 1, cod.pen. Infatti il precedente che milita a carico del prevenuto concerne una condanna per furto semplice in concorso commesso il 12/10/1999, giudicato con sentenza del 10/5/2001 del Tribunale di Sulmona, irrevocabile in data 11/1/2006. La Corte di merito si è limitata ad asserire che "la natura del precedente -furto in concorso- rivela inequivocabilmente la maggiore pericolosità della condotta accertata nel presente procedimento", rendendo una motivazione apparente in assenza di qualsivoglia spiegazione circa le ragioni che rendono il pregresso illecito, di oltre tre lustri precedente rispetto a quello a giudizio, utile a formulare una prognosi di ingravescente pericolosità del ricorrente. Poiché dalle sentenze di merito non emergono elementi ulteriormente apprezzabili al fine della sussistenza della recidiva, ritiene il Collegio che la stessa, a norma dell'art. 620 comma 1 lett. I) cod.proc.pen., possa essere esclusa con rideterminazione della pena nella misura di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al riconoscimento della recidiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con contestuale declaratoria d'inammissibilità quanto alle residue censure. I ricorsi degli imputati D'Angelo e Varriale debbono essere, invece, dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento della recidiva, che esclude, rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Dichiara inammissibili i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagame
Sentenza Cassazione n. 25133/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris