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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12127/2026

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mente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1223/2019depositata il 19/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], unico erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 31dicembre 2008), ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], assumendo che il decuius aveva aperto in data 7 agosto 2008 un conto corrente con collegatodeposito titoli cointestato a sé e alla convenuta ed aveva trasferito euro2.000 in contanti; in data 31 ottobre 2008 aveva disposto il trasferimentoNumero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026sul conto di titoli dal valore nominale di euro 109.164,56, provenienti darapporti bancari intestati a sé e alla moglie defunta.In data 30 dicembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] aveva poi ceduto a LidiaTallo, al prezzo di euro 32.000, il 75 per cento della nuda proprietàdell’immobile familiare, dichiarando nell’atto che il prezzo era statopattuito anche in considerazione dell’assistenza prestata dalla convenuta.Ha chiesto di dichiarare la nullità, inesistenza o inefficacia dell’atto divendita per difetto del sinallagma e, quanto ai rapporti bancari cointestati,per farne accertare l’invalidità quali donazioni dirette prive della formadell’atto pubblico, con ordine di restituzione; in subordine, ha chiesto didichiarare la simulazione di tutte le operazioni effettuate dal de cuius, o didisporre la riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva nonché,in ulteriore subordine, di condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del prezzodi euro 32.000.La convenuta ha contestato integralmente le domande e ha chiesto in viariconvenzionale il rimborso delle spese funerarie, di un’indennità perl’occupazione e la manutenzione dell’immobile compravenduto.Il Tribunale di Torino, con sentenza parziale n. 1409/2017 del 16 marzo2017, ha rigettato le domande di nullità e simulazione, riconoscendo lavalidità della vendita in quanto negozio misto a donazione, ordinando ilpagamento del prezzo; ha qualificato i trasferimenti su conti cointestaticome donazioni indirette.Con sentenza definitiva n. 3703/2017 del 12 luglio 2017, il Tribunale hadichiarato estinto il giudizio relativamente all’azione di riduzione perintervenuta rinuncia e ha regolato le spese.Su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Torino, respinte leeccezioni di inammissibilità del gravame, ha confermato la decisione.Numero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il giudice distrettuale ha ritenuto superfluo disporre l’esibizione ex art. 210c.p.c. della documentazione bancaria, evidenziando che il pagamento delprezzo della vendita era provato dall’assegno e dalla quietanza notarile,restando a carico dell’appellata la dimostrazione dell’incasso.

Haqualificato la vendita come ‘negotium mixtum cum donatione”, ha esclusoche fosse stata perfezionata una donazione diretta delle somme e deititoli, priva della forma dell’atto pubblico, anziché una donazione indiretta,evidenziando che i conti su cui erano affluite le rimesse erano cointestati,non essendo richiesta la forma dell’atto pubblico.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi di censura, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per irritualità della procura,carente della sottoscrizione e dell’indicazione del soggetto conferente e deldomicilio, è infondata.Le generalità della parte sono indicate nella procura, che è ritualmentesottoscritta.È sufficiente che la data di rilascio del mandato ad litem sia successiva allasentenza impugnata, requisito che si trae dalla menzione, contenuta nellaprocura, della sentenza oggetto di ricorso, con indicazione degli estremiidentificativi (numero raccolta generale, data).2.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697,769,809 1260, 1325, 1343, 1838, 1854 c.c., per aver la Corte d’appelloravvisato il perfezionamento di una donazione indiretta pur non essendoviprova dell’animus donandi, avendo il ricorrente allegato l’esistenza di unadonazione solo in via sussidiaria.Il perfezionamento di una donazione indiretta non poteva considerarsipacifico, poiché il trasferimento era avvenuto mediante un ordine diNumero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026trasferimento dei fondi rivolto alla banca, allo scopo di agevolare lagestione delle liquidità da parte della convenuta.Il secondo motivo denuncia l’omesso esame o l’omessa motivazione circaun fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di merito nonabbia accertato l’esistenza dell’animus donandi e non abbia consideratoche l’operazione di trasferimento dei fondi costituiva un’attribuzionediretta a titolo di liberalità, in cui la banca si era limitata a dare esecuzioneagli ordini di trasferimento.2.1.

I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni diconnessione, sono infondati.L’attore aveva impugnato due diverse operazioni: la vendita immobiliare,che riteneva simulasse una donazione, e la cointestazione dei conti su cuierano affluite somme di esclusiva pertinenza della de cuius.Il Tribunale ha ritenuto che l’atto di trasferimento costituisse una venditamista a donazione e che la cointestazione integrasse una donazioneindiretta.La decisione era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], sostenendo chel’appartamento e i fondi depositati sui conti cointestati fossero oggetto diuna donazione diretta sulla base delle deduzioni difensive illustrate allepag. 7-8 della sentenza impugnata.L’appellante aveva anche lamentato la nullità della compravendita permancanza degli elementi essenziali, ma pur sempre evidenziando che ilprezzo, benché quietanzato, non era stato pagato, volendo dimostrarel’assenza di corrispettività del trasferimento.

Quindi, lo stesso ricorrenteaveva riproposto in appello la tesi della qualificazione delle operazionicome donazioni dirette, a confutazione della loro riconduzione al negoziomisto e alla donazione indiretta; anche la nullità della compravendita erastata desunta dall’assenza di corrispettività, ipotizzando un’operazionegratuita o per spirito di liberalità.Numero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026Non era, perciò, più in discussione l’esistenza dell’animus donandi, ma laqualificazione della donazione – se diretta o indiretta ai fini del rispettodella forma scritta, non occorrendo, in proposito, alcun ulterioreaccertamento o approfondimento istruttorio da parte del giudicedell’impugnazione.

E la Corte di merito, d’altra parte, ha dato conto conampia motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistentel’animus donandi.3.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 769, 809, 1260, 1325,1343, 1838, 1854 c.c., lamentando che la Corte di merito abbia asseritoche il de cuius non si era limitato ad ordinare un giroconto, ma avevacointestato i conti e perfezionato, in tal modo, una donazione indiretta,travisando l’insegnamento della sentenza n. 18725/2017 delle SU che, neldare rilievo alla cointestazione, si riferiscono non al trasferimentomediante semplice bancogiro a favore di un conto cointestato, ma allacointestazione del conto sul quale già vi fossero fondi appartenenti ad ununico soggetto o al passaggio di fondi dal conto mono-intestato al contoco-intestato.La differenza tra le due fattispecie risiederebbe nel fatto che la donazioneindiretta si configura solo se il conto è già esistente e se, essendoviliquidità giacenti, solo successivamente interviene la cointestazione, nonse la contestazione precede l’accredito, come nel caso di cui si discute.Sostiene il ricorrente che il bancogiro su conto cointestato a saldo zerocostituisce esso stesso una donazione diretta e che, essendo ammessa laprova della provenienza delle somme giacenti sul conto, il semplicetrasferimento di fondi non realizza di per sé alcun arricchimento; nega chela donazione indiretta sia sottratta all’onere di forma prescritto per ledonazioni tipiche.3.1.

Il motivo è infondato.L’operazione di bancogiro nel rapporto tra il disponente e la banca èneutra, nel senso che costituisce effetto di un mero ordine diNumero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026movimentazione delle liquidità che non incide sulla natura dei rapporti tradisponente e beneficiario, che possono avere una giustificazione causalevariabile (donazione, cessione onerosa, pagamento etc.).L'operazione bancaria in adempimento dello iussum svolge una funzioneesecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra ilbeneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare glieffetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro.Se, quindi, il bancogiro realizza un mero trasferimento di fondi o di titoli alconto del beneficiario, può configurarsi non una donazione indiretta, mauna donazione tipica ad esecuzione diretta.

Difetta in tal casoun'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma si concretizza,più semplicemente, un'attività di intermediazione gestoria dell'entecreditizio.È dunque privo di rilievo causale – rispetto al preteso donatario – ilrapporto con la banca e il ricorso al bancogiro non integra di per sél’impiego di una forma contrattuale volta a ottenere uno scopo diverso daquello suo tipico.Nel caso di cointestazione, le parti possono utilizzare il contratto dideposito per uno scopo ulteriore che può essere, appunto, donativo ovesussista l’intento di liberalità; l’elemento distintivo rispetto al bancogiroconsiste nel fatto che quest’ultimo è mera esecuzione di un ordine ditrasferimento dei fondi, mentre la cointestazione piega il contratto dideposito bancario ad uno scopo che non è quello che caratterizza talespecifico tipo negoziale.Non ha rilievo che la cointestazione preceda o meno il trasferimento difondi, perché ciò che rileva è l’utilizzo strumentale del contratto dideposito per realizzare uno scopo di liberalità, sempre che con lacointestazione si attui la messa a disposizione, senza obblighi direstituzione o di rendiconto, di somme di denaro in modo noncorrispondente ai versamenti effettuati da ciascun cointestatario.Numero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026Non apporta argomenti contrari il precedente di questa Corte n.21963/2019 poiché, se è vero che la cointestazione trasferisce solo lalegittimazione a disporre delle somme, non la titolarità delle stesse, è veropure che non si configura realmente una donazione se non concorre ancheun intento di liberalità che si accompagni alla cointestazione.Non si ha ragione, poi, di disattendere il consolidato orientamento diquesta Corte secondo cui la donazione indiretta è sottratta all’onere diforma prevista per le donazioni dirette, e ciò perché la libertà di forma èregola generale e non è consentito estendere in via interpretativa l’ambitoapplicativo delle disposizioni che onerano le parti al rispetto di dateformalità.Osta, anzi, il dato letterale dell’art. 809 c.c. che, nel rendere applicabili lenorme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversida quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c. cheprescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. 5333/1994; Cass.23297/2009; Cass. 23215/2010; Cass. 14197/2013).Né può ravvisarsi la medesima ratio di protezione del donante nelladonazione diretta e quella indiretta: a differenza del contratto misto (qualecontratto innominato ottenuto combinando due schemi negoziali tipici e ada cui si applica la disciplina normativa del negozio prevalente), il negozioindiretto è espressione dell’autonomia privata che è autorizzata adutilizzare gli schemi tipici per finalità ulteriori e diverse, per cui la formanegoziale è necessariamente quella del negozio adottato.In sostanza, essendo la norma sulla forma della donazione volta arealizzare la tutela del disponente, essa, a differenza delle norme cheassicurano la tutela dei terzi, non può essere estesa a quei negozi cheperseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per ilraggiungimento di finalità di altro genere: l’imposizione della forma scrittaverrebbe sostanzialmente ad equiparare le due diverse fattispecie,Numero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026annullandone la distinzione concettuale e sacrificando la libertà delle partidi avvalersi delle figure negoziali per perseguire finalità lecite.4.

Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali liquidate in euro 5.000 per compenso ed euro 200 per esborsi,oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misuradel 15 per cento.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1223/2019depositata il 19/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], unico erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 31dicembre 2008), ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], assumendo che il decuius aveva aperto in data 7 agosto 2008 un conto corrente con collegatodeposito titoli cointestato a sé e alla convenuta ed aveva trasferito euro2.000 in contanti; in data 31 ottobre 2008 aveva disposto il trasferimentoNumero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026sul conto di titoli dal valore nominale di euro 109.164,56, provenienti darapporti bancari intestati a sé e alla moglie defunta.In data 30 dicembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] aveva poi ceduto a LidiaTallo, al prezzo di euro 32.000, il 75 per cento della nuda proprietàdell’immobile familiare, dichiarando nell’atto che il prezzo era statopattuito anche in considerazione dell’assistenza prestata dalla convenuta.Ha chiesto di dichiarare la nullità, inesistenza o inefficacia dell’atto divendita per difetto del sinallagma e, quanto ai rapporti bancari cointestati,per farne accertare l’invalidità quali donazioni dirette prive della formadell’atto pubblico, con ordine di restituzione; in subordine, ha chiesto didichiarare la simulazione di tutte le operazioni effettuate dal de cuius, o didisporre la riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva nonché,in ulteriore subordine, di condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del prezzodi euro 32.000.La convenuta ha contestato integralmente le domande e ha chiesto in viariconvenzionale il rimborso delle spese funerarie, di un’indennità perl’occupazione e la manutenzione dell’immobile compravenduto.Il Tribunale di Torino, con sentenza parziale n. 1409/2017 del 16 marzo2017, ha rigettato le domande di nullità e simulazione, riconoscendo lavalidità della vendita in quanto negozio misto a donazione, ordinando ilpagamento del prezzo; ha qualificato i trasferimenti su conti cointestaticome donazioni indirette.Con sentenza definitiva n. 3703/2017 del 12 luglio 2017, il Tribunale hadichiarato estinto il giudizio relativamente all’azione di riduzione perintervenuta rinuncia e ha regolato le spese.Su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Torino, respinte leeccezioni di inammissibilità del gravame, ha confermato la decisione.Numero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il giudice distrettuale ha ritenuto superfluo disporre l’esibizione ex art. 210c.p.c. della documentazione bancaria, evidenziando che il pagamento delprezzo della vendita era provato dall’assegno e dalla quietanza notarile,restando a carico dell’appellata la dimostrazione dell’incasso. Haqualificato la vendita come ‘negotium mixtum cum donatione”, ha esclusoche fosse stata perfezionata una donazione diretta delle somme e deititoli, priva della forma dell’atto pubblico, anziché una donazione indiretta,evidenziando che i conti su cui erano affluite le rimesse erano cointestati,non essendo richiesta la forma dell’atto pubblico.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi di censura, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per irritualità della procura,carente della sottoscrizione e dell’indicazione del soggetto conferente e deldomicilio, è infondata.Le generalità della parte sono indicate nella procura, che è ritualmentesottoscritta.È sufficiente che la data di rilascio del mandato ad litem sia successiva allasentenza impugnata, requisito che si trae dalla menzione, contenuta nellaprocura, della sentenza oggetto di ricorso, con indicazione degli estremiidentificativi (numero raccolta generale, data).2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697,769,809 1260, 1325, 1343, 1838, 1854 c.c., per aver la Corte d’appelloravvisato il perfezionamento di una donazione indiretta pur non essendoviprova dell’animus donandi, avendo il ricorrente allegato l’esistenza di unadonazione solo in via sussidiaria.Il perfezionamento di una donazione indiretta non poteva considerarsipacifico, poiché il trasferimento era avvenuto mediante un ordine diNumero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026trasferimento dei fondi rivolto alla banca, allo scopo di agevolare lagestione delle liquidità da parte della convenuta.Il secondo motivo denuncia l’omesso esame o l’omessa motivazione circaun fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di merito nonabbia accertato l’esistenza dell’animus donandi e non abbia consideratoche l’operazione di trasferimento dei fondi costituiva un’attribuzionediretta a titolo di liberalità, in cui la banca si era limitata a dare esecuzioneagli ordini di trasferimento.2.1. I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni diconnessione, sono infondati.L’attore aveva impugnato due diverse operazioni: la vendita immobiliare,che riteneva simulasse una donazione, e la cointestazione dei conti su cuierano affluite somme di esclusiva pertinenza della de cuius.Il Tribunale ha ritenuto che l’atto di trasferimento costituisse una venditamista a donazione e che la cointestazione integrasse una donazioneindiretta.La decisione era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], sostenendo chel’appartamento e i fondi depositati sui conti cointestati fossero oggetto diuna donazione diretta sulla base delle deduzioni difensive illustrate allepag. 7-8 della sentenza impugnata.L’appellante aveva anche lamentato la nullità della compravendita permancanza degli elementi essenziali, ma pur sempre evidenziando che ilprezzo, benché quietanzato, non era stato pagato, volendo dimostrarel’assenza di corrispettività del trasferimento. Quindi, lo stesso ricorrenteaveva riproposto in appello la tesi della qualificazione delle operazionicome donazioni dirette, a confutazione della loro riconduzione al negoziomisto e alla donazione indiretta; anche la nullità della compravendita erastata desunta dall’assenza di corrispettività, ipotizzando un’operazionegratuita o per spirito di liberalità.Numero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026Non era, perciò, più in discussione l’esistenza dell’animus donandi, ma laqualificazione della donazione – se diretta o indiretta ai fini del rispettodella forma scritta, non occorrendo, in proposito, alcun ulterioreaccertamento o approfondimento istruttorio da parte del giudicedell’impugnazione. E la Corte di merito, d’altra parte, ha dato conto conampia motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistentel’animus donandi.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 769, 809, 1260, 1325,1343, 1838, 1854 c.c., lamentando che la Corte di merito abbia asseritoche il de cuius non si era limitato ad ordinare un giroconto, ma avevacointestato i conti e perfezionato, in tal modo, una donazione indiretta,travisando l’insegnamento della sentenza n. 18725/2017 delle SU che, neldare rilievo alla cointestazione, si riferiscono non al trasferimentomediante semplice bancogiro a favore di un conto cointestato, ma allacointestazione del conto sul quale già vi fossero fondi appartenenti ad ununico soggetto o al passaggio di fondi dal conto mono-intestato al contoco-intestato.La differenza tra le due fattispecie risiederebbe nel fatto che la donazioneindiretta si configura solo se il conto è già esistente e se, essendoviliquidità giacenti, solo successivamente interviene la cointestazione, nonse la contestazione precede l’accredito, come nel caso di cui si discute.Sostiene il ricorrente che il bancogiro su conto cointestato a saldo zerocostituisce esso stesso una donazione diretta e che, essendo ammessa laprova della provenienza delle somme giacenti sul conto, il semplicetrasferimento di fondi non realizza di per sé alcun arricchimento; nega chela donazione indiretta sia sottratta all’onere di forma prescritto per ledonazioni tipiche.3.1. Il motivo è infondato.L’operazione di bancogiro nel rapporto tra il disponente e la banca èneutra, nel senso che costituisce effetto di un mero ordine diNumero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026movimentazione delle liquidità che non incide sulla natura dei rapporti tradisponente e beneficiario, che possono avere una giustificazione causalevariabile (donazione, cessione onerosa, pagamento etc.).L'operazione bancaria in adempimento dello iussum svolge una funzioneesecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra ilbeneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare glieffetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro.Se, quindi, il bancogiro realizza un mero trasferimento di fondi o di titoli alconto del beneficiario, può configurarsi non una donazione indiretta, mauna donazione tipica ad esecuzione diretta. Difetta in tal casoun'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma si concretizza,più semplicemente, un'attività di intermediazione gestoria dell'entecreditizio.È dunque privo di rilievo causale – rispetto al preteso donatario – ilrapporto con la banca e il ricorso al bancogiro non integra di per sél’impiego di una forma contrattuale volta a ottenere uno scopo diverso daquello suo tipico.Nel caso di cointestazione, le parti possono utilizzare il contratto dideposito per uno scopo ulteriore che può essere, appunto, donativo ovesussista l’intento di liberalità; l’elemento distintivo rispetto al bancogiroconsiste nel fatto che quest’ultimo è mera esecuzione di un ordine ditrasferimento dei fondi, mentre la cointestazione piega il contratto dideposito bancario ad uno scopo che non è quello che caratterizza talespecifico tipo negoziale.Non ha rilievo che la cointestazione preceda o meno il trasferimento difondi, perché ciò che rileva è l’utilizzo strumentale del contratto dideposito per realizzare uno scopo di liberalità, sempre che con lacointestazione si attui la messa a disposizione, senza obblighi direstituzione o di rendiconto, di somme di denaro in modo noncorrispondente ai versamenti effettuati da ciascun cointestatario.Numero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026Non apporta argomenti contrari il precedente di questa Corte n.21963/2019 poiché, se è vero che la cointestazione trasferisce solo lalegittimazione a disporre delle somme, non la titolarità delle stesse, è veropure che non si configura realmente una donazione se non concorre ancheun intento di liberalità che si accompagni alla cointestazione.Non si ha ragione, poi, di disattendere il consolidato orientamento diquesta Corte secondo cui la donazione indiretta è sottratta all’onere diforma prevista per le donazioni dirette, e ciò perché la libertà di forma èregola generale e non è consentito estendere in via interpretativa l’ambitoapplicativo delle disposizioni che onerano le parti al rispetto di dateformalità.Osta, anzi, il dato letterale dell’art. 809 c.c. che, nel rendere applicabili lenorme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversida quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c. cheprescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. 5333/1994; Cass.23297/2009; Cass. 23215/2010; Cass. 14197/2013).Né può ravvisarsi la medesima ratio di protezione del donante nelladonazione diretta e quella indiretta: a differenza del contratto misto (qualecontratto innominato ottenuto combinando due schemi negoziali tipici e ada cui si applica la disciplina normativa del negozio prevalente), il negozioindiretto è espressione dell’autonomia privata che è autorizzata adutilizzare gli schemi tipici per finalità ulteriori e diverse, per cui la formanegoziale è necessariamente quella del negozio adottato.In sostanza, essendo la norma sulla forma della donazione volta arealizzare la tutela del disponente, essa, a differenza delle norme cheassicurano la tutela dei terzi, non può essere estesa a quei negozi cheperseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per ilraggiungimento di finalità di altro genere: l’imposizione della forma scrittaverrebbe sostanzialmente ad equiparare le due diverse fattispecie,Numero registro generale 8290/2020Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 12127/2026Data pubblicazione 30/04/2026annullandone la distinzione concettuale e sacrificando la libertà delle partidi avvalersi delle figure negoziali per perseguire finalità lecite.4. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali liquidate in euro 5.000 per compenso ed euro 200 per esborsi,oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misuradel 15 per cento.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12127/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris