CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 marzo 1992 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 maggio 1998 avverso la sentenza emessa il 29 aprile 2021 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 31 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; Letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del proprio assistito [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 29 aprile 2021 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per due rapine aggravate e un tentativo di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza della Corte d'appello gli imputati - tramite i loro difensori - hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge per il mancato accesso ai supporti informatici inerenti alle videoriprese del fatto, oggetto di imputazione. Il ricorrente ha ricordato che il 9 aprile 2021 aveva chiesto alla Corte territoriale l'autorizzazione a visionare ed estrarre copia delle videoregistrazioni. Solo in data 28 aprile 2021, con notifica pec pervenuta alle 12:43 del giorno precedente l'udienza in Corte d'appello, era pervenuta la risposta del consigliere relatore del Collegio giudicante, che rappresentava "che il processo era stato trattato con rito abbreviato e che allo stato gli atti utilizzabili sono quelli presenti nel fascicolo". Visti i tempi assai ristretti intercorrenti tra la notifica, pervenuta alle 12:43, e la chiusura delle cancellerie, fissata per le 13:00, era stato impossibile accedere in cancelleria per visionare le videoregistrazioni in tempo utile per l'udienza del giorno successivo. In udienza, quindi, era stato chiesto un termine a difesa, al fine di poter visionare le suddette registrazioni ma la richiesta è stata negata con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) violazione di legge con riguardo all'ordinanza del 29 aprile 2021, con cui è stata negata la richiesta di remissione in termini. Al fine di visionare le videoregistrazioni, occorreva la preventiva autorizzazione del giudicante ma alla richiesta, effettuata in data 9 aprile 2021, era stata data risposta solo il giorno precedente all'udienza, con conseguente impossibilità per la difesa di visionare le predette registrazioni; 3) vizi della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, per essersi il Collegio d'appello limitato a descrivere l'aggressione da parte dei due imputati, senza chiarire quale dei due avesse strappato dalle mani della persona offesa la bottiglia di birra, per poi usarla per colpire la persona offesa. L'imputato non potrebbe aver colpito con violenza letale la persona offesa, in quanto le sue mani stringevano saldamente il manubrio della bicicletta al punto tale che riusciva a sollevarla, nonostante il peso della stessa persona offesa. Non sarebbe chiaro poi come sia stato possibile irrogare la stessa pena a entrambi gli imputati, pur avendo avuto gli stessi un coinvolgimento diverso rispetto al reato contestato; 4) erronea applicazione della legge in ordine all'elemento soggettivo del reato di omicidio, avendo la Corte d'appello trascurato che l'imputato ben avrebbe potuto portare a termine l'intento omicidiario ma si era allontanato dalla persona offesa, così che il fatto andrebbe qualificato ai sensi dell'art. 583 cod. pen. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 56, 575 e 582 cod. pen. e vizi della motivazione in ordine alla richiesta derubricazione del tentativo di omicidio nel reato di lesioni personali. La Corte d'appello ha affermato che vi era stata una "reiterazione di colpi esattamente descritti dalla persona offesa nel verbale di sommarie informazioni rese il 27 febbraio 2020". Di contro, secondo il ricorrente, la persona offesa non aveva parlato di più colpi alla testa ma di essere stata colpita alla testa e dai filmati delle telecamere di sorveglianza, peraltro nemmeno indicati dalla Corte d'appello, si evincerebbe che la persona offesa era stata colpita alla testa una sola volta. Inoltre, secondo la Corte d'appello, il medico, che aveva avuto in cura la persona offesa, aveva affermato che "solo per un caso i colpi ricevuti dalla persona offesa non le avevano cagionato la morte". Tali dichiarazioni non sarebbero però complete, avendo il medico anche dichiarato che le lesioni, riportate dalla persona offesa, "in caso di danno al parenchima cerebrale avrebbero potuto causare la morte o disabilità permanenti". Ne discenderebbe che il medico avrebbe formulato delle mere ipotesi e l'evento morte sarebbe stato rappresentato solo come probabile in alternativa alle disabilità permanenti. L'evento letale sarebbe stato ritenuto possibile conseguenza dell'azione, se la stessa avesse cagionato danni al parenchima cerebrale. Le emergenze fattuali non sarebbero, quindi, tali da far ritenere raggiunta la prova dell'idoneità e dell'univocità degli atti a cagionare la morte. Sarebbe stato trascurato che il certificato dell'ospedale riportava una prognosi di dieci giorni. Né dalle emergenze fattuali sarebbe stato possibile desumere l'animus necandi, per la cui prova sarebbe stato necessario anche individuare chi dei due imputati avesse colpito con la bottiglia la persona offesa; 2) erronea applicazione degli artt. 81 cpv e 133 cod. pen. nonché carenza di motivazione. La Corte d'appello non avrebbe effettuato alcuna valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. né con riferimento all'applicazione della pena base in misura sensibilmente superiore al minimo edittale né con riferimento agli aumenti di pena a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 II primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si sono censurati il mancato accesso ai supporti informatici, inerenti alle videoriprese del fatto, e il diniego di un termine a difesa per visionare le videoregistrazioni, sono manifestamente infondati. La Corte del merito ha correttamente rilevato che non vi era necessità di concedere un termine a difesa, in quanto i filmati di videosorveglianza erano presenti nel fascicolo processuale ed erano stati sempre a disposizione della difesa. 1.2 II terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi all'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di tentato omicidio. La Corte d'appello ha rilevato che dalle dichiarazioni della persona offesa, rese il 27 febbraio 2020, emergeva che gli imputati l'avevano colpita più volte alla testa con una bottiglia e al torace con grande violenza e con un corpo contundente. I colpi erano stati inferti con una bottiglia, idonea a cagionare la morte, come rilevato dal medico del pronto soccorso, che aveva avuto in cura la persona offesa, il quale aveva rilevato che "solo per un caso i colpi ricevuti non le avevano cagionato la morte". "Del resto, le parti del corpo colpite erano vitali, essendo stata colpita più volte la scatola cranica della vittima con la conseguente frattura della volta parietale. Ciò indica quale sia stata anche l'intensità dei colpi inferti". La Corte d'appello ha sottolineato che "l'aver colpito più volte la vittima alla testa con un corpo contundente e con una violenza tale da cagionare la frattura della volta parietale con irradiazione e ava/lamento è stata condotta determinata dalla consapevole volontà degli imputati di colpire la vittima per ucciderla o per ferirla, avendo voluto l'una o l'altra conseguenza in modo indifferente. Gli imputati si erano rappresentati l'evento morte come altamente probabile, se non certo, e hanno non solo accettato il rischio dell'evento ma, prevedendolo ed accettandolo, lo hanno voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma del dolo diretto alternativo e non in quella di dolo eventuale". [OSCURATO:PERSONA] fiorentino ha poi sottolineato che gli imputati si erano allontanati solo quando la vittima era già a terra con la volta parietale frantumata e si era formata una coda di auto davanti al luogo del fatto, così che essi, se fossero rimasti, sarebbero stati verosimilmente subito identificati ed avrebbero corso il rischio di incontrare eventuali soccorsi o forze dell'ordine. Alla luce di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine sia all'idoneità e univocità degli atti a produrre l'evento morte sia alla sussistenza dell'animus necandi. Deve rilevarsi al riguardo che questa Corte (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, Rv. 275012) ha già avuto modo di affermare che, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza delranimus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso.Nel caso in esame, il dolo del tentato omicidio correttamente è stato desunto dalla pericolosità delle armi usate (una bottiglia e un corpo contundente), dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo degli imputati. Ne discende che la motivazione della sentenza impugnata resiste ai rilievi censori dei ricorrenti. 1.2.1 Con particolare riferimento alla doglianza, formulata nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la Corte territoriale non avrebbe indicato il ruolo avuto da ciascuno dei due imputati, deve rilevarsi che, come si evince dalla ricostruzione dei fatti, effettuata nelle due conformi pronunce di condanna, entrambi gli imputati avevano avuto un ruolo attivo, concorrendo nei reati. Al riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177) è ferma nel ritenere che, ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato. 1.3 II secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. La Corte d'appello ha rimarcato che la pena base era stata di poco aumentata rispetto al minimo edittale in ragione della negativa personalità degli imputati, i quali, per commettere la rapina, avevano posto in essere altri due gravi reati. Anche gli aumenti a titolo di continuazione erano congrui e benevoli, stante la gravità dei fatti. Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo censorio, avendo la Corte d'appello esercitato il suo potere discrezionale, facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 1.4 Le residue doglianze, formulate nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla stessa pena inflitta agli imputati, sono manifestamente infondate, se solo si consideri che la Corte territoriale, al pari del primo Giudice, ha ritenuto che entrambi gli imputati avevano avuto un ruolo attivo nella commissione dei reati in concorso. 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm