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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07546/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2-ti21,-,4" 2.i 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo ha confermato integralmente le statuizioni contenute nel provvedimento di primo grado emesso dal Giudice di Pace della medesima città, il quale aveva dichiarato l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], colpevole dei reati di minaccia (capo 2) e lesioni (capo 3), commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di impugnazione.

2.1. Il primo motivo deduce la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 78, 79, 187, comma 2, 420 comma 2, 484 e 491 cod. proc. pen. e all'art. 29, comma 4 del d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274; il ricorrente lamenta l'intempestiva costituzione di parte civile la cui formalizzazione è avvenuta solamente alla quarta udienza, dopo che alla prima udienza erano stati già compiuti gli accertamenti sulla rituale costituzione delle parti e non erano state sollevate questioni al riguardo, con conseguente preclusione della costituzione di parte civile; conseguentemente è da ritenersi nulla l'ordinanza che ha negato, in primo grado, l'estromissione della parte civile.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 187, comma 2, 192, 197, 197 bis e 210 del codice di rito, con riguardo alla qualità processuale effettivamente rivestita dai querelanti, sentiti nel giudizio quali testimoni, senza considerare la loro incompatibilità a testimoniare in quanto indagati in procedimento connesso.

2.3. Il terzo motivo deduce la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 612 e 582, comma 2, cod. pen. e agli artt. 192, 195 e 546, comma 1, lett. e) e 530 cod. proc. pen. per non avere, la Corte d'appello, considerato le censure poste a fondamento dei motivi di gravame del ricorrente circa l'attendibilità delle testimonianze quali fonti di prova a carico. 2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133, 62 n. 2 e 62 bis c.p. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti richieste e delle generiche.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 74, 574, 538 c.p.p. e 185 c.p., riguardo alla condanna al risarcimento del danno, pur non avendo, la parte civile, dimostrato la ricorrenza di danni significativi in conseguenza delle condotte poste in essere nei suoi confronti, e per avere, la Corte d'Appello, motivato apoditticamente in relazione alla misura del risarcimento e delle spese.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore di parte civile ha concluso come da memoria in atti. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.11 motivo che lamenta l'irrituale costituzione della parte civile in violazione della previsione di cui agli artt. 79 e 491, comma 1, del codice di rito, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è manifestamente infondato.

Invero, "in tema di costituzione di parte civile nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la norma di cui all'art. 23 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui la costituzione deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso, opera nel solo caso in cui il processo sia stato introdotto con tale modalità; negli altri casi, mancando una specifica disciplina, trova applicazione l'art. 79 cod. proc. pen. il quale consente la costituzione di parte civile fino alla fase introduttiva del dibattimento" (cfr. Sez. 4, n. 54015 del 25/10/2018, dep. 03/12/2018, Contu, Rv. 274750 - 01, Sez. 5, n. 15780 del 15/02/2007, dep. il 19/04/2007, Paletta e altro, Rv. 236552 - 01, Sez. 5, n. 4972 del 13/12/2006, dep. il 07/02/2007, Fortunato, Rv. 236313 - 01).

In proposito, si ricorda che la parte civile può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 cod. proc. pen. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta (cfr. Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, dep. il 25/05/2020, Rv. 280264 - 03); laddove, nei caso di specie, come spiegato dai giudici di merito e meglio si dirà in seguito, non poteva ritenersi esaurita la fase della verifica della regolare costituzione delle parti per il solo fatto che si fosse già proceduto a dichiarare la contumacia dell'imputato, attesa la natura delle ragioni dei rinvii delle udienze succedutesi prima della formalizzazione dell'atto di costituzione di parte civile.

Inoltre, principio generale del procedimento davanti al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000, è la finalità conciliativa e riparativa del procedimento stesso, la quale è da considerarsi prevalente anche rispetto alla chiusura del procedimento.

Tale funzione di mediatore, attribuita al Giudice di pace dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 29, comma 4 e comma 5, del d.lgs. n. 274/2000, impone al Giudice in questione, quale attività preliminare, di favorire l'accordo tra i contendenti: solo qualora non si addivenga a una definizione anticipata del procedimento, questo prosegue poiché l'attività del Giudice di pace, titolare della funzione giurisdizionale, non si è comunque esaurita.

Ne discende che l'udienza di comparizione dinnanzi al Giudice di pace è da considerarsi un preambolo e che legittima e tempestiva deve ritenersi la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio disposto dal giudice di pace, su richiesta dell'imputato e della persona offesa, per tentare la conciliazione, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento (Sez. 5, n. 29208 del 12.03.2018, dep. il 25.06.2018, Rv. 273171, in motivazione questa Corte ha precisato che in tal caso gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti devono considerarsi non ancora conclusi).

Alla luce di quanto sinora esposto, questa Corte non può che concordare con quanto già motivato dal Tribunale al riguardo e anche dallo stesso Giudice di primo grado, i quali evidenziano come le tre udienze che precedettero la costituzione di parte civile si contraddistinguono per il mancato svolgimento di effettiva attività processuale: in data 22.05.2015 si era proceduto ad un mero rinvio per assenza del giudice assegnatario del fascicolo; in data 4.11.2015 era stato disposto un nuovo rinvio una volta rilevato il difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa; e in data 23.03.2016 un ulteriore rinvio era stato disposto per favorire la conciliazione.

Solo con la successiva, quarta, udienza del 27.06.2016, una volta esperito il tentativo conciliativo, il Giudice di pace poteva accertare in limine l'avvenuta, tempestiva e regolare costituzione della parte civile, in ogni caso prima della discussione delle questioni preliminari ex. art. 491 cod. proc. pen.. 4.2.Generico è il secondo motivo di ricorso relativo alla qualità processuale rivestita dalla parte offesa, sentita nel giudizio come testimone.

A fronte, infatti, della precisa affermazione del giudice di merito che ha evidenziato l'assenza di elementi dai quali desumere la dedotta qualità di persona indagata in procedimento connesso o collegato rilevante ai sensi dell'art. 197 del codice di rito, le censure sono prive di argomentazioni e di eventuale supporto documentale e si fondano piuttosto sulla prospettazione dei contrasti intercorrenti tra la parte offesa, l'imputato e la di lui compagna (sfociati in contenziosi civili e querele alle quali si fa generico riferimento).

In ogni caso, si rammenta che in tema di prova dichiarativa, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. all'imputato di reato probatoriamente collegato costituito parte civile, che renda testimonianza con l'assistenza del difensore nominato per l'esercizio dell'azione civile, non determina l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, in quanto la scelta del medesimo di deporre contro l'imputato è implicita nell'atto costitutivo e nella presenza in dibattimento per rendere testimonianza (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 03); e che, d'altronde, il profilo della violazione della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. entra in gioco solo allorquando la valutazione probatoria sia rimasta priva di riscontri, laddove nel caso di specie le dichiarazioni dei testi hanno trovato rispondenza anche in una prova documentale ovvero nel referto medico attestante le lesioni subite dalla persona offesa. 4.3.Attengono al merito le doglianze relative alla valutazione delle testimonianze raccolte che tendono a sollecitare una riconsiderazione del materiale probatorio quanto alla attendibilità e credibilità delle dichiarazioni probatorie a carico, operazione non consentita in questa sede di legittimità, che guarda alla tenuta logica del discorso giustificativo posto a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato e non al vaglio di ipotetiche soluzioni alternative prospettate dal ricorrente (formulate nel caso di specie anche attraverso la inammissibile valorizzazione di aspetti in fatto per di più estrapolati dai rispettivi, ben più ampi, contesti testimoniali di cui fanno parte), laddove, peraltro, le stesse incongruenze e contraddizioni evidenziate in ricorso non appaiono tali da inficiare la complessiva ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito, che si fonda tra l'altro sulle risultanze del referto medico comprovante le lesioni riportate dal Romano.

4.4. Quanto al quarto motivo, che verte sul diniego dell'attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche, prive di correlazione con la sentenza impugnata sono le censure al riguardo formulate.

Il Tribunale motiva rinviando a quanto statuito dal giudice di primo grado che congruamente argomentava in relazione alle ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche in considerazione delle modalità del fatto, dell'intensità del dolo e del contesto di animosità in cui si inquadra l'episodio delittuoso contestato, ed evidenzia altresì come dovesse ritenersi corretto il governo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. richiamando tutte le circostanze emerse dall'istruttoria espletata; e, quanto al lamentato mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., non può che rilevarsi la genericità già del motivo di appello formulato nei medesimi termini, aspecifici, qui riproposti, che non danno conto della ricorrenza dei presupposti della attenuante di cui si invoca la ravvisabilità, rimettendo, peraltro, a questa Corte, un inammissibile verifica in fatto della sussistenza della attenuante.

4.5. Quanto al quinto motivo di ricorso relativo al risarcimento del danno è solo il caso di evidenziare che la quantificazione del danno subito dal Romano in euro 1.200,00 è stata disposta in via equitativa poiché danno non patrimoniale.

D'altronde, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020 Ud. (dep. 01/03/2021 ) Rv. 280495 - 02).

Quanto alle spese, o meglio alla compensazione delle spese relativamente all'altra parte civile [OSCURATO:PERSONA] - la cui richiesta risarcitoria è stata respinta per le ragioni ben evidenziate nella pronuncia impugnata stante, tra l'altro, la sopravvenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 594 cod. pen. - , è, infine, solo il caso di rilevare che il Tribunale ha già spiegato le ragioni per le quali dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. (precisando, tra l'altro, come tale decisione dovesse ritenersi implicitamente assunta dal primo giudice che nulla aveva statuito al riguardo). 5.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

6. Quanto, infine, alla richiesta, avanzata dal difensore di parte civile, di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile sostenute nel presente grado di giudizio, si ravvisano gli estremi per la compensazione, ai sensi dell'art. 541 del codice di rito, risultando, tra l'altro, le conclusioni in toto rassegnate anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonostante sia intervenuta l'assoluzione dell'imputato già in primo grado dai reati rispetto ai quali la predetta si era costituita parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2-ti21,-,4" 2.i 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo ha confermato integralmente le statuizioni contenute nel provvedimento di primo grado emesso dal Giudice di Pace della medesima città, il quale aveva dichiarato l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], colpevole dei reati di minaccia (capo 2) e lesioni (capo 3), commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di impugnazione. 2.1. Il primo motivo deduce la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 78, 79, 187, comma 2, 420 comma 2, 484 e 491 cod. proc. pen. e all'art. 29, comma 4 del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274; il ricorrente lamenta l'intempestiva costituzione di parte civile la cui formalizzazione è avvenuta solamente alla quarta udienza, dopo che alla prima udienza erano stati già compiuti gli accertamenti sulla rituale costituzione delle parti e non erano state sollevate questioni al riguardo, con conseguente preclusione della costituzione di parte civile; conseguentemente è da ritenersi nulla l'ordinanza che ha negato, in primo grado, l'estromissione della parte civile. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 187, comma 2, 192, 197, 197 bis e 210 del codice di rito, con riguardo alla qualità processuale effettivamente rivestita dai querelanti, sentiti nel giudizio quali testimoni, senza considerare la loro incompatibilità a testimoniare in quanto indagati in procedimento connesso. 2.3. Il terzo motivo deduce la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 612 e 582, comma 2, cod. pen. e agli artt. 192, 195 e 546, comma 1, lett. e) e 530 cod. proc. pen. per non avere, la Corte d'appello, considerato le censure poste a fondamento dei motivi di gravame del ricorrente circa l'attendibilità delle testimonianze quali fonti di prova a carico. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133, 62 n. 2 e 62 bis c.p. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti richieste e delle generiche. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 74, 574, 538 c.p.p. e 185 c.p., riguardo alla condanna al risarcimento del danno, pur non avendo, la parte civile, dimostrato la ricorrenza di danni significativi in conseguenza delle condotte poste in essere nei suoi confronti, e per avere, la Corte d'Appello, motivato apoditticamente in relazione alla misura del risarcimento e delle spese. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore di parte civile ha concluso come da memoria in atti. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.11 motivo che lamenta l'irrituale costituzione della parte civile in violazione della previsione di cui agli artt. 79 e 491, comma 1, del codice di rito, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è manifestamente infondato. Invero, "in tema di costituzione di parte civile nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la norma di cui all'art. 23 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui la costituzione deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso, opera nel solo caso in cui il processo sia stato introdotto con tale modalità; negli altri casi, mancando una specifica disciplina, trova applicazione l'art. 79 cod. proc. pen. il quale consente la costituzione di parte civile fino alla fase introduttiva del dibattimento" (cfr. Sez. 4, n. 54015 del 25/10/2018, dep. 03/12/2018, Contu, Rv. 274750 - 01, Sez. 5, n. 15780 del 15/02/2007, dep. il 19/04/2007, Paletta e altro, Rv. 236552 - 01, Sez. 5, n. 4972 del 13/12/2006, dep. il 07/02/2007, Fortunato, Rv. 236313 - 01). In proposito, si ricorda che la parte civile può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 cod. proc. pen. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta (cfr. Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, dep. il 25/05/2020, Rv. 280264 - 03); laddove, nei caso di specie, come spiegato dai giudici di merito e meglio si dirà in seguito, non poteva ritenersi esaurita la fase della verifica della regolare costituzione delle parti per il solo fatto che si fosse già proceduto a dichiarare la contumacia dell'imputato, attesa la natura delle ragioni dei rinvii delle udienze succedutesi prima della formalizzazione dell'atto di costituzione di parte civile. Inoltre, principio generale del procedimento davanti al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000, è la finalità conciliativa e riparativa del procedimento stesso, la quale è da considerarsi prevalente anche rispetto alla chiusura del procedimento. Tale funzione di mediatore, attribuita al Giudice di pace dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 29, comma 4 e comma 5, del d.lgs. n. 274/2000, impone al Giudice in questione, quale attività preliminare, di favorire l'accordo tra i contendenti: solo qualora non si addivenga a una definizione anticipata del procedimento, questo prosegue poiché l'attività del Giudice di pace, titolare della funzione giurisdizionale, non si è comunque esaurita. Ne discende che l'udienza di comparizione dinnanzi al Giudice di pace è da considerarsi un preambolo e che legittima e tempestiva deve ritenersi la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio disposto dal giudice di pace, su richiesta dell'imputato e della persona offesa, per tentare la conciliazione, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento (Sez. 5, n. 29208 del 12.03.2018, dep. il 25.06.2018, Rv. 273171, in motivazione questa Corte ha precisato che in tal caso gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti devono considerarsi non ancora conclusi). Alla luce di quanto sinora esposto, questa Corte non può che concordare con quanto già motivato dal Tribunale al riguardo e anche dallo stesso Giudice di primo grado, i quali evidenziano come le tre udienze che precedettero la costituzione di parte civile si contraddistinguono per il mancato svolgimento di effettiva attività processuale: in data 22.05.2015 si era proceduto ad un mero rinvio per assenza del giudice assegnatario del fascicolo; in data 4.11.2015 era stato disposto un nuovo rinvio una volta rilevato il difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa; e in data 23.03.2016 un ulteriore rinvio era stato disposto per favorire la conciliazione. Solo con la successiva, quarta, udienza del 27.06.2016, una volta esperito il tentativo conciliativo, il Giudice di pace poteva accertare in limine l'avvenuta, tempestiva e regolare costituzione della parte civile, in ogni caso prima della discussione delle questioni preliminari ex. art. 491 cod. proc. pen.. 4.2.Generico è il secondo motivo di ricorso relativo alla qualità processuale rivestita dalla parte offesa, sentita nel giudizio come testimone. A fronte, infatti, della precisa affermazione del giudice di merito che ha evidenziato l'assenza di elementi dai quali desumere la dedotta qualità di persona indagata in procedimento connesso o collegato rilevante ai sensi dell'art. 197 del codice di rito, le censure sono prive di argomentazioni e di eventuale supporto documentale e si fondano piuttosto sulla prospettazione dei contrasti intercorrenti tra la parte offesa, l'imputato e la di lui compagna (sfociati in contenziosi civili e querele alle quali si fa generico riferimento). In ogni caso, si rammenta che in tema di prova dichiarativa, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. all'imputato di reato probatoriamente collegato costituito parte civile, che renda testimonianza con l'assistenza del difensore nominato per l'esercizio dell'azione civile, non determina l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, in quanto la scelta del medesimo di deporre contro l'imputato è implicita nell'atto costitutivo e nella presenza in dibattimento per rendere testimonianza (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 03); e che, d'altronde, il profilo della violazione della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. entra in gioco solo allorquando la valutazione probatoria sia rimasta priva di riscontri, laddove nel caso di specie le dichiarazioni dei testi hanno trovato rispondenza anche in una prova documentale ovvero nel referto medico attestante le lesioni subite dalla persona offesa. 4.3.Attengono al merito le doglianze relative alla valutazione delle testimonianze raccolte che tendono a sollecitare una riconsiderazione del materiale probatorio quanto alla attendibilità e credibilità delle dichiarazioni probatorie a carico, operazione non consentita in questa sede di legittimità, che guarda alla tenuta logica del discorso giustificativo posto a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato e non al vaglio di ipotetiche soluzioni alternative prospettate dal ricorrente (formulate nel caso di specie anche attraverso la inammissibile valorizzazione di aspetti in fatto per di più estrapolati dai rispettivi, ben più ampi, contesti testimoniali di cui fanno parte), laddove, peraltro, le stesse incongruenze e contraddizioni evidenziate in ricorso non appaiono tali da inficiare la complessiva ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito, che si fonda tra l'altro sulle risultanze del referto medico comprovante le lesioni riportate dal Romano. 4.4. Quanto al quarto motivo, che verte sul diniego dell'attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche, prive di correlazione con la sentenza impugnata sono le censure al riguardo formulate. Il Tribunale motiva rinviando a quanto statuito dal giudice di primo grado che congruamente argomentava in relazione alle ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche in considerazione delle modalità del fatto, dell'intensità del dolo e del contesto di animosità in cui si inquadra l'episodio delittuoso contestato, ed evidenzia altresì come dovesse ritenersi corretto il governo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. richiamando tutte le circostanze emerse dall'istruttoria espletata; e, quanto al lamentato mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., non può che rilevarsi la genericità già del motivo di appello formulato nei medesimi termini, aspecifici, qui riproposti, che non danno conto della ricorrenza dei presupposti della attenuante di cui si invoca la ravvisabilità, rimettendo, peraltro, a questa Corte, un inammissibile verifica in fatto della sussistenza della attenuante. 4.5. Quanto al quinto motivo di ricorso relativo al risarcimento del danno è solo il caso di evidenziare che la quantificazione del danno subito dal Romano in euro 1.200,00 è stata disposta in via equitativa poiché danno non patrimoniale. D'altronde, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020 Ud. (dep. 01/03/2021 ) Rv. 280495 - 02). Quanto alle spese, o meglio alla compensazione delle spese relativamente all'altra parte civile [OSCURATO:PERSONA] - la cui richiesta risarcitoria è stata respinta per le ragioni ben evidenziate nella pronuncia impugnata stante, tra l'altro, la sopravvenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 594 cod. pen. - , è, infine, solo il caso di rilevare che il Tribunale ha già spiegato le ragioni per le quali dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. (precisando, tra l'altro, come tale decisione dovesse ritenersi implicitamente assunta dal primo giudice che nulla aveva statuito al riguardo). 5.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. 6. Quanto, infine, alla richiesta, avanzata dal difensore di parte civile, di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile sostenute nel presente grado di giudizio, si ravvisano gli estremi per la compensazione, ai sensi dell'art. 541 del codice di rito, risultando, tra l'altro, le conclusioni in toto rassegnate anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonostante sia intervenuta l'assoluzione dell'imputato già in primo grado dai reati rispetto ai quali la predetta si era costituita parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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