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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01392/2024

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ove elettivamente domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.A. ”, con sede in Ginevra ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del fondeè de pouvoir pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] EX D.L. 119/2018 la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Napoli, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 6 giugno 2017, n. 5055/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento; udito per la “[OSCURATO:PERSONA] S.A.” l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento; dato atto che nessuno è comparso per la “[OSCURATO:SOCIETA].”; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Campania il 6 giugno 2017, n. 5055/01/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di € 1.022.260,00, in dipendenza di costituzione di pegno su quote di società a responsabilità limitata,a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme il 24 settembre 2012, ha accolto per intero l’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate ed ha accolto in parte l’appello proposto in via incidentale dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale di Napoli il 30 settembre 2015, n. 21579/18/2015, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la deci sione di prime cure -che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsi originari - sul presupposto che la transazione enunciata con risalenza al 4 aprile 2012 fosse la sola a scontare l’imposta di registro, essendone esclusa la transazione enunciata con risalenza al 26 luglio 2011, e che l’importo residuo da assoggettare ad imposta di registro a titolo di riconoscimento del debito fosse pari ad € 2.056.617,00.

3. La “[OSCURATO:PERSONA] S.A.” e la “[OSCURATO:SOCIETA].” hanno resistito con separati controricorsi, proponendo a loro volta ricorsi incidentali avverso la medesima sentenza;

4. A seguito della presentazione ( in separato processo ) di domanda di definizione agevolata della controversia da parte della coobbligata in solido “ [OSCURATO:SOCIETA]. di Navigazione” con il successivo pagamento della somma dovuta a tale titolo, la “[OSCURATO:PERSONA] S.A.” ha depositato la relativa documentazione per avvalersene nel presente procedimento.

5. Prendendone atto, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata il 22 maggio 2019, la “ [OSCURATO:PERSONA] S.A.” ha chiesto la sospensione del processo sino al 10 giugno 2019, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata richiesta (in altro procedimento) dalla coobbligata in solido “[OSCURATO:SOCIETA]. di Navigazione” in ordine all’impugnato avviso di liquidazione, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Con memoria depositata il 7 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la regolarità della definizione agevolata in questione.

2. P ertanto, prendendone atto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).

3. Tale effetto si produce non soltanto per la “[OSCURATO:SOCIETA]. di Navigazione”, che ha presentato la relativa istanza nel corso di separato procedimento ed ha corrisposto l’importo dovuto, ma anche per la “[OSCURATO:PERSONA] S.A.” e la “[OSCURATO:SOCIETA].”, che erano coobbligate in solido per il medesimo titolo, ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Le spese giudiziali restano a carico d ella parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).

5. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

“doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 2 1 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE I L PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ove elettivamente domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.A. ”, con sede in Ginevra ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del fondeè de pouvoir pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] EX D.L. 119/2018 la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Napoli, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 6 giugno 2017, n. 5055/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento; udito per la “[OSCURATO:PERSONA] S.A.” l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento; dato atto che nessuno è comparso per la “[OSCURATO:SOCIETA].”; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Campania il 6 giugno 2017, n. 5055/01/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di € 1.022.260,00, in dipendenza di costituzione di pegno su quote di società a responsabilità limitata,a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme il 24 settembre 2012, ha accolto per intero l’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate ed ha accolto in parte l’appello proposto in via incidentale dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale di Napoli il 30 settembre 2015, n. 21579/18/2015, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la deci sione di prime cure -che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsi originari - sul presupposto che la transazione enunciata con risalenza al 4 aprile 2012 fosse la sola a scontare l’imposta di registro, essendone esclusa la transazione enunciata con risalenza al 26 luglio 2011, e che l’importo residuo da assoggettare ad imposta di registro a titolo di riconoscimento del debito fosse pari ad € 2.056.617,00. 3. La “[OSCURATO:PERSONA] S.A.” e la “[OSCURATO:SOCIETA].” hanno resistito con separati controricorsi, proponendo a loro volta ricorsi incidentali avverso la medesima sentenza; 4. A seguito della presentazione ( in separato processo ) di domanda di definizione agevolata della controversia da parte della coobbligata in solido “ [OSCURATO:SOCIETA]. di Navigazione” con il successivo pagamento della somma dovuta a tale titolo, la “[OSCURATO:PERSONA] S.A.” ha depositato la relativa documentazione per avvalersene nel presente procedimento. 5. Prendendone atto, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata il 22 maggio 2019, la “ [OSCURATO:PERSONA] S.A.” ha chiesto la sospensione del processo sino al 10 giugno 2019, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata richiesta (in altro procedimento) dalla coobbligata in solido “[OSCURATO:SOCIETA]. di Navigazione” in ordine all’impugnato avviso di liquidazione, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Con memoria depositata il 7 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la regolarità della definizione agevolata in questione. 2. P ertanto, prendendone atto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). 3. Tale effetto si produce non soltanto per la “[OSCURATO:SOCIETA]. di Navigazione”, che ha presentato la relativa istanza nel corso di separato procedimento ed ha corrisposto l’importo dovuto, ma anche per la “[OSCURATO:PERSONA] S.A.” e la “[OSCURATO:SOCIETA].”, che erano coobbligate in solido per il medesimo titolo, ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 4. Le spese giudiziali restano a carico d ella parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). 5. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 2 1 dicembre 2023. IL CONSIGLIERE ESTENSORE I L PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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