Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 24056/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Velletri; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Velletri deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle ragioni di quantificazione della pena o delle prove o delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. oltre che \J per mancata indicazione specifica degli elementi di fatto, tutte censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.

Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata.

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.

Con specifico riferimento al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] comunque inammissibile per le ragioni indicate, risulta che, in data 30 maggio 2022, è pervenuta rinuncia.

L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Velletri; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Velletri deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle ragioni di quantificazione della pena o delle prove o delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. oltre che \J per mancata indicazione specifica degli elementi di fatto, tutte censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata. A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Con specifico riferimento al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] comunque inammissibile per le ragioni indicate, risulta che, in data 30 maggio 2022, è pervenuta rinuncia. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24056/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris