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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1/2017

ECLI:EU:C:2017:299
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CC0180

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 26 aprile 2017 ( 1 ) Causa C‑180/16 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione — Articolo 101 TFUE — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che modifica la decisione iniziale in seguito ad annullamento parziale da parte del Tribunale — Ammende — Diritti della difesa — Comunicazione degli addebiti — Parità di trattamento — Partecipazione a taluni aspetti del cartello — Autorità di cosa giudicata»

1. Con l’impugnazione in esame, la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale ( 2 ) con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della predetta società diretto all’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata il 27 giugno 2012 ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione contestata») ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ( 4 ).

La decisione contestata modificava una precedente decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata il 24 gennaio 2007 ( 5 ) (in prosieguo: la «decisione del 2007»), che infliggeva ammende a talune imprese europee e giapponesi, fra cui la [OSCURATO:PERSONA], per aver preso parte a un cartello mondiale nel mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: le «GIS»).

2. La decisione del 2007 era stata annullata dal Tribunale nella parte in cui aveva irrogato un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato il principio della parità di trattamento nel calcolo dell’importo dell’ammenda ( 6 ).

Tuttavia, rimanevano in efficacia le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla violazione dell’articolo 81 CE.

Per porre rimedio a tale situazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione contestata, con la quale ha inflitto una nuova ammenda alla [OSCURATO:PERSONA].

Tale ammenda è stata calcolata applicando il metodo suggerito dal Tribunale.

3. L’impugnazione in esame solleva una questione procedurale, segnatamente la questione se la [OSCURATO:PERSONA] debba emettere una nuova comunicazione degli addebiti prima della riadozione di una decisione già annullata dal Tribunale.

Essa solleva altresì questioni relative al calcolo dell’ammenda in relazione al principio di parità di trattamento.

I. Contesto normativo

4. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 («Constatazione ed eliminazione delle infrazioni») prevede quanto segue: «Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo [101] o all’articolo [102] del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. (…)».

5. L’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 («Ammende») stabilisce quanto segue: «(…)

2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o dell’articolo [102] del trattato; (…) (…)

3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. (…)».

6. L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 («Audizione delle parti, dei ricorrenti e degli altri terzi») così dispone: «Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. [OSCURATO:PERSONA] basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. (…)».

7. L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ) («Comunicazione degli addebiti e risposte delle parti») stabilisce quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] informa le parti interessate degli addebiti mossi nei loro confronti.

La comunicazione degli addebiti è notificata per iscritto a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti.

2. Nella comunicazione degli addebiti alle parti interessate la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce il termine entro il quale le stesse possono presentare osservazioni scritte. (…)».

8. L’articolo 11 del regolamento n. 773/2004 prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] accorda alle parti cui invia la comunicazione degli addebiti la possibilità di essere sentite prima di consultare il Comitato consultivo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

2. Nelle sue decisioni la [OSCURATO:PERSONA] esamina solo gli addebiti rispetto ai quali le parti di cui al paragrafo 1 hanno avuto la possibilità di esprimersi».

9. Il primo, il secondo e il terzo paragrafo della Sezione 1, punto A, degli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] del 1998 per il calcolo delle ammende ( 8 ) prevedono quanto segue: «Per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.

Le infrazioni saranno pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi. (…) Nell’ambito di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni gravi e molto gravi, la forcella di sanzioni previste consentirà di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse».

10. Conformemente al sesto comma della Sezione 1, punto A, degli orientamenti del 1998: «In caso di infrazioni che coinvolgono più imprese (tipo cartelli), potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi determinati nell’ambito di ciascuna delle tre categorie predette, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione».

II. Fatti A. La decisione del 2007 e fatti relativi

11. Il caso è stato aperto in seguito a una richiesta di immunità dalle ammende.

In seguito ad accertamenti a sorpresa presso i locali di alcuni produttori di GIS, il 20 aprile 2006 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una comunicazione degli addebiti.

Il 21 giugno 2006 veniva adottato un addendum alla comunicazione degli addebiti (in prosieguo, congiuntamente: la «comunicazione degli addebiti del 2006»).

Il 18 e il 19 luglio 2006 si è tenuta un’audizione.

12. Nella decisione del 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che i principali fornitori europei e giapponesi di GIS, comprese la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA], avevano violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE») coordinando l’assegnazione dei progetti di GIS a livello mondiale sulla base di quote che riflettevano in ampia misura il valore delle loro quote di mercato storiche.

13. L’infrazione cui fa riferimento la decisione del 2007 era costituita da tre elementi essenziali.

14. In primo luogo, i progetti di GIS in tutto il mondo erano assegnati secondo regole fissate in un accordo firmato a Vienna il 15 aprile 1988 (in prosieguo: l’«accordo GQ»).

L’accordo GQ, che era applicabile a livello mondiale eccezion fatta per gli [OSCURATO:PERSONA], il Canada, il Giappone e i paesi dei membri europei del cartello, si basava sull’attribuzione di una «quota congiunta giapponese» ai produttori giapponesi e di una «quota congiunta europea» ai produttori europei.

15. In secondo luogo, sussisteva un’«intesa comune» in base alla quale i progetti di GIS in Giappone erano riservati ai produttori giapponesi, mentre i progetti di GIS nei mercati nazionali dei membri europei dell’intesa erano riservati ai detti produttori europei.

Inoltre, secondo l’«intesa comune», i progetti di GIS in altri paesi europei erano parimenti riservati ai membri europei del cartello, poiché i membri giapponesi si erano impegnati a non presentare offerte in Europa.

16. In terzo luogo, un altro accordo, firmato anch’esso a Vienna il 15 aprile 1988 (in prosieguo: l’«accordo EQ») precisava come ripartire la quota congiunta europea fra i produttori europei.

17. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato tale insieme di misure come un’infrazione unica e continuata, avente ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

18. All’articolo 1 della decisione del 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’infrazione almeno a partire dal 15 aprile 1988 (firma dell’accordo GQ e dell’accordo EQ) fino all’11 maggio 2004 (effettuazione degli accertamenti a sorpresa presso i locali dei principali fornitori di GIS) ( 9 ).

19. Tuttavia, dal 1 o ottobre 2002 fino all’11 maggio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’infrazione attraverso una società comune, la TM T&D [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «TM T&D»), detenuta in parti uguali con la [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le società controllanti hanno esercitato un’influenza determinante sul comportamento della TM T&D.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta unica responsabile per il suo coinvolgimento nella violazione fra il 15 aprile 1988 e il 1 o ottobre 2002, e in solido con la [OSCURATO:PERSONA] per la violazione commessa dalla TM T&D fra il 1 o ottobre 2002 e l’11 maggio 2004 ( 10 ).

20. Di conseguenza, all’articolo 2, lettere h) e i), della decisione del 2007, è stata inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda pari a EUR 86250000 e un’ammenda di EUR 4650000 è stata inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].

B. L’impugnazione avverso la decisione del 2007

21. Con la sentenza del 2011, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione del 2007.

Ha però annullato l’articolo 2, lettere h) e i), della decisione del 2007 nella parte in cui riguardava la [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ) per la ragione che, utilizzando anni di riferimento diversi per i produttori giapponesi (il 2001) e per i produttori europei (il 2003) al fine del calcolo dell’importo di partenza delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il principio della parità di trattamento ( 12 ).

22. Lo scopo della [OSCURATO:PERSONA] era stato quello di prendere in considerazione la diversa posizione concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento all’ultimo anno della partecipazione di dette società all’intesa in quanto imprese individuali, ossia il 2001.

Il Tribunale ha ritenuto che tale scopo fosse legittimo, ma che lo si sarebbe potuto conseguire senza trattare i produttori giapponesi, da una parte, e i produttori europei, dall’altra, in modo diverso.

A titolo d’esempio, nella determinazione dell’importo di partenza delle ammende della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto calcolare l’importo di partenza sulla base del fatturato della TM T&D nel 2003 , poi dividerlo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] secondo la proporzione delle vendite di GIS da esse effettuate nel 2001.

In tal modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato il 2003 quale anno di riferimento anche per i produttori giapponesi.

23. Con la sentenza del 2013, la Corte ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza del 2011.

C. La decisione contestata e fatti relativi

24. Il 15 febbraio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera di esposizione dei fatti in cui precisava che intendeva adottare una nuova decisione di irrogazione dell’ammenda e ha esposto i fatti, a suo avviso, pertinenti ai fini del calcolo dell’importo di tale ammenda (in prosieguo: la «lettera di esposizione dei fatti del 2012»).

25. Il 7 e il 23 marzo 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni sulla lettera di esposizione dei fatti.

26. Il 12 giugno 2012 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato di esaminare il caso.

27. Il 27 giugno 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione contestata.

Detta decisione, in particolare, ha modificato l’articolo 2, lettere h) e i), della decisione del 2007.

Essa ha dichiarato la [OSCURATO:PERSONA] unica responsabile per un importo pari a EUR 56793000 e la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] responsabili in solido per un importo di EUR 4650000 ( 13 ).

Detti importi sono stati calcolati utilizzando il 2003 quale anno di riferimento e applicando il metodo di calcolo suggerito dal Tribunale nella sentenza del 2011 ( 14 ).

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

28. Il 12 settembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] presentava un ricorso di annullamento della decisione contestata.

29. Con sentenza del 19 gennaio 2016, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione contestata.

30. In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato che, non inviando alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova comunicazione degli addebiti invece di una lettera di esposizione dei fatti prima di adottare la decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA].

La comunicazione degli addebiti del 2006 aveva fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni necessarie per provvedere utilmente alla propria difesa, in quanto indicava gli elementi essenziali per la determinazione dell’ammenda.

La sentenza del 2011 non aveva inciso sulla veridicità, sulla pertinenza o sulla fondatezza di tali elementi.

Nella decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto di elementi diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione degli addebiti del 2006.

31. In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva mancato di motivare la determinazione dell’importo di partenza in EUR 31000000 per la TM T&D.

32. In terzo luogo, il Tribunale ha dichiarato che, calcolando l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un importo ipotetico di partenza della società comune e non sulla base del fatturato della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato il principio della parità di trattamento.

Dato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva registrato vendite di GIS nel 2003 (aveva trasferito le sue attività in tale settore alla TM T&D), la sua ammenda non poteva essere calcolata nella stessa identica maniera rispetto ai produttori europei.

33. In quarto luogo, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato il principio della parità di trattamento determinando gli importi di partenza senza tenere conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse preso parte agli atti collusivi nel SEE, mentre i produttori europei avevano preso parte a tali atti.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

34. Con impugnazione proposta il 29 marzo 2016, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e la decisione contestata, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale ai sensi dell’articolo 261 TFUE o rimettere la causa al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre alla Corte di condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado di appello e del procedimento in primo grado.

35. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del grado d’appello.

V. Valutazione dei motivi dell’impugnazione

36. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi d’impugnazione.

In primo luogo, afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver considerato che i suoi diritti della difesa non sono stati violati dalla [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver considerato che il metodo applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo della sua ammenda non ha violato il principio della parità di trattamento.

In terzo luogo, essa lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], non riducendo l’ammenda inflittale in modo da tener conto della sua partecipazione relativa all’infrazione, non ha violato il principio della parità di trattamento.

A. Primo motivo

1. Argomenti delle parti

37. Con il primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver considerato che, inviando una lettera di esposizione dei fatti invece di una comunicazione degli addebiti prima di adottare la decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato i suoi diritti della difesa.

A parere della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare una comunicazione degli addebiti.

38. [OSCURATO:PERSONA] argomenta, in primo luogo, che, contrariamente alle conclusioni del Tribunale di cui al punto 42 della sentenza impugnata, il procedimento sfociato nell’adozione della decisione controversa non costituisce la «prosecuzione» del procedimento sfociato nella decisione del 2007.

39. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, sebbene il Tribunale abbia correttamente concluso, al punto 74 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a fornire elementi supplementari quanto alle modalità di attuazione della sua volontà di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda, esso si sia contraddetto dichiarando, proprio nello stesso punto, che tali elementi potevano essere forniti «a seguito dell’invio della comunicazione degli addebiti», invece che nella comunicazione degli addebiti.

Al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di essere sentita, non solo sull’importo addizionale dell’ammenda inflitta a fini dissuasivi, ma anche sul metodo di determinazione delle ammende in generale.

I diritti di difesa della [OSCURATO:PERSONA] sono tutelati solo se gli elementi supplementari sulla dissuasività di cui al punto 74 sono forniti con una comunicazione degli addebiti, in quanto l’adozione di una comunicazione degli addebiti, diversamente da quella di una lettera di esposizione dei fatti, è prevista dal regolamento n. 1/2003 e dal regolamento n. 773/2004, e fa sorgere altri diritti processuali, in particolare l’adozione di una decisione da parte del Collegio dei commissari e un’audizione orale.

40. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se il primo motivo d’impugnazione deve intendersi nel senso che un’ammenda può essere inflitta solo in un nuovo procedimento, esso è irricevibile in quanto non è stato dedotto in primo grado.

41. In quanto al merito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo d’impugnazione, qualora dovesse intendersi nel senso che avrebbe dovuto essere inviata una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione controversa, deve essere respinto.

42. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che il Tribunale ha correttamente ritenuto, al punto 42 della sentenza oggetto d’impugnazione, che la procedura sfociata nella decisione controversa costituisse la prosecuzione della procedura sfociata nella decisione del 2007.

Ciò in quanto, per giurisprudenza consolidata, il procedimento diretto a sostituire un atto annullato da Tribunale deve essere ripreso dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata.

43. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, sebbene abbia inviato una lettera di esposizione dei fatti prima di adottare la decisione controversa, non era tenuta a farlo, dato che tutti gli elementi necessari per il calcolo dell’ammenda erano già stati forniti nella comunicazione degli addebiti del 2006.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, al punto 74 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a fornire gli elementi quanto alle modalità con cui intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda, dato che la giurisprudenza fatta valere dal Tribunale in tale punto si applica non al calcolo dell’ammenda, ma all’accertamento di un’infrazione.

2. Valutazione a) Ricevibilità

44. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo d’impugnazione è irricevibile, in quanto costituisce un nuovo gravame di diritto.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto dinanzi al Tribunale l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto adottare la decisione contestata senza avviare una nuova procedura.

45. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto dinanzi al Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto adottare la decisione contestata senza ripetere l’intera procedura.

Tuttavia, non ha dedotto tale gravame nemmeno dinanzi a codesta Corte.

Sostenendo che la procedura sfociata nella decisione contestata non costituisce la «prosecuzione» della procedura sfociata nella decisione del 2007, la [OSCURATO:PERSONA] afferma soltanto che occorre una nuova comunicazione degli addebiti, dato che la comunicazione degli addebiti del 2006 non è una valida fase preparatoria all’adozione della decisione contestata.

Nella sua risposta, la [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che, con il primo motivo d’impugnazione, sta solo criticando il Tribunale per aver respinto la sua affermazione secondo cui è necessaria una nuova comunicazione degli addebiti.

46. Ritengo pertanto che il primo motivo di impugnazione sia ricevibile. b) Nel merito

47. A mio avviso, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a inviare una nuova comunicazione degli addebiti prima di adottare la decisione contestata.

In primo luogo, l’annullamento della decisione del 2007 non ha avuto alcun effetto sulla validità della comunicazione degli addebiti del 2006.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun obbligo di fornire, nella decisione contestata, elementi quanto alle modalità con cui intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda. 1) Validità della comunicazione degli addebiti del 2006

48. Per giurisprudenza consolidata, l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori, poiché il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può essere ripreso, in linea di principio, dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata ( 15 ).

49. La questione se l’annullamento della decisione del 2007 abbia avuto effetto sulla validità della comunicazione degli addebiti del 2006 deve essere risolta facendo riferimento all’ambito di applicazione della sentenza del 2011.

Al fine di determinare l’ambito di applicazione di tale sentenza, è necessario fare riferimento alla sua motivazione.

È tale motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo ( 16 ).

50. La motivazione della sentenza del 2011 indica che la decisione del 2007 era stata annullata a causa della violazione del principio di parità di trattamento nel calcolo dell’ammenda.

Al fine di calcolare gli importi di partenza delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato il 2001 come anno di riferimento per i produttori giapponesi e il 2003 per i produttori europei.

Il 2003 è stato l’ultimo anno completo dell’infrazione.

Utilizzando il 2001 come anno di riferimento per il produttori giapponesi, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso tenere conto del diverso posizionamento sul mercato dei due azionisti della TM T&D (la [OSCURATO:PERSONA] deteneva una quota notevolmente più ampia del mercato mondiale di GIS, rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]).

Il 2001 è stato l’ultimo anno di partecipazione diretta della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, prima della costituzione della TM T&D.

Tenere conto della diversa posizione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato impossibile se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ripartito il fatturato della TM T&D per il 2003 fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in base alle loro rispettive partecipazioni nella società comune, trattandosi di una partecipazione per quote paritarie.

Il Tribunale ha dichiarato che, lo scopo della [OSCURATO:PERSONA], sebbene fosse legittimo, avrebbe potuto essere conseguito evitando un trattamento diseguale fra i produttori giapponesi e quelli europei.

Per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto basarsi sul fatturato della TM T&D per il 2003 al fine di calcolare l’importo di partenza dell’ammenda di quest’ultima e poi dividerlo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] secondo la proporzione delle vendite di GIS da esse effettuate nel 2001 ( 17 ).

Pertanto, l’illegittimità è consistita nella scelta dell’anno di riferimento utilizzato per calcolare gli importi di partenza delle ammende.

51. È pacifico che nella comunicazione degli addebiti del 2006 non si fa riferimento alla possibilità, al fine di calcolare gli importi di partenza, di utilizzare anni diversi per i produttori giapponesi e per i produttori europei.

Pertanto, la conclusione, nella sentenza del 2011, che la scelta del 2001 come anno di riferimento per i produttori giapponesi è illegittima non può incidere sulla validità della comunicazione degli addebiti del 2006.

52. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 42 della sentenza impugnata, che il contenuto della comunicazione degli addebiti del 2006 «non [era stato] rimesso in discussione dalla sentenza [del 2011]».

53. Tale conclusione non è inficiata dalle sentenze ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] ( 18 ) e Bolloré ( 19 ), in cui era stata dichiarata necessaria una nuova comunicazione degli addebiti prima della riadozione di una decisione annullata dal Tribunale.

54. Nelle suddette due cause, le decisioni iniziali della [OSCURATO:PERSONA] erano state annullate perché si basavano su elementi non inclusi nella comunicazione degli addebiti e sui quali alle parti non era stata data la possibilità di fornire chiarimenti ( 20 ).

55. Al contrario, nel presente caso, la decisione del 2007 è stata annullata perché, utilizzando anni di riferimento diversi per i produttori giapponesi e per i produttori europei, la [OSCURATO:PERSONA] li aveva trattati in modo non paritario.

Il motivo dell’annullamento della decisione del 2007 non è stato il fatto che l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare il 2001 come anno di riferimento per i produttori giapponesi non era stata menzionata nella comunicazione degli addebiti del 2006.

56. La conclusione di cui al precedente paragrafo 52 non è inficiata neanche dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile al caso di specie.

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato che non era necessaria una nuova comunicazione degli addebiti ( 21 ).

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la decisione era stata annullata a causa di un vizio procedurale, mentre nel presente caso la decisione del 2007 è stata annullata per illegittimità del metodo di determinazione dell’ammenda.

57. A mio parere, la ragione per la quale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] non è stata ritenuta necessaria una nuova comunicazione degli addebiti non è il fatto che il vizio abbia colpito la procedura, il merito della decisione o il calcolo dell’ammenda.

È che il vizio è consistito nell’errata autenticazione della decisione del Collegio dei commissari.

Dato che soltanto una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 o 102 del TFUE (non la comunicazione di addebiti) richiede l’autenticazione, tale vizio non ha potuto colpire la validità della comunicazione degli addebiti ( 22 ).

Lo stesso può dirsi per la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 23 ).

58. Aggiungo che la situazione nella presente causa è diversa da quella presa in considerazione dall’avvocato generale Wahl nelle sue recenti conclusioni nella causa Feralpi ( 24 ).

59. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] era stata annullata a motivo che la sua base giuridica era l’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA, e che la [OSCURATO:PERSONA] non era più competente a constatare una violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA dopo la scadenza del trattato CECA ( 25 ). [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto adottato una nuova decisione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

Nella sentenza Feralpi, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad adottare una nuova comunicazione degli addebiti prima di adottare una nuova decisione dato che, in primo luogo, l’illegittimità si era verificata nella fase di adozione della decisione e, in secondo luogo, i fatti e le contestazioni erano gli stessi in entrambe le decisioni ( 26 ).

60. Secondo l’avvocato generale Wahl, la sentenza del Tribunale dovrebbe essere annullata, così come la nuova decisione.

In primo luogo, non era stato compiuto alcun atto secondo la procedura prevista dai regolamenti n. 1/2003 o n. 17 ( 27 ), né dopo l’annullamento della decisione ( 28 ) né prima ( 29 )di tale annullamento.

In secondo luogo, gli atti procedurali compiuti conformemente alle norme del Trattato CECA non potevano essere considerati atti preparatori validi ai fini della nuova decisione.

Ciò in quanto i poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 1/2003 erano diversi da quelli che le attribuiva il Trattato CECA ( 30 ), e «non vi è stato alcun procedimento – svolto conformemente alle disposizioni dei regolamenti nn. 17/62 e 2842/98 ( 31 ) corrispondenti a quelle attualmente previste dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004 – che la [OSCURATO:PERSONA] possa riprendere in modo da procedere immediatamente all’adozione di una nuova decisione» ( 32 ).

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto emettere una nuova decisione senza, almeno, tenere una nuova audizione che consentisse alle parti di sviluppare i loro argomenti in presenza dei rappresentanti delle competenti autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che sono invitati all’audizione e che, in qualità di membri del Comitato consultivo, devono essere consultati dalla [OSCURATO:PERSONA] prima che essa adotti una decisione.

Era ancora più importante coinvolgere, in particolare, l’autorità italiana della concorrenza, dato che le presunte violazioni riguardavano il territorio di un solo Stato membro, nella fattispecie l’Italia ( 33 ).

61. Come esposto sopra, ritengo che la situazione nella presente causa sia diversa da quella oggetto della causa Feralpi, e che la soluzione proposta dall’avvocato generale Wahl non sia applicabile alla presente causa.

Nella causa Feralpi, la ragione per la quale la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, a parere dell’avvocato generale Wahl, procedere immediatamente all’adozione di una nuova decisione era il fatto che la procedura amministrativa precedente all’annullamento della decisione era stata (in gran parte) condotta secondo norme di procedura non più applicabili, e le nuove norme di procedura non potevano essere ritenute equivalenti ( 34 ).

Al contrario, nella presente causa, erano applicabili nel corso dell’intera procedura le medesime norme di procedura (i regolamenti n. 1/2003 e n. 773/2003).

Essi erano applicabili sia al momento dell’emissione della comunicazione degli addebiti, il 20 aprile 2006, sia al momento dell’adozione della decisione contestata ( 35 ).

Pertanto, non vi è dubbio sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto immediatamente adottare la decisione contestata dopo l’annullamento della decisione del 2007.

62. Per le suesposte ragioni, ritengo che la validità della comunicazione degli addebiti del 2006 non sia inficiata dall’annullamento della decisione del 2007.

Pertanto, il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 42 della sentenza impugnata, che gli elementi forniti nella comunicazione degli addebiti del 2006 dovevano essere presi in considerazione per verificare il rispetto dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento sfociato nell’adozione della decisione contestata. 2) Nessun obbligo di fornire elementi supplementari su come garantire l’effetto dissuasivo

63. Esaminerò ora la correttezza della conclusione del Tribunale, di cui al punto 74 della sentenza impugnata, relativa «[al]l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] (…) di fornire alla [[OSCURATO:PERSONA]], a seguito dell’invio della comunicazione degli addebiti [del 2006], elementi supplementari quanto alle modalità di attuazione della sua volontà di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda».

64. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale si è contraddetto al punto 74 ritenendo, prima, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi sull’importo addizionale di EUR 4650000 che intendeva addebitarle a fini dissuasivi (in prosieguo: l’«importo addizionale») ( 36 ) e, poi, che non fosse necessario indicare tali elementi in una comunicazione degli addebiti, potendo questi essere forniti nelle fasi successive della procedura amministrativa.

Nella sua risposta, la [OSCURATO:PERSONA] deduce inoltre che la conclusione del Tribunale di cui al punto 74, cioè che essa avrebbe dovuto essere sentita circa l’importo addizionale, si applica in generale al metodo di determinazione dell’ammenda.

65. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, per aver statuito, al punto 74 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a fornire elementi sull’effetto dissuasivo dell’ammenda,.

66. A tal proposito, ricordo che, per quanto riguarda il calcolo delle ammende, secondo una costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA], quando dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà l’eventualità di infliggere ammende alle imprese interessate, indicando le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto che essa sia stata commessa «intenzionalmente o per negligenza», adempie il proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta – quando ha indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui avrebbe basato il calcolo delle ammende – a precisare il modo in cui si sarebbe avvalsa di ciascun elemento per la determinazione dell’entità dell’ammenda.

Dare indicazioni nella comunicazione degli addebiti circa l’entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi contro di loro, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ).

67. Ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta a spiegare nella comunicazione degli addebiti come intenda garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda.

68. La dissuasione è uno degli elementi della valutazione della gravità ai sensi della sezione 1, punto A, degli orientamenti del 1998.

Secondo la giurisprudenza, per valutare la gravità di un’infrazione, onde determinare l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo e può, pertanto, modulare l’importo dell’ammenda al fine di tenere conto dell’impatto voluto sull’impresa cui l’ammenda stessa viene inflitta ( 38 ).

L’effetto dissuasivo dell’ammenda va valutato in relazione alle dimensioni e alla potenza economica dell’impresa interessata ( 39 ).

Mi sembra pertanto che la necessità di garantire la dissuasività può essere considerata un criterio giuridico nel senso di cui alla giurisprudenza citata al paragrafo 66 supra.

Di conseguenza, l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda dovrebbe essere menzionato nella comunicazione di addebiti ( 40 ).

Tuttavia, a mio parere, la [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun obbligo di indicare nella comunicazione come intende garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda.

Ciò equivarrebbe a «precisare il modo in cui si sarebbe avvalsa» del detto criterio nel determinare l’importo dell’ammenda.

Secondo la giurisprudenza citata al paragrafo 66, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a precisare come intende combinare i principali criteri di fatto e di diritto.

69. Rilevo che il Tribunale non ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a fornire elementi su come intendesse garantire l’effetto dissuasivo nella comunicazione degli addebiti .

Al contrario, esso ha ritenuto, ai punti 43 e 73, che gli elementi forniti nella comunicazione degli addebiti del 2006 con riferimento all’effetto dissuasivo e all’importo addizionale soddisfacessero i requisiti posti dalla giurisprudenza.

Tuttavia, proseguiva dichiarando, al punto 74, che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a fornire elementi quanto alle modalità con cui intendeva garantire l’effetto dissuasivo « a seguito dell’invio della comunicazione degli addebiti [del 2006 ]».

70. Non vedo ragioni per cui la giurisprudenza citata al precedente paragrafo 66 e la conclusione raggiunta ai paragrafi 67 e 68 non dovrebbero applicarsi alle fasi procedurali successive all’adozione della comunicazione degli addebiti.

Se le imprese non hanno diritto a che vengano loro forniti determinati elementi, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di fornire loro tali elementi, né nella comunicazione degli addebiti né in una fase successiva.

71. Ovviamente, ciò non pregiudica la libertà della [OSCURATO:PERSONA] di fornire alle imprese tali elementi.

Rilevo che la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche ( 41 ) prevede che la [OSCURATO:PERSONA] possa inserire nella comunicazione degli addebiti, insieme ai principali elementi di fatto e di diritto di cui al precedente paragrafo 66, «ulteriori elementi» quali i dati relativi alle vendite e gli anni presi in considerazione per tali vendite.

Tuttavia, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche dichiara espressamente che la [OSCURATO:PERSONA] «non [ha] alcun obbligo giuridico al riguardo» ( 42 ).

72. Ciò, inoltre, lascia impregiudicato l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA], qualora dovesse individuare nuovi elementi dopo l’emanazione della comunicazione degli addebiti, di fornire alle parti tali elementi, o con una comunicazione degli addebiti supplementare (qualora siano contestati ulteriori addebiti) o con una lettera di esposizione dei fatti (qualora gli addebiti già mossi siano suffragati dai nuovi elementi di prova) ( 43 ).

Tuttavia, in tal caso, gli elementi forniti dopo l’emanazione della (iniziale) comunicazione degli addebiti sono quelli di cui al precedente paragrafo 66.

73. Nella presente causa, è pacifico che gli elementi utilizzati per calcolare l’ammenda nella decisione contestata sono gli stessi utilizzati nella decisione del 2007.

È stato modificato solo il metodo di calcolo, al fine di tenere conto delle conclusioni del Tribunale nella sentenza del 2011 in base alle quali la [OSCURATO:PERSONA] non poteva utilizzare anni di riferimento diversi per i produttori giapponesi e per i produttori europei.

Il metodo di calcolo suggerito dal Tribunale al punto 291 di detta sentenza è stato applicato nella decisione contestata.

74. Ritengo pertanto che, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 74 della sentenza impugnata, che, a seguito dell’invio della comunicazione degli addebiti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi supplementari quanto alle modalità con cui intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda.

75. Tuttavia, sebbene il Tribunale abbia commesso al punto 74 un errore di diritto, consegue da giurisprudenza costante che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta ( 44 ).

76. Nella presente causa, sebbene il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che, a seguito dell’invio della comunicazione degli addebiti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligata a fornire elementi supplementari quanto alle modalità con cui intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda, ha però correttamente concluso che i diritti di difesa della [OSCURATO:PERSONA] non erano stati violati.

77. Per i motivi sin qui esposti, il primo motivo d’impugnazione dovrebbe essere, a mio parere, respinto.

B. Secondo motivo d’impugnazione

78. A fini di chiarezza, esporrò brevemente il metodo di calcolo applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione contestata, prima di passare agli argomenti delle parti, compreso il metodo alternativo di calcolo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], e successivamente alla mia valutazione.

1. Sul metodo di calcolo applicato nella decisione contestata

79. Al fine di calcolare l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA], nella decisione contestata la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il seguente metodo.

80. Avendo qualificato l’infrazione come «molto grave», la [OSCURATO:PERSONA] ha diviso le imprese partecipanti in due gruppi diversi.

I gruppi nella decisione contestata sono gli stessi di cui alla decisione del 2007.

Tali gruppi sono stati determinati secondo le loro rispettive vendite mondiali di prodotti GIS.

Al fine di ottemperare alla sentenza del 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato il 2003 come anno di riferimento per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], mentre nella decisione del 2007 aveva utilizzato il 2001 quale anno di riferimento per tutti i produttori giapponesi. [OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia potuto calcolare gli importi di partenza della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle loro vendite mondiali nel 2003, dato che dette società non avevano registrato vendite nel 2003 (dal 1 o ottobre 2002 esse avevano trasferito le loro rispettive attività nel settore delle GIS alla società comune TM T&D).

Pertanto, al fine di calcolare, in particolare, l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato l’importo di partenza della TM T&D come determinato nella decisione del 2007, cioè EUR 31000000 (in prosieguo: l’«importo di partenza ipotetico della società comune»), da cui ha preso una quota corrispondente alla quota della [OSCURATO:PERSONA] delle vendite realizzate in proprio da quest’ultima e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno precedente alla costituzione della TM T&D, cioè il 2001.

La cifra risultante era l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] ( 45 ).

2. Argomenti delle parti

81. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver ritenuto, al punto 115 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse violato il principio della parità di trattamento calcolando l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’importo di partenza della TM T&D, invece che sulla base del fatturato di quest’ultima.

82. Nel corso della procedura amministrativa sfociata nell’adozione della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un metodo alternativo per il calcolo dell’importo di partenza.

In primo luogo, invece di utilizzare l’ importo di partenza della TM T&D, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare il fatturato della TM T&D per il 2003, da cui avrebbe dovuto prendere la medesima quota di cui sopra ( 46 ), cioè una quota corrispondente alla quota della [OSCURATO:PERSONA] delle vendite realizzate in proprio da quest’ultima e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2001.

In secondo luogo, sulla base di tale cifra, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto calcolare la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nel 2003.

In terzo luogo, sulla base di tale quota di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto inserire la [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo appropriato secondo quanto stabilito nella decisione del 2007, vale a dire il quarto gruppo.

L’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] (EUR 9000000, cifra corrispondente al quarto gruppo) sarebbe stato in tal modo inferiore rispetto a quello di cui alla decisione contestata.

83. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ammette che, come dichiarato dal Tribunale al punto 114 della sentenza impugnata, la sua ammenda non poteva essere calcolata «esattamente allo stesso modo» dell’ammenda dei produttori europei, dato che nel 2003 non aveva registrato vendite.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] deve utilizzare dati e metodologie quanto più possibile paragonabili.

Nella presente causa, il Tribunale non ha spiegato perché il metodo di calcolo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse meno idoneo, o meno artificioso, rispetto a quello applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione contestata.

84. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di partenza della TM T&D, invece che del suo fatturato, ha rispecchiato il peso della

TM T&D

nell’infrazione. Il metodo di calcolo avrebbe però dovuto riflettere il peso della

[OSCURATO:PERSONA]

nell’infrazione nel periodo anteriore alla costituzione della TM T&D.

Invece, utilizzare, come proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], una parte del fatturato della TM T&D al fine di calcolare l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito di riflettere il peso della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione per il periodo anteriore alla costituzione della TM T&D.

85. Infine, a parere della [OSCURATO:PERSONA], se la [OSCURATO:PERSONA] avesse applicato la metodologia della [OSCURATO:PERSONA], questa sarebbe stata inserita nel quarto gruppo, e così le sarebbe stato applicato un importo di partenza di EUR 9000000.

Invece, nella decisione contestata, l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva a nessuno dei gruppi stabiliti nella decisione del 2007.

Di conseguenza, alla [OSCURATO:PERSONA] è stato applicato un importo di partenza superiore a quello di imprese di dimensioni paragonabili, che erano state inserite nel quarto gruppo.

86. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la decisione contestata nella parte in cui le ha irrogato un’ammenda e di ridurre l’importo di tale ammenda ai sensi dell’articolo 261 TFUE.

87. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto per aver considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della parità di trattamento.

88. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dato che ha utilizzato il 2003 come anno di riferimento per calcolare l’ammenda della [OSCURATO:PERSONA], poteva utilizzare solo i dati relativi alla TM T&D.

Non avrebbe potuto utilizzare il fatturato della [OSCURATO:PERSONA], dato che questa non aveva registrato vendite nel 2003.

89. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato più artificioso di quello applicato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in quanto, con il metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], a quest’ultima sarebbe stato attribuito un fatturato per il 2003, pur non avendo registrato vendite in quell’anno.

90. A parere della [OSCURATO:PERSONA], se si fosse dovuto calcolare l’importo di partenza sulla base del fatturato della TM T&D, si sarebbe dovuta imputare alla [OSCURATO:PERSONA] una quota pari al 50% del fatturato della TM T&D per il 2003, dato che la [OSCURATO:PERSONA] detiene il 50% della TM T&D.

L’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto stato superiore rispetto a quello di cui alla decisione contestata.

91. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, qualora la Corte dovesse ritenere il metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] più adeguato rispetto a quello applicato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non avrebbe commesso un errore di diritto per avere respinto il motivo attinente a una violazione del principio della parità di trattamento.

Alla Corte non spetta stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato il miglior metodo possibile, ma, piuttosto, se il metodo applicato sia stato legittimo.

3. Valutazione

92. Si deve rammentare che il principio di parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta.

Tale principio esige, secondo una giurisprudenza consolidata, che situazioni simili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 47 ).

93. Per quanto riguarda le ammende, il principio della parità di trattamento si applica non solo all’importo finale, ma anche alle fasi intermedie come la ripartizione dei membri di un’intesa in categorie, al fine di attuare un trattamento differenziato ( 48 ).

94. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, per quanto attiene alla determinazione dell’importo dell’ammenda, non può essere operata, per effetto dell’applicazione di metodi di calcolo differenti, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad una stessa infrazione all’articolo 101 TFUE ( 49 ).

A titolo di esempio, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 50 ), è stato dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in violazione del principio della parità di trattamento per aver escluso le vendite interne dal fatturato utilizzato per calcolare gli importi di partenza delle ammende.

Poiché i membri di un cartello verticalmente integrati si trovavano in una situazione comparabile a quella dei membri di un cartello non integrati verticalmente, questi due tipi di imprese dovevano essere trattati in maniera uguale, vale a dire che le vendite interne dovevano essere incluse nel fatturato pertinente.

Ciò in quanto l’esclusione delle vendite interne dal fatturato pertinente si sarebbe risolta nel favorire le imprese verticalmente integrate, riducendo il loro peso relativo nell’infrazione a danno delle imprese non integrate verticalmente.

95. Nella presente causa ritengo, diversamente da quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale non abbia violato il principio della parità di trattamento per aver considerato che l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] poteva calcolarsi sulla base dell’importo di partenza della TM T&D.

96. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dato che gli importi di partenza dei produttori europei erano stati calcolati a partire dai loro fatturati , il suo importo di partenza avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del fatturato della TM T&D, invece che sulla base dell’ importo di partenza della TM T&D.

97. Vero è che, nella decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato metodi differenti al fine di calcolare gli importi di partenza dei produttori europei e della [OSCURATO:PERSONA].

Gli importi di partenza dei produttori europei sono stati determinati, in primo luogo, calcolando le loro quote di mercato sulla base delle loro vendite di GIS nel 2003 e, in secondo luogo, inserendo ciascuna impresa nel relativo gruppo e imputando loro il corrispondente importo di partenza.

Tale metodo è conforme alla Sezione 1, punto A, degli orientamenti del 1998.

Invece, l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] è stato calcolato, in primo luogo, calcolando l’importo di partenza della TM T&D nel 2003 e, in secondo luogo, prendendo una quota dell’importo di partenza della TM T&D per il 2003 corrispondente alla quota della [OSCURATO:PERSONA] delle vendite registrate in proprio da quest’ultima e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2001.

98. Tuttavia, sottolineo che i produttori europei e la [OSCURATO:PERSONA] non si trovano nella medesima situazione, dato che i primi hanno realizzato vendite di GIS nel 2003, mentre la seconda no.

Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 114 della sentenza impugnata, che l’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere calcolata «esattamente allo stesso modo» dell’ammenda dei produttori europei.

Ciò è riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA].

99. Inoltre, è chiaro, a mio parere, che il metodo applicato nella decisione controversa non ha dato luogo a un’idea del tutto sbagliata della posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato delle GIS ( 51 ).

A tal proposito, rilevo che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso una quota dell’importo di partenza della TM T&D corrispondente alla quota della [OSCURATO:PERSONA] delle vendite realizzate da quest’ultima e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno precedente la costituzione della TM T&D, invece di prendere una quota dell’importo di partenza della TM T&D corrispondente alla quota di partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nella società comune (cioè il 50%).

100. Infine, mi sembra che vi siano meno differenze fra, da un lato, il metodo applicato nella decisione contestata per calcolare gli importi di partenza dei produttori europei e quello applicato per calcolare l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA], che, dall’altro lato, fra il metodo applicato nella decisione contestata per calcolare gli importi di partenza dei produttori europei e il metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare il proprio importo di partenza ( 52 ).

101. Nella decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’importo di partenza della TM T&D come determinato nella decisione del 2007.

Tuttavia, lo stesso importo di partenza della TM T&D era stato calcolato sulla base del fatturato della TM T&D relativo al 2003.

Pertanto, il metodo applicato nella decisione contestata per calcolare l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] utilizza, seppure indirettamente , il fatturato della TM T&D.

102. Il metodo alternativo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], a mio parere, non apporta un utilizzo più diretto del fatturato della TM T&D.

Mentre il metodo della [OSCURATO:PERSONA] consiste nel prendere una quota dell’importo di partenza della TM T&D, il metodo della [OSCURATO:PERSONA] richiede il calcolo del suo fatturato teorico del 2003 e, su tale base, la sua quota di mercato teorica per il 2003.

Dubito che tali passaggi ulteriori del metodo della [OSCURATO:PERSONA] consentano un utilizzo più diretto del fatturato della TM T&D per il 2003, o diano un’idea più corretta della posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato nel 2003.

103. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha spiegato perché il metodo alternativo da essa proposto era, secondo le parole usate dalla [OSCURATO:PERSONA], «meno idoneo» rispetto al metodo della [OSCURATO:PERSONA].

Al punto 128 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, «secondo la [OSCURATO:PERSONA], il metodo proposto dalla [[OSCURATO:PERSONA]] comporterebbe la scissione artificiale del fatturato della TM T&D, nonostante la sua qualità di entità distinta dai suoi azionisti, per determinare fatturati virtuali di questi ultimi».

Come esposto sopra, applicare il metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato il calcolo del suo fatturato teorico per il 2003, cioè «la scissione artificiale» dell’effettivo fatturato della TM T&D per il 2003.

104. Pertanto la mia conclusione è che il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento per aver considerato che l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] poteva essere calcolato sulla base dell’importo di partenza della TM T&D.

105. Tale conclusione non è inficiata dall’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, come risultato del metodo di calcolo applicato nella decisione contestata, le è stato assegnato un importo di partenza superiore rispetto a quello di imprese di dimensioni paragonabili.

106. Secondo giurisprudenza consolidata, per verificare se una ripartizione dei membri di un’intesa in categorie sia conforme ai principi della parità di trattamento e di proporzionalità, la Corte, nell’ambito del suo controllo di legittimità dell’esercizio del potere discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in materia, deve limitarsi a controllare che tale ripartizione sia coerente e obiettivamente giustificata ( 53 ).

107. Nella presente causa, è vero che l’importo di partenza attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione contestata (EUR 10863199) non corrisponde ad alcuno degli importi di partenza corrispondenti ai gruppi individuati nella decisione del 2007 (EUR 17000000 per il terzo gruppo, in cui era stata inserita la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione del 2007, ed EUR 9000000 per il quarto gruppo, in cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di dover essere inserita) ( 54 ).

108. Tuttavia, poiché nella decisione contestata l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] era stato calcolato prendendo una quota dell’importo di partenza della TM T&D, il primo poteva non corrispondere ad alcuno degli importi di partenza nella decisione del 2007.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non deduce che, inserendo la TM T&D nel secondo gruppo e quindi attribuendole un importo di partenza di EUR 31000000, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento ( 55 ).

109. Per i motivi sin qui esposti, ritengo che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto.

C. Sul terzo motivo d’impugnazione

1. Argomenti delle parti

110. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver ritenuto che, non riducendole l’ammenda in modo da riflettere la sua partecipazione relativa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia violato il principio della parità di trattamento.

111. [OSCURATO:PERSONA] argomenta che, mentre i produttori europei hanno partecipato sia all’intesa comune sia ai comportamenti collusivi nel SEE, i produttori giapponesi hanno preso parte solo alla prima.

Pertanto, la partecipazione dei produttori giapponesi all’infrazione era meno grave rispetto a quella delle imprese europee.

Di ciò si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione dell’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver ritenuto, al punto 142 della sentenza impugnata, che il contributo della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione fosse «paragonabile a quello delle imprese europee», e che, trattando i produttori europei e giapponesi allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia violato il principio della parità di trattamento.

112. [OSCURATO:PERSONA] solleva un’eccezione di irricevibilità di tale terzo motivo d’impugnazione, non essendo stato dedotto dinanzi al Tribunale.

113. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il quinto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale verteva sulla violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la determinazione del suo grado di colpevolezza.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato nella sua risposta che il quinto motivo non riguardava la gravità del suo comportamento.

Pertanto, il quinto motivo della [OSCURATO:PERSONA] è divenuto privo di contenuto, e difatti la [OSCURATO:PERSONA] lo ha abbandonato.

Di conseguenza, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo d’impugnazione costituisce un nuovo gravame di diritto e, in quanto tale, è irricevibile.

114. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo d’impugnazione è irricevibile perché rimette in discussione una questione su cui si è formato il giudicato.

115. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, nella sentenza del 2011, il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che i produttori giapponesi avessero partecipato all’intesa comune e che si fosse verificata un’infrazione unica e complessa e che, in secondo luogo, la gravità del comportamento dei produttori giapponesi fosse paragonabile a quella dei produttori europei.

Pertanto, la questione se il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sia stato meno grave rispetto a quello dei produttori europei, sollevata con il terzo motivo d’impugnazione, è coperta dal giudicato.

116. Qualora la Corte ritenesse che il terzo motivo d’impugnazione sia ricevibile, la [OSCURATO:PERSONA] ne chiede il rigetto.

117. [OSCURATO:PERSONA] sostiene a tal proposito che, quando un’impresa che partecipa solo in relazione ad alcuni elementi di un cartello è tuttavia cosciente del progetto complessivo che comprende tutti gli elementi del cartello, essa è responsabile per l’intera infrazione.

118. [OSCURATO:PERSONA] ribatte che il terzo motivo di impugnazione è ricevibile.

In primo luogo, tale motivo non costituisce un nuovo gravame in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha rinunciato al quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, e il Tribunale si è pronunciato su tale motivo nella sentenza impugnata.

In secondo luogo, il terzo motivo d’impugnazione non verte su una questione coperta dal giudicato, poiché con tale motivo si contesta l’importo dell’ammenda inflitta, non l’esistenza di un’infrazione unica e complessa, il che costituisce cosa giudicata.

2. Valutazione a) Ricevibilità

119. A mio parere, il terzo motivo d’impugnazione dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto con esso si afferma che l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere ridotto in modo da riflettere la sua limitata partecipazione all’infrazione, e tale questione è coperta dal giudicato.

120. Secondo giurisprudenza consolidata, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento degli strumenti di ricorso esperibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.

L’autorità di cosa giudicata inerente ad una sentenza può ostare alla ricevibilità di un ricorso se quello che ha dato luogo alla sentenza in questione ha visto contrapposte le stesse parti, ha riguardato lo stesso oggetto ed è stato fondato sulla stessa causa.

L’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi ( 56 ).

121. Rilevo che, nella decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che l’infrazione era composta da tre elementi: primo, l’«intesa comune» fra i produttori giapponesi e i produttori europei, in base alla quale i produttori giapponesi si impegnavano ad astenersi dall’entrare nei mercati nazionali dei produttori europei e i produttori europei dall’entrare nel mercato giapponese; secondo, l’accordo GQ, che stabiliva le regole di attribuzione dei progetti di GIS fra i produttori giapponesi ed europei in paesi diversi (in particolare) dal Giappone e dai mercati nazionali dei produttori europei; e, terzo, l’accordo EQ, ai sensi del quale i progetti di GIS attribuiti ai produttori europei venivano distribuiti fra questi.

Tali accordi sono stati ritenuti costituire un’infrazione unica e complessa, piuttosto che varie violazioni ( 57 ).

122. Nella sentenza del 2011, il Tribunale ha confermato che tali accordi costituivano un’infrazione unica e complessa ( 58 ).

Era irrilevante, al riguardo, che i produttori giapponesi non partecipassero agli atti collusivi nel SEE (essi non avevano firmato l’accordo EQ).

Infatti, il ruolo passivo dei produttori giapponesi per quanto riguarda l’attribuzione dei progetti di GIS sul mercato del SEE costituiva una «condizione preliminare» per garantire che l’assegnazione dei progetti di GIS nel SEE potesse essere effettuata tra i soli produttori europei ( 59 ).

In grado d’appello, la Corte ha confermato le conclusioni del Tribunale ( 60 ).

123. Con il terzo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che «il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver considerato che la [OSCURATO:PERSONA] europea, non riducendo l’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] in modo da riflettere la sua partecipazione relativa all’infrazione, non ha violato il principio della parità di trattamento».

124. Ritengo, in primo luogo, che con il terzo motivo d’impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] non contesti l’esistenza di un’infrazione unica e complessa.

Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato di non contestare le conclusioni del Tribunale di cui al punto 141 della sentenza impugnata, secondo cui l’impegno dei produttori giapponesi a non entrare nel mercato del SEE (riprodotto dalla sentenza del 2011) costituiva una «condizione preliminare» per garantire che l’attribuzione dei progetti di GIS potesse essere effettuata tra i produttori europei secondo le regole concordate nell’accordo EQ.

Riconoscere che l’impegno dei produttori giapponesi a non entrare nel mercato del SEE costituisce una condizione preliminare per gli atti collusivi nel SEE equivale a riconoscere che i due gruppi di accordi formano un’unità e devono essere considerati un’unica infrazione.

125. In secondo luogo, rilevo che con il terzo motivo d’impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’importo dell’ammenda inflittale dovrebbe essere ridotto, dato che essa non ha partecipato agli atti collusivi nel SEE.

In altre parole, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che, sebbene gli atti collusivi nel SEE non costituiscano una distinta infrazione, sono un aspetto distinto di tale infrazione.

Di conseguenza, a parere della [OSCURATO:PERSONA], la sua infrazione ha una natura meno grave rispetto a quella dei produttori europei, e ciò dovrebbe riflettersi nell’importo della sua ammenda.

126. Nella sentenza del 2011, il Tribunale ha dichiarato che la partecipazione dei produttori giapponesi agli accordi nel SEE «non era della stessa natura» di quella dei produttori europei (dato che la partecipazione dei produttori giapponesi consisteva in un’omissione di agire nel mercato del SEE, mentre la partecipazione dei produttori europei era attiva).

Non vi erano tuttavia «differenze sostanziali» per quanto riguarda la gravità di questi due tipi di comportamento dato che, in particolare, l’impegno dei produttori giapponesi a non penetrare nel mercato del SEE costituiva una condizione preliminare per garantire che gli accordi nel SEE fossero eseguiti fra i produttori europei ( 61 ).

Sottolineo che tali conclusioni del Tribunale erano la risposta alla domanda di annullamento o riduzione sostanziale dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].

127. Pertanto, la questione se il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sia meno grave rispetto a quello dei produttori europei dato che non aveva partecipato agli accordi collusivi nel SEE era stata esaminata nella sentenza del 2011 ( 62 ).

128. Quanto alla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 120, rilevo che le parti del procedimento sfociato nella sentenza del 2011 erano le stesse del presente procedimento (la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]).

I due procedimenti avevano la stessa base giuridica, vale a dire l’articolo 263 TFUE.

Quanto all’oggetto, rilevo che la decisione di cui si chiede l’annullamento nel presente procedimento non è quella parzialmente annullata dalla sentenza del 2011.

Tuttavia, eccezion fatta per il metodo di calcolo dell’ammenda, modificato al fine di ottemperare alla sentenza del 2011, il contenuto della decisione contestata è lo stesso di quello della decisione del 2007 ( 63 ).

129. Concludo che la questione se il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sia meno grave di quello dei produttori europei dato che non ha partecipato agli accordi collusivi nel SEE costituisce cosa giudicata.

130. Dovrei aggiungere che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], tale questione è stata sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale nel presente procedimento.

Con il quinto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il principio della parità di trattamento per aver calcolato le ammende senza tenere conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato agli accordi relativi al mercato del SEE e che il suo comportamento era perciò meno grave di quello dei produttori europei ( 64 ).

Nella replica dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rinunciato a tale gravame.

In detta replica, essa ha dichiarato di aver «contestato che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di tenere conto del suo presunto contributo al cartello nella determinazione dell’ammenda».

Pertanto, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il terzo motivo d’impugnazione costituisce un nuovo motivo di diritto non è corretta.

131. Concludo che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver respinto in quanto infondato il quinto motivo dedotto dinanzi ad esso dalla [OSCURATO:PERSONA].

A mio parere, avrebbe dovuto respingerlo in quanto irricevibile.

Tuttavia, il dispositivo della sentenza impugnata resta fondato ( 65 ).

132. A fini di completezza, valuterò comunque brevemente se il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della parità di trattamento per aver calcolato l’importo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] senza considerare il fatto che questa non ha preso parte agli atti collusivi nel SEE. b) Nel merito

133. Per giurisprudenza consolidata, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e nel determinare l’ammenda ( 66 ).

134. Tuttavia, nella fattispecie, i produttori giapponesi, compresa la [OSCURATO:PERSONA], non hanno partecipato all’attribuzione dei progetti di GIS nel SEE, perché si erano impegnati a non penetrare nel mercato SEE .

Pertanto, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato a tale aspetto dell’infrazione non è indicativa del fatto che il comportamento fosse meno grave di quello dei produttori europei.

Tale circostanza è una mera conseguenza della sua partecipazione all’«intesa comune» in forza della quale i produttori giapponesi hanno concordato di non penetrare nel mercato del SEE.

135. Concludo che la Corte, qualora dovesse ritenere il terzo motivo d’impugnazione ricevibile, dovrebbe respingerlo in quanto infondato.

VI. Sulle spese

136. Ai sensi degli articoli 138 e 184 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Ritengo che l’impugnazione debba essere respinta e, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere condannata alle spese della [OSCURATO:PERSONA].

VII. Conclusione

137. Propongo pertanto alla Corte di: — respingere l’impugnazione; — condannare la [OSCURATO:PERSONA]. alle spese della [OSCURATO:PERSONA] europea. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Sentenza del 19 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑404/12 , EU:T:2016:18 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 3 ) Decisione C(2012) 4381 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2012, che modifica la decisione C(2006) 6762 def., del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 [TFUE]) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella parte in cui è stata indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — Ammende). ( 4 ) Regolamento del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione C(2006) 6762 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas). ( 6 ) Sentenza del 12 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑113/07 , EU:T:2011:343 (in prosieguo: la «sentenza del 2011»).

L’impugnazione proposta contro la sentenza del 2011 è stata respinta dalla Corte con sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens/[OSCURATO:PERSONA], C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P , EU:C:2013:866 (in prosieguo: la «sentenza del 2013»). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ). ( 8 ) Orientamenti del 1998 della [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA ( GU 1998, C 9, pag. 3 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»). ( 9 )

V. considerando 324, 326 e 332 della decisione del 2007. ( 10 )

V. considerando 61, 324, 326, 332, 405, 407, 428 e 429 della decisione del 2007. ( 11 )

V. supra, paragrafi 18 e

20. ( 12 ) Punti da 280 a 297 della sentenza del 2011.

Con un’altra sentenza, il Tribunale ha annullato l’articolo 2, lettere g) e h), della decisione del 2007 nella parte che riguardava la [OSCURATO:PERSONA] (l’articolo 2, lettera g), imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 113925000) (sentenza del 12 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T 133/07 , EU:T:2011:345 , punti da 264 a 282 ).

Il motivo di annullamento era lo stesso della sentenza del 2011. ( 13 ) La decisione contestata ha altresì modificato l’articolo 2, lettera g), della decisione del 2007 nel senso di ritenere la [OSCURATO:PERSONA] unica responsabile per un importo di EUR 74817000. ( 14 )

V. paragrafo 22 supra e paragrafi 79 e 80 infra. ( 15 ) Sentenze del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), punto 73; del 1o luglio 2009, ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑24/07 , EU:T:2009:236 (in prosieguo: la «sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]»), punto 232; del 25 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑66/01 , EU:T:2010:255 , punto 125 ; del 27 giugno 2012, Bolloré/[OSCURATO:PERSONA], T‑372/10 , EU:T:2012:325 (in prosieguo: la «sentenza Bolloré»), punto 74, e del 9 dicembre 2014, Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], T‑70/10 , EU:T:2014:1031 , punto 133 . ( 16 ) Sentenza del 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94 , EU:T:1999:80 , punto 184 ). ( 17 )

V. sentenza del 2011, punti da 286 a

293. Dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato le conclusioni del Tribunale di cui ai predetti punti.

Soltanto la Siemens, un produttore europeo, lo ha fatto, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare il 2001 come anno di riferimento anche per i produttori europei (sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens/[OSCURATO:PERSONA], C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P , EU:C:2013:866 , punti da 29 a 31 , da 271 a 276 e da 285 a 296). ( 18 ) Citata alla nota 15, punto

233. ( 19 ) Citata alla nota 15, punto

75. ( 20 ) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] fu parzialmente annullata perché l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di imputare alla ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per il comportamento della sua controllata [OSCURATO:PERSONA] non era stata menzionata nella comunicazione degli addebiti inviata alla ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] (sentenze del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑45/98 e T‑47/98 , EU:T:2001:288 , punti da 58 a 68 , e del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑65/02 P e C‑73/02 P , EU:C:2005:454 , punti da 80 a 97 ); nonché per il motivo che l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di ritenere responsabile la Bolloré, non solo per il comportamento della sua controllata Copigraph, ma anche per il suo coinvolgimento diretto nel cartello, non era stata menzionata nella comunicazione degli addebiti (sentenze del 26 aprile 2007Bolloré/[OSCURATO:PERSONA], T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T136/02 , EU:T:2007:115 , punto 79 , e del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P , EU:C:2009:500 , punti 44 e 45 ). ( 21 ) Citata alla nota 15, punti da 74 a

76. ( 22 ) Sentenza del 15 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a., C‑137/92 P, punti da 74 a

78. ( 23 ) Sentenza del 29 giugno 1995, ICI/[OSCURATO:PERSONA], T‑37/91 (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), punti da 90 a

93. ( 24 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 .

La causa è pendente dinanzi alla Corte. ( 25 ) Sentenza del 25 ottobre 2007, SP/[OSCURATO:PERSONA], T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03 , EU:T:2007:317 , punto 120 . ( 26 ) Sentenza del 9 dicembre 2014, Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], T‑70/10 , EU:T:2014:1031 (in prosieguo: la «sentenza Feralpi»), punti da 128 a

142. ( 27 ) Regolamento CEE del Consiglio [del 6 febbraio 1962]: Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 e 82 CE] ( GU 1962 n. 13, pag. 204 ).

Il regolamento n. 17 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1/2003 a partire dal 1 o maggio 2004. ( 28 ) Con l’eccezione della consultazione del Comitato consultivo (conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 , paragrafo 31 ). ( 29 ) Prima dell’annullamento della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato alcuni atti procedurali ai sensi del regolamento n. 17 (ha emesso una comunicazione degli addebiti supplementare e ha tenuto una seconda audizione alla presenza dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri).

Tuttavia, in generale, gli aspetti sostanziali del caso non erano stati esaminati, né nella comunicazione degli addebiti supplementare, né nella seconda audizione (conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 , paragrafi 40 e 41 ). ( 30 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 , paragrafo 47 . ( 31 ) Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA], del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma [degli articoli 101 e 102 TFUE] ( GU 1998, L 354, pag. 18 ). ( 32 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 , paragrafo 49 . ( 33 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 , paragrafi da 54 a 60 . ( 34 ) Come evidenziato dal Tribunale, secondo costante giurisprudenza, le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore (sentenza del 9 dicembre 2014, Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], T‑70/10 , EU:T:2014:1031 , punto 117 ). ( 35 ) Eccezion fatta per l’iniziale domanda di immunità citata al precedente punto 11, presentata oralmente il 3 marzo 2004 e accolta il 15 aprile 2004, cioè prima che i regolamenti n. 1/2003 e n. 773/2004 divenissero applicabili il 1 o maggio 2004.

Gli accertamenti sono stati pertanto effettuati sotto la vigenza dei predetti regolamenti, l’11 e il 12 maggio 2004. ( 36 ) Devo precisare che l’importo addizionale è stato calcolato come segue: l’ammenda inflitta solidalmente alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di attività della TM T&D, cioè per il periodo intercorrente fra il 1 o ottobre 2002 e l’11 maggio 2004, è stata moltiplicata per il coefficiente di dissuasione della [OSCURATO:PERSONA] e l’importo risultante da tale operazione, detratto l’importo dell’ammenda inflitta solidalmente, è stato addebitato alla sola [OSCURATO:PERSONA]. ( 37 ) Sentenze del 15 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03 , EU:T:2005:220 , punti da 139 a 141 ; del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02P , EU:C:2005:408 ; EU:C:2005:408 , punto 439 , e del 9 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑511/06 P , EU:C:2009:433 , punti 68 e 69 . ( 38 ) Sentenza del 13 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑42/07 , EU:T:2011:357 , punti 148 e 149 . ( 39 ) Sentenza del 12 luglio 2011, Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑112/07 , EU:T:2011:342 , punto 350 .

A tal proposito, v.

Bernardeau, L., e Christienne, J.-P., Les amendes en droit de la concurrence.

Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union , Larcier, 2013, paragrafo I.183. ( 40 ) Rilevo che al punto 415 della comunicazione degli addebiti del 2006 si legge che «la [OSCURATO:PERSONA] propone di determinare eventuali ammende a un livello sufficiente a garantire la dissuasività» e che il punto 414 fa riferimento, in relazione al trattamento differenziato, «all’importanza di ciascuna impresa nel settore delle GIS e all’impatto della loro condotta lesiva (…) sulla concorrenza».

Inoltre, il punto 32 della lettera di esposizione dei fatti indica che «la [OSCURATO:PERSONA] intende tenere conto dei fatturati totali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per garantire un sufficiente effetto dissuasivo». ( 41 ) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE ( GU 2001, C 308, pag. 6 , in prosieguo: la «comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche»). ( 42 ) Punto 85 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche.

V. anche punto 7 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche. ( 43 ) Punti da 109 a 111 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche. ( 44 ) Sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/[OSCURATO:PERSONA], C‑352/09 P , EU:C:2011:191 , punto 136 , e conclusioni dell’avvocato generale Sharpston del 19 gennaio 2016 nella causa [OSCURATO:PERSONA]/McBride e a., C‑361/14 P , EU:C:2016:25 , paragrafo 78 . ( 45 ) Considerando da 57 a 63 della decisione contestata. ( 46 )

V. paragrafo 80 supra. ( 47 ) Sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑580/12 P , EU:C:2014:2363 (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), punto

51. ( 48 ) Sentenza del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA], T‑192/06 , EU:T:2011:278 , punto 83 . ( 49 ) Sentenze del 9 marzo 2017, Samsung SDI e Samsung SDI (Malaysia)/[OSCURATO:PERSONA], C‑615/15 P , EU:C:2017:190 , punto 40 ; del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑580/12 P , EU:C:2014:2363 , punto 62 ; del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P , EU:C:2012:479 , punto 58 , e del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA], T‑192/06 , EU:T:2011:278 , punto 83 . ( 50 ) Sentenza citata alla nota 47, punti 62 e

63. ( 51 )

V. sentenza del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA], T‑192/06 , EU:T:2011:278 , punto 97 . ( 52 )

V. paragrafo 82 supra. ( 53 ) Sentenza del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA], T‑192/06 , EU:T:2011:278 , punto 84 .

V. anche paragrafo 93 delle presenti conclusioni. ( 54 )

V. considerando 490 della decisione del 2007. ( 55 ) Dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’importo di partenza attribuito alla TM T&D in relazione all’obbligo di motivazione della [OSCURATO:PERSONA], non in relazione al principio della parità di trattamento. ( 56 ) Sentenza del 25 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑66/01 , EU:T:2010:255 , punti da 196 a 198 . ( 57 ) Considerando da 265 a 299 della decisione controversa. ( 58 ) Punto 229 della sentenza del 2011. ( 59 ) Punto 222 della sentenza del 2011. ( 60 ) Punti da 241 a 256 della sentenza del 2013. ( 61 ) Punti da 260 a 262 della sentenza del 2011. ( 62 ) La sentenza del 2013 non affrontava la questione della gravità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. ( 63 )

V. sentenza del 25 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑66/01 , EU:T:2010:255 , punti 207 e 208 ; e v. considerando 37 della decisione controversa. ( 64 ) Nell’atto introduttivo dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che «la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento in quanto non ha tenuto conto, nella determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA], del fatto che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] (presunta partecipazione all’intesa comune) era di diversa entità, per quanto riguarda la gravità e la colpevolezza, rispetto al comportamento dei produttori europei di GIS, i quali hanno partecipato sia all’intesa comune sia ad altri cartelli vietati nel mercato SEE». ( 65 )

V. paragrafo 75 supra. ( 66 ) Sentenza dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑49/92 P , EU:C:1999:356 , punto 90 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0180 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 26 aprile 2017 ( 1 ) Causa C‑180/16 P [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione — Articolo 101 TFUE — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che modifica la decisione iniziale in seguito ad annullamento parziale da parte del Tribunale — Ammende — Diritti della difesa — Comunicazione degli addebiti — Parità di trattamento — Partecipazione a taluni aspetti del cartello — Autorità di cosa giudicata» 1. Con l’impugnazione in esame, la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale ( 2 ) con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della predetta società diretto all’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata il 27 giugno 2012 ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione contestata») ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ( 4 ). La decisione contestata modificava una precedente decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata il 24 gennaio 2007 ( 5 ) (in prosieguo: la «decisione del 2007»), che infliggeva ammende a talune imprese europee e giapponesi, fra cui la [OSCURATO:PERSONA], per aver preso parte a un cartello mondiale nel mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: le «GIS»). 2. La decisione del 2007 era stata annullata dal Tribunale nella parte in cui aveva irrogato un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato il principio della parità di trattamento nel calcolo dell’importo dell’ammenda ( 6 ). Tuttavia, rimanevano in efficacia le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla violazione dell’articolo 81 CE. Per porre rimedio a tale situazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione contestata, con la quale ha inflitto una nuova ammenda alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale ammenda è stata calcolata applicando il metodo suggerito dal Tribunale. 3. L’impugnazione in esame solleva una questione procedurale, segnatamente la questione se la [OSCURATO:PERSONA] debba emettere una nuova comunicazione degli addebiti prima della riadozione di una decisione già annullata dal Tribunale. Essa solleva altresì questioni relative al calcolo dell’ammenda in relazione al principio di parità di trattamento. I. Contesto normativo 4. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 («Constatazione ed eliminazione delle infrazioni») prevede quanto segue: «Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo [101] o all’articolo [102] del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. (…)». 5. L’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 («Ammende») stabilisce quanto segue: «(…) 2.   [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o dell’articolo [102] del trattato; (…) (…) 3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. (…)». 6. L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 («Audizione delle parti, dei ricorrenti e degli altri terzi») così dispone: «Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. [OSCURATO:PERSONA] basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. (…)». 7. L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ) («Comunicazione degli addebiti e risposte delle parti») stabilisce quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] informa le parti interessate degli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata per iscritto a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti. 2.   Nella comunicazione degli addebiti alle parti interessate la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce il termine entro il quale le stesse possono presentare osservazioni scritte. (…)». 8. L’articolo 11 del regolamento n. 773/2004 prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] accorda alle parti cui invia la comunicazione degli addebiti la possibilità di essere sentite prima di consultare il Comitato consultivo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. 2.   Nelle sue decisioni la [OSCURATO:PERSONA] esamina solo gli addebiti rispetto ai quali le parti di cui al paragrafo 1 hanno avuto la possibilità di esprimersi». 9. Il primo, il secondo e il terzo paragrafo della Sezione 1, punto A, degli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] del 1998 per il calcolo delle ammende ( 8 ) prevedono quanto segue: «Per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. Le infrazioni saranno pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi. (…) Nell’ambito di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni gravi e molto gravi, la forcella di sanzioni previste consentirà di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse». 10. Conformemente al sesto comma della Sezione 1, punto A, degli orientamenti del 1998: «In caso di infrazioni che coinvolgono più imprese (tipo cartelli), potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi determinati nell’ambito di ciascuna delle tre categorie predette, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione». II. Fatti A. La decisione del 2007 e fatti relativi 11. Il caso è stato aperto in seguito a una richiesta di immunità dalle ammende. In seguito ad accertamenti a sorpresa presso i locali di alcuni produttori di GIS, il 20 aprile 2006 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una comunicazione degli addebiti. Il 21 giugno 2006 veniva adottato un addendum alla comunicazione degli addebiti (in prosieguo, congiuntamente: la «comunicazione degli addebiti del 2006»). Il 18 e il 19 luglio 2006 si è tenuta un’audizione. 12. Nella decisione del 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che i principali fornitori europei e giapponesi di GIS, comprese la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA], avevano violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE») coordinando l’assegnazione dei progetti di GIS a livello mondiale sulla base di quote che riflettevano in ampia misura il valore delle loro quote di mercato storiche. 13. L’infrazione cui fa riferimento la decisione del 2007 era costituita da tre elementi essenziali. 14. In primo luogo, i progetti di GIS in tutto il mondo erano assegnati secondo regole fissate in un accordo firmato a Vienna il 15 aprile 1988 (in prosieguo: l’«accordo GQ»). L’accordo GQ, che era applicabile a livello mondiale eccezion fatta per gli [OSCURATO:PERSONA], il Canada, il Giappone e i paesi dei membri europei del cartello, si basava sull’attribuzione di una «quota congiunta giapponese» ai produttori giapponesi e di una «quota congiunta europea» ai produttori europei. 15. In secondo luogo, sussisteva un’«intesa comune» in base alla quale i progetti di GIS in Giappone erano riservati ai produttori giapponesi, mentre i progetti di GIS nei mercati nazionali dei membri europei dell’intesa erano riservati ai detti produttori europei. Inoltre, secondo l’«intesa comune», i progetti di GIS in altri paesi europei erano parimenti riservati ai membri europei del cartello, poiché i membri giapponesi si erano impegnati a non presentare offerte in Europa. 16. In terzo luogo, un altro accordo, firmato anch’esso a Vienna il 15 aprile 1988 (in prosieguo: l’«accordo EQ») precisava come ripartire la quota congiunta europea fra i produttori europei. 17. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato tale insieme di misure come un’infrazione unica e continuata, avente ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. 18. All’articolo 1 della decisione del 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’infrazione almeno a partire dal 15 aprile 1988 (firma dell’accordo GQ e dell’accordo EQ) fino all’11 maggio 2004 (effettuazione degli accertamenti a sorpresa presso i locali dei principali fornitori di GIS) ( 9 ). 19. Tuttavia, dal 1 o ottobre 2002 fino all’11 maggio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’infrazione attraverso una società comune, la TM T&D [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «TM T&D»), detenuta in parti uguali con la [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le società controllanti hanno esercitato un’influenza determinante sul comportamento della TM T&D. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta unica responsabile per il suo coinvolgimento nella violazione fra il 15 aprile 1988 e il 1 o ottobre 2002, e in solido con la [OSCURATO:PERSONA] per la violazione commessa dalla TM T&D fra il 1 o ottobre 2002 e l’11 maggio 2004 ( 10 ). 20. Di conseguenza, all’articolo 2, lettere h) e i), della decisione del 2007, è stata inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda pari a EUR 86250000 e un’ammenda di EUR 4650000 è stata inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. B. L’impugnazione avverso la decisione del 2007 21. Con la sentenza del 2011, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione del 2007. Ha però annullato l’articolo 2, lettere h) e i), della decisione del 2007 nella parte in cui riguardava la [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ) per la ragione che, utilizzando anni di riferimento diversi per i produttori giapponesi (il 2001) e per i produttori europei (il 2003) al fine del calcolo dell’importo di partenza delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il principio della parità di trattamento ( 12 ). 22. Lo scopo della [OSCURATO:PERSONA] era stato quello di prendere in considerazione la diversa posizione concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento all’ultimo anno della partecipazione di dette società all’intesa in quanto imprese individuali, ossia il 2001. Il Tribunale ha ritenuto che tale scopo fosse legittimo, ma che lo si sarebbe potuto conseguire senza trattare i produttori giapponesi, da una parte, e i produttori europei, dall’altra, in modo diverso. A titolo d’esempio, nella determinazione dell’importo di partenza delle ammende della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto calcolare l’importo di partenza sulla base del fatturato della TM T&D nel 2003 , poi dividerlo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] secondo la proporzione delle vendite di GIS da esse effettuate nel 2001. In tal modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato il 2003 quale anno di riferimento anche per i produttori giapponesi. 23. Con la sentenza del 2013, la Corte ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza del 2011. C. La decisione contestata e fatti relativi 24. Il 15 febbraio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera di esposizione dei fatti in cui precisava che intendeva adottare una nuova decisione di irrogazione dell’ammenda e ha esposto i fatti, a suo avviso, pertinenti ai fini del calcolo dell’importo di tale ammenda (in prosieguo: la «lettera di esposizione dei fatti del 2012»). 25. Il 7 e il 23 marzo 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni sulla lettera di esposizione dei fatti. 26. Il 12 giugno 2012 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato di esaminare il caso. 27. Il 27 giugno 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione contestata. Detta decisione, in particolare, ha modificato l’articolo 2, lettere h) e i), della decisione del 2007. Essa ha dichiarato la [OSCURATO:PERSONA] unica responsabile per un importo pari a EUR 56793000 e la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] responsabili in solido per un importo di EUR 4650000 ( 13 ). Detti importi sono stati calcolati utilizzando il 2003 quale anno di riferimento e applicando il metodo di calcolo suggerito dal Tribunale nella sentenza del 2011 ( 14 ). III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 28. Il 12 settembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] presentava un ricorso di annullamento della decisione contestata. 29. Con sentenza del 19 gennaio 2016, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione contestata. 30. In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato che, non inviando alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova comunicazione degli addebiti invece di una lettera di esposizione dei fatti prima di adottare la decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA]. La comunicazione degli addebiti del 2006 aveva fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni necessarie per provvedere utilmente alla propria difesa, in quanto indicava gli elementi essenziali per la determinazione dell’ammenda. La sentenza del 2011 non aveva inciso sulla veridicità, sulla pertinenza o sulla fondatezza di tali elementi. Nella decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto di elementi diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione degli addebiti del 2006. 31. In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva mancato di motivare la determinazione dell’importo di partenza in EUR 31000000 per la TM T&D. 32. In terzo luogo, il Tribunale ha dichiarato che, calcolando l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un importo ipotetico di partenza della società comune e non sulla base del fatturato della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato il principio della parità di trattamento. Dato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva registrato vendite di GIS nel 2003 (aveva trasferito le sue attività in tale settore alla TM T&D), la sua ammenda non poteva essere calcolata nella stessa identica maniera rispetto ai produttori europei. 33. In quarto luogo, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato il principio della parità di trattamento determinando gli importi di partenza senza tenere conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse preso parte agli atti collusivi nel SEE, mentre i produttori europei avevano preso parte a tali atti. IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 34. Con impugnazione proposta il 29 marzo 2016, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e la decisione contestata, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale ai sensi dell’articolo 261 TFUE o rimettere la causa al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre alla Corte di condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado di appello e del procedimento in primo grado. 35. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del grado d’appello. V. Valutazione dei motivi dell’impugnazione 36. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi d’impugnazione. In primo luogo, afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver considerato che i suoi diritti della difesa non sono stati violati dalla [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver considerato che il metodo applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo della sua ammenda non ha violato il principio della parità di trattamento. In terzo luogo, essa lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], non riducendo l’ammenda inflittale in modo da tener conto della sua partecipazione relativa all’infrazione, non ha violato il principio della parità di trattamento. A. Primo motivo 1. Argomenti delle parti 37. Con il primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver considerato che, inviando una lettera di esposizione dei fatti invece di una comunicazione degli addebiti prima di adottare la decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato i suoi diritti della difesa. A parere della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare una comunicazione degli addebiti. 38. [OSCURATO:PERSONA] argomenta, in primo luogo, che, contrariamente alle conclusioni del Tribunale di cui al punto 42 della sentenza impugnata, il procedimento sfociato nell’adozione della decisione controversa non costituisce la «prosecuzione» del procedimento sfociato nella decisione del 2007. 39. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, sebbene il Tribunale abbia correttamente concluso, al punto 74 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a fornire elementi supplementari quanto alle modalità di attuazione della sua volontà di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda, esso si sia contraddetto dichiarando, proprio nello stesso punto, che tali elementi potevano essere forniti «a seguito dell’invio della comunicazione degli addebiti», invece che nella comunicazione degli addebiti. Al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di essere sentita, non solo sull’importo addizionale dell’ammenda inflitta a fini dissuasivi, ma anche sul metodo di determinazione delle ammende in generale. I diritti di difesa della [OSCURATO:PERSONA] sono tutelati solo se gli elementi supplementari sulla dissuasività di cui al punto 74 sono forniti con una comunicazione degli addebiti, in quanto l’adozione di una comunicazione degli addebiti, diversamente da quella di una lettera di esposizione dei fatti, è prevista dal regolamento n. 1/2003 e dal regolamento n. 773/2004, e fa sorgere altri diritti processuali, in particolare l’adozione di una decisione da parte del Collegio dei commissari e un’audizione orale. 40. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se il primo motivo d’impugnazione deve intendersi nel senso che un’ammenda può essere inflitta solo in un nuovo procedimento, esso è irricevibile in quanto non è stato dedotto in primo grado. 41. In quanto al merito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo d’impugnazione, qualora dovesse intendersi nel senso che avrebbe dovuto essere inviata una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione controversa, deve essere respinto. 42. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che il Tribunale ha correttamente ritenuto, al punto 42 della sentenza oggetto d’impugnazione, che la procedura sfociata nella decisione controversa costituisse la prosecuzione della procedura sfociata nella decisione del 2007. Ciò in quanto, per giurisprudenza consolidata, il procedimento diretto a sostituire un atto annullato da Tribunale deve essere ripreso dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata. 43. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, sebbene abbia inviato una lettera di esposizione dei fatti prima di adottare la decisione controversa, non era tenuta a farlo, dato che tutti gli elementi necessari per il calcolo dell’ammenda erano già stati forniti nella comunicazione degli addebiti del 2006. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, al punto 74 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a fornire gli elementi quanto alle modalità con cui intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda, dato che la giurisprudenza fatta valere dal Tribunale in tale punto si applica non al calcolo dell’ammenda, ma all’accertamento di un’infrazione. 2. Valutazione a) Ricevibilità 44. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo d’impugnazione è irricevibile, in quanto costituisce un nuovo gravame di diritto. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto dinanzi al Tribunale l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto adottare la decisione contestata senza avviare una nuova procedura. 45. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto dinanzi al Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto adottare la decisione contestata senza ripetere l’intera procedura. Tuttavia, non ha dedotto tale gravame nemmeno dinanzi a codesta Corte. Sostenendo che la procedura sfociata nella decisione contestata non costituisce la «prosecuzione» della procedura sfociata nella decisione del 2007, la [OSCURATO:PERSONA] afferma soltanto che occorre una nuova comunicazione degli addebiti, dato che la comunicazione degli addebiti del 2006 non è una valida fase preparatoria all’adozione della decisione contestata. Nella sua risposta, la [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che, con il primo motivo d’impugnazione, sta solo criticando il Tribunale per aver respinto la sua affermazione secondo cui è necessaria una nuova comunicazione degli addebiti. 46. Ritengo pertanto che il primo motivo di impugnazione sia ricevibile. b) Nel merito 47. A mio avviso, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a inviare una nuova comunicazione degli addebiti prima di adottare la decisione contestata. In primo luogo, l’annullamento della decisione del 2007 non ha avuto alcun effetto sulla validità della comunicazione degli addebiti del 2006. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun obbligo di fornire, nella decisione contestata, elementi quanto alle modalità con cui intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda. 1) Validità della comunicazione degli addebiti del 2006 48. Per giurisprudenza consolidata, l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori, poiché il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può essere ripreso, in linea di principio, dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata ( 15 ). 49. La questione se l’annullamento della decisione del 2007 abbia avuto effetto sulla validità della comunicazione degli addebiti del 2006 deve essere risolta facendo riferimento all’ambito di applicazione della sentenza del 2011. Al fine di determinare l’ambito di applicazione di tale sentenza, è necessario fare riferimento alla sua motivazione. È tale motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo ( 16 ). 50. La motivazione della sentenza del 2011 indica che la decisione del 2007 era stata annullata a causa della violazione del principio di parità di trattamento nel calcolo dell’ammenda. Al fine di calcolare gli importi di partenza delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato il 2001 come anno di riferimento per i produttori giapponesi e il 2003 per i produttori europei. Il 2003 è stato l’ultimo anno completo dell’infrazione. Utilizzando il 2001 come anno di riferimento per il produttori giapponesi, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso tenere conto del diverso posizionamento sul mercato dei due azionisti della TM T&D (la [OSCURATO:PERSONA] deteneva una quota notevolmente più ampia del mercato mondiale di GIS, rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]). Il 2001 è stato l’ultimo anno di partecipazione diretta della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, prima della costituzione della TM T&D. Tenere conto della diversa posizione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato impossibile se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ripartito il fatturato della TM T&D per il 2003 fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in base alle loro rispettive partecipazioni nella società comune, trattandosi di una partecipazione per quote paritarie. Il Tribunale ha dichiarato che, lo scopo della [OSCURATO:PERSONA], sebbene fosse legittimo, avrebbe potuto essere conseguito evitando un trattamento diseguale fra i produttori giapponesi e quelli europei. Per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto basarsi sul fatturato della TM T&D per il 2003 al fine di calcolare l’importo di partenza dell’ammenda di quest’ultima e poi dividerlo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] secondo la proporzione delle vendite di GIS da esse effettuate nel 2001 ( 17 ). Pertanto, l’illegittimità è consistita nella scelta dell’anno di riferimento utilizzato per calcolare gli importi di partenza delle ammende. 51. È pacifico che nella comunicazione degli addebiti del 2006 non si fa riferimento alla possibilità, al fine di calcolare gli importi di partenza, di utilizzare anni diversi per i produttori giapponesi e per i produttori europei. Pertanto, la conclusione, nella sentenza del 2011, che la scelta del 2001 come anno di riferimento per i produttori giapponesi è illegittima non può incidere sulla validità della comunicazione degli addebiti del 2006. 52. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 42 della sentenza impugnata, che il contenuto della comunicazione degli addebiti del 2006 «non [era stato] rimesso in discussione dalla sentenza [del 2011]». 53. Tale conclusione non è inficiata dalle sentenze ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] ( 18 ) e Bolloré ( 19 ), in cui era stata dichiarata necessaria una nuova comunicazione degli addebiti prima della riadozione di una decisione annullata dal Tribunale. 54. Nelle suddette due cause, le decisioni iniziali della [OSCURATO:PERSONA] erano state annullate perché si basavano su elementi non inclusi nella comunicazione degli addebiti e sui quali alle parti non era stata data la possibilità di fornire chiarimenti ( 20 ). 55. Al contrario, nel presente caso, la decisione del 2007 è stata annullata perché, utilizzando anni di riferimento diversi per i produttori giapponesi e per i produttori europei, la [OSCURATO:PERSONA] li aveva trattati in modo non paritario. Il motivo dell’annullamento della decisione del 2007 non è stato il fatto che l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare il 2001 come anno di riferimento per i produttori giapponesi non era stata menzionata nella comunicazione degli addebiti del 2006. 56. La conclusione di cui al precedente paragrafo 52 non è inficiata neanche dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile al caso di specie. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato che non era necessaria una nuova comunicazione degli addebiti ( 21 ). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la decisione era stata annullata a causa di un vizio procedurale, mentre nel presente caso la decisione del 2007 è stata annullata per illegittimità del metodo di determinazione dell’ammenda. 57. A mio parere, la ragione per la quale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] non è stata ritenuta necessaria una nuova comunicazione degli addebiti non è il fatto che il vizio abbia colpito la procedura, il merito della decisione o il calcolo dell’ammenda. È che il vizio è consistito nell’errata autenticazione della decisione del Collegio dei commissari. Dato che soltanto una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 o 102 del TFUE (non la comunicazione di addebiti) richiede l’autenticazione, tale vizio non ha potuto colpire la validità della comunicazione degli addebiti ( 22 ). Lo stesso può dirsi per la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 23 ). 58. Aggiungo che la situazione nella presente causa è diversa da quella presa in considerazione dall’avvocato generale Wahl nelle sue recenti conclusioni nella causa Feralpi ( 24 ). 59. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] era stata annullata a motivo che la sua base giuridica era l’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA, e che la [OSCURATO:PERSONA] non era più competente a constatare una violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA dopo la scadenza del trattato CECA ( 25 ). [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto adottato una nuova decisione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Nella sentenza Feralpi, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad adottare una nuova comunicazione degli addebiti prima di adottare una nuova decisione dato che, in primo luogo, l’illegittimità si era verificata nella fase di adozione della decisione e, in secondo luogo, i fatti e le contestazioni erano gli stessi in entrambe le decisioni ( 26 ). 60. Secondo l’avvocato generale Wahl, la sentenza del Tribunale dovrebbe essere annullata, così come la nuova decisione. In primo luogo, non era stato compiuto alcun atto secondo la procedura prevista dai regolamenti n. 1/2003 o n. 17 ( 27 ), né dopo l’annullamento della decisione ( 28 ) né prima ( 29 )di tale annullamento. In secondo luogo, gli atti procedurali compiuti conformemente alle norme del Trattato CECA non potevano essere considerati atti preparatori validi ai fini della nuova decisione. Ciò in quanto i poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 1/2003 erano diversi da quelli che le attribuiva il Trattato CECA ( 30 ), e «non vi è stato alcun procedimento – svolto conformemente alle disposizioni dei regolamenti nn. 17/62 e 2842/98 ( 31 ) corrispondenti a quelle attualmente previste dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004 – che la [OSCURATO:PERSONA] possa riprendere in modo da procedere immediatamente all’adozione di una nuova decisione» ( 32 ). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto emettere una nuova decisione senza, almeno, tenere una nuova audizione che consentisse alle parti di sviluppare i loro argomenti in presenza dei rappresentanti delle competenti autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che sono invitati all’audizione e che, in qualità di membri del Comitato consultivo, devono essere consultati dalla [OSCURATO:PERSONA] prima che essa adotti una decisione. Era ancora più importante coinvolgere, in particolare, l’autorità italiana della concorrenza, dato che le presunte violazioni riguardavano il territorio di un solo Stato membro, nella fattispecie l’Italia ( 33 ). 61. Come esposto sopra, ritengo che la situazione nella presente causa sia diversa da quella oggetto della causa Feralpi, e che la soluzione proposta dall’avvocato generale Wahl non sia applicabile alla presente causa. Nella causa Feralpi, la ragione per la quale la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, a parere dell’avvocato generale Wahl, procedere immediatamente all’adozione di una nuova decisione era il fatto che la procedura amministrativa precedente all’annullamento della decisione era stata (in gran parte) condotta secondo norme di procedura non più applicabili, e le nuove norme di procedura non potevano essere ritenute equivalenti ( 34 ). Al contrario, nella presente causa, erano applicabili nel corso dell’intera procedura le medesime norme di procedura (i regolamenti n. 1/2003 e n. 773/2003). Essi erano applicabili sia al momento dell’emissione della comunicazione degli addebiti, il 20 aprile 2006, sia al momento dell’adozione della decisione contestata ( 35 ). Pertanto, non vi è dubbio sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto immediatamente adottare la decisione contestata dopo l’annullamento della decisione del 2007. 62. Per le suesposte ragioni, ritengo che la validità della comunicazione degli addebiti del 2006 non sia inficiata dall’annullamento della decisione del 2007. Pertanto, il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 42 della sentenza impugnata, che gli elementi forniti nella comunicazione degli addebiti del 2006 dovevano essere presi in considerazione per verificare il rispetto dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento sfociato nell’adozione della decisione contestata. 2) Nessun obbligo di fornire elementi supplementari su come garantire l’effetto dissuasivo 63. Esaminerò ora la correttezza della conclusione del Tribunale, di cui al punto 74 della sentenza impugnata, relativa «[al]l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] (…) di fornire alla [[OSCURATO:PERSONA]], a seguito dell’invio della comunicazione degli addebiti [del 2006], elementi supplementari quanto alle modalità di attuazione della sua volontà di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda». 64. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale si è contraddetto al punto 74 ritenendo, prima, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi sull’importo addizionale di EUR 4650000 che intendeva addebitarle a fini dissuasivi (in prosieguo: l’«importo addizionale») ( 36 ) e, poi, che non fosse necessario indicare tali elementi in una comunicazione degli addebiti, potendo questi essere forniti nelle fasi successive della procedura amministrativa. Nella sua risposta, la [OSCURATO:PERSONA] deduce inoltre che la conclusione del Tribunale di cui al punto 74, cioè che essa avrebbe dovuto essere sentita circa l’importo addizionale, si applica in generale al metodo di determinazione dell’ammenda. 65. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, per aver statuito, al punto 74 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a fornire elementi sull’effetto dissuasivo dell’ammenda,. 66. A tal proposito, ricordo che, per quanto riguarda il calcolo delle ammende, secondo una costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA], quando dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà l’eventualità di infliggere ammende alle imprese interessate, indicando le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto che essa sia stata commessa «intenzionalmente o per negligenza», adempie il proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta – quando ha indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui avrebbe basato il calcolo delle ammende – a precisare il modo in cui si sarebbe avvalsa di ciascun elemento per la determinazione dell’entità dell’ammenda. Dare indicazioni nella comunicazione degli addebiti circa l’entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi contro di loro, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ). 67. Ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta a spiegare nella comunicazione degli addebiti come intenda garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda. 68. La dissuasione è uno degli elementi della valutazione della gravità ai sensi della sezione 1, punto A, degli orientamenti del 1998. Secondo la giurisprudenza, per valutare la gravità di un’infrazione, onde determinare l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo e può, pertanto, modulare l’importo dell’ammenda al fine di tenere conto dell’impatto voluto sull’impresa cui l’ammenda stessa viene inflitta ( 38 ). L’effetto dissuasivo dell’ammenda va valutato in relazione alle dimensioni e alla potenza economica dell’impresa interessata ( 39 ). Mi sembra pertanto che la necessità di garantire la dissuasività può essere considerata un criterio giuridico nel senso di cui alla giurisprudenza citata al paragrafo 66 supra. Di conseguenza, l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda dovrebbe essere menzionato nella comunicazione di addebiti ( 40 ). Tuttavia, a mio parere, la [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun obbligo di indicare nella comunicazione come intende garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda. Ciò equivarrebbe a «precisare il modo in cui si sarebbe avvalsa» del detto criterio nel determinare l’importo dell’ammenda. Secondo la giurisprudenza citata al paragrafo 66, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a precisare come intende combinare i principali criteri di fatto e di diritto. 69. Rilevo che il Tribunale non ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a fornire elementi su come intendesse garantire l’effetto dissuasivo nella comunicazione degli addebiti . Al contrario, esso ha ritenuto, ai punti 43 e 73, che gli elementi forniti nella comunicazione degli addebiti del 2006 con riferimento all’effetto dissuasivo e all’importo addizionale soddisfacessero i requisiti posti dalla giurisprudenza. Tuttavia, proseguiva dichiarando, al punto 74, che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a fornire elementi quanto alle modalità con cui intendeva garantire l’effetto dissuasivo « a seguito dell’invio della comunicazione degli addebiti [del 2006 ]». 70. Non vedo ragioni per cui la giurisprudenza citata al precedente paragrafo 66 e la conclusione raggiunta ai paragrafi 67 e 68 non dovrebbero applicarsi alle fasi procedurali successive all’adozione della comunicazione degli addebiti. Se le imprese non hanno diritto a che vengano loro forniti determinati elementi, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di fornire loro tali elementi, né nella comunicazione degli addebiti né in una fase successiva. 71. Ovviamente, ciò non pregiudica la libertà della [OSCURATO:PERSONA] di fornire alle imprese tali elementi. Rilevo che la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche ( 41 ) prevede che la [OSCURATO:PERSONA] possa inserire nella comunicazione degli addebiti, insieme ai principali elementi di fatto e di diritto di cui al precedente paragrafo 66, «ulteriori elementi» quali i dati relativi alle vendite e gli anni presi in considerazione per tali vendite. Tuttavia, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche dichiara espressamente che la [OSCURATO:PERSONA] «non [ha] alcun obbligo giuridico al riguardo» ( 42 ). 72. Ciò, inoltre, lascia impregiudicato l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA], qualora dovesse individuare nuovi elementi dopo l’emanazione della comunicazione degli addebiti, di fornire alle parti tali elementi, o con una comunicazione degli addebiti supplementare (qualora siano contestati ulteriori addebiti) o con una lettera di esposizione dei fatti (qualora gli addebiti già mossi siano suffragati dai nuovi elementi di prova) ( 43 ). Tuttavia, in tal caso, gli elementi forniti dopo l’emanazione della (iniziale) comunicazione degli addebiti sono quelli di cui al precedente paragrafo 66. 73. Nella presente causa, è pacifico che gli elementi utilizzati per calcolare l’ammenda nella decisione contestata sono gli stessi utilizzati nella decisione del 2007. È stato modificato solo il metodo di calcolo, al fine di tenere conto delle conclusioni del Tribunale nella sentenza del 2011 in base alle quali la [OSCURATO:PERSONA] non poteva utilizzare anni di riferimento diversi per i produttori giapponesi e per i produttori europei. Il metodo di calcolo suggerito dal Tribunale al punto 291 di detta sentenza è stato applicato nella decisione contestata. 74. Ritengo pertanto che, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 74 della sentenza impugnata, che, a seguito dell’invio della comunicazione degli addebiti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi supplementari quanto alle modalità con cui intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda. 75. Tuttavia, sebbene il Tribunale abbia commesso al punto 74 un errore di diritto, consegue da giurisprudenza costante che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta ( 44 ). 76. Nella presente causa, sebbene il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che, a seguito dell’invio della comunicazione degli addebiti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligata a fornire elementi supplementari quanto alle modalità con cui intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda, ha però correttamente concluso che i diritti di difesa della [OSCURATO:PERSONA] non erano stati violati. 77. Per i motivi sin qui esposti, il primo motivo d’impugnazione dovrebbe essere, a mio parere, respinto. B. Secondo motivo d’impugnazione 78. A fini di chiarezza, esporrò brevemente il metodo di calcolo applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione contestata, prima di passare agli argomenti delle parti, compreso il metodo alternativo di calcolo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], e successivamente alla mia valutazione. 1. Sul metodo di calcolo applicato nella decisione contestata 79. Al fine di calcolare l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA], nella decisione contestata la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il seguente metodo. 80. Avendo qualificato l’infrazione come «molto grave», la [OSCURATO:PERSONA] ha diviso le imprese partecipanti in due gruppi diversi. I gruppi nella decisione contestata sono gli stessi di cui alla decisione del 2007. Tali gruppi sono stati determinati secondo le loro rispettive vendite mondiali di prodotti GIS. Al fine di ottemperare alla sentenza del 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato il 2003 come anno di riferimento per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], mentre nella decisione del 2007 aveva utilizzato il 2001 quale anno di riferimento per tutti i produttori giapponesi. [OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia potuto calcolare gli importi di partenza della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle loro vendite mondiali nel 2003, dato che dette società non avevano registrato vendite nel 2003 (dal 1 o ottobre 2002 esse avevano trasferito le loro rispettive attività nel settore delle GIS alla società comune TM T&D). Pertanto, al fine di calcolare, in particolare, l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato l’importo di partenza della TM T&D come determinato nella decisione del 2007, cioè EUR 31000000 (in prosieguo: l’«importo di partenza ipotetico della società comune»), da cui ha preso una quota corrispondente alla quota della [OSCURATO:PERSONA] delle vendite realizzate in proprio da quest’ultima e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno precedente alla costituzione della TM T&D, cioè il 2001. La cifra risultante era l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] ( 45 ). 2. Argomenti delle parti 81. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver ritenuto, al punto 115 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse violato il principio della parità di trattamento calcolando l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’importo di partenza della TM T&D, invece che sulla base del fatturato di quest’ultima. 82. Nel corso della procedura amministrativa sfociata nell’adozione della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un metodo alternativo per il calcolo dell’importo di partenza. In primo luogo, invece di utilizzare l’ importo di partenza della TM T&D, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare il fatturato della TM T&D per il 2003, da cui avrebbe dovuto prendere la medesima quota di cui sopra ( 46 ), cioè una quota corrispondente alla quota della [OSCURATO:PERSONA] delle vendite realizzate in proprio da quest’ultima e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2001. In secondo luogo, sulla base di tale cifra, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto calcolare la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nel 2003. In terzo luogo, sulla base di tale quota di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto inserire la [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo appropriato secondo quanto stabilito nella decisione del 2007, vale a dire il quarto gruppo. L’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] (EUR 9000000, cifra corrispondente al quarto gruppo) sarebbe stato in tal modo inferiore rispetto a quello di cui alla decisione contestata. 83. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ammette che, come dichiarato dal Tribunale al punto 114 della sentenza impugnata, la sua ammenda non poteva essere calcolata «esattamente allo stesso modo» dell’ammenda dei produttori europei, dato che nel 2003 non aveva registrato vendite. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] deve utilizzare dati e metodologie quanto più possibile paragonabili. Nella presente causa, il Tribunale non ha spiegato perché il metodo di calcolo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse meno idoneo, o meno artificioso, rispetto a quello applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione contestata. 84. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di partenza della TM T&D, invece che del suo fatturato, ha rispecchiato il peso della TM T&D nell’infrazione. Il metodo di calcolo avrebbe però dovuto riflettere il peso della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione nel periodo anteriore alla costituzione della TM T&D. Invece, utilizzare, come proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], una parte del fatturato della TM T&D al fine di calcolare l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito di riflettere il peso della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione per il periodo anteriore alla costituzione della TM T&D. 85. Infine, a parere della [OSCURATO:PERSONA], se la [OSCURATO:PERSONA] avesse applicato la metodologia della [OSCURATO:PERSONA], questa sarebbe stata inserita nel quarto gruppo, e così le sarebbe stato applicato un importo di partenza di EUR 9000000. Invece, nella decisione contestata, l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva a nessuno dei gruppi stabiliti nella decisione del 2007. Di conseguenza, alla [OSCURATO:PERSONA] è stato applicato un importo di partenza superiore a quello di imprese di dimensioni paragonabili, che erano state inserite nel quarto gruppo. 86. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la decisione contestata nella parte in cui le ha irrogato un’ammenda e di ridurre l’importo di tale ammenda ai sensi dell’articolo 261 TFUE. 87. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto per aver considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della parità di trattamento. 88. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dato che ha utilizzato il 2003 come anno di riferimento per calcolare l’ammenda della [OSCURATO:PERSONA], poteva utilizzare solo i dati relativi alla TM T&D. Non avrebbe potuto utilizzare il fatturato della [OSCURATO:PERSONA], dato che questa non aveva registrato vendite nel 2003. 89. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato più artificioso di quello applicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto, con il metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], a quest’ultima sarebbe stato attribuito un fatturato per il 2003, pur non avendo registrato vendite in quell’anno. 90. A parere della [OSCURATO:PERSONA], se si fosse dovuto calcolare l’importo di partenza sulla base del fatturato della TM T&D, si sarebbe dovuta imputare alla [OSCURATO:PERSONA] una quota pari al 50% del fatturato della TM T&D per il 2003, dato che la [OSCURATO:PERSONA] detiene il 50% della TM T&D. L’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto stato superiore rispetto a quello di cui alla decisione contestata. 91. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, qualora la Corte dovesse ritenere il metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] più adeguato rispetto a quello applicato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non avrebbe commesso un errore di diritto per avere respinto il motivo attinente a una violazione del principio della parità di trattamento. Alla Corte non spetta stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato il miglior metodo possibile, ma, piuttosto, se il metodo applicato sia stato legittimo. 3. Valutazione 92. Si deve rammentare che il principio di parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta. Tale principio esige, secondo una giurisprudenza consolidata, che situazioni simili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 47 ). 93. Per quanto riguarda le ammende, il principio della parità di trattamento si applica non solo all’importo finale, ma anche alle fasi intermedie come la ripartizione dei membri di un’intesa in categorie, al fine di attuare un trattamento differenziato ( 48 ). 94. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, per quanto attiene alla determinazione dell’importo dell’ammenda, non può essere operata, per effetto dell’applicazione di metodi di calcolo differenti, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad una stessa infrazione all’articolo 101 TFUE ( 49 ). A titolo di esempio, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 50 ), è stato dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in violazione del principio della parità di trattamento per aver escluso le vendite interne dal fatturato utilizzato per calcolare gli importi di partenza delle ammende. Poiché i membri di un cartello verticalmente integrati si trovavano in una situazione comparabile a quella dei membri di un cartello non integrati verticalmente, questi due tipi di imprese dovevano essere trattati in maniera uguale, vale a dire che le vendite interne dovevano essere incluse nel fatturato pertinente. Ciò in quanto l’esclusione delle vendite interne dal fatturato pertinente si sarebbe risolta nel favorire le imprese verticalmente integrate, riducendo il loro peso relativo nell’infrazione a danno delle imprese non integrate verticalmente. 95. Nella presente causa ritengo, diversamente da quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale non abbia violato il principio della parità di trattamento per aver considerato che l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] poteva calcolarsi sulla base dell’importo di partenza della TM T&D. 96. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dato che gli importi di partenza dei produttori europei erano stati calcolati a partire dai loro fatturati , il suo importo di partenza avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del fatturato della TM T&D, invece che sulla base dell’ importo di partenza della TM T&D. 97. Vero è che, nella decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato metodi differenti al fine di calcolare gli importi di partenza dei produttori europei e della [OSCURATO:PERSONA]. Gli importi di partenza dei produttori europei sono stati determinati, in primo luogo, calcolando le loro quote di mercato sulla base delle loro vendite di GIS nel 2003 e, in secondo luogo, inserendo ciascuna impresa nel relativo gruppo e imputando loro il corrispondente importo di partenza. Tale metodo è conforme alla Sezione 1, punto A, degli orientamenti del 1998. Invece, l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] è stato calcolato, in primo luogo, calcolando l’importo di partenza della TM T&D nel 2003 e, in secondo luogo, prendendo una quota dell’importo di partenza della TM T&D per il 2003 corrispondente alla quota della [OSCURATO:PERSONA] delle vendite registrate in proprio da quest’ultima e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2001. 98. Tuttavia, sottolineo che i produttori europei e la [OSCURATO:PERSONA] non si trovano nella medesima situazione, dato che i primi hanno realizzato vendite di GIS nel 2003, mentre la seconda no. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 114 della sentenza impugnata, che l’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere calcolata «esattamente allo stesso modo» dell’ammenda dei produttori europei. Ciò è riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 99. Inoltre, è chiaro, a mio parere, che il metodo applicato nella decisione controversa non ha dato luogo a un’idea del tutto sbagliata della posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato delle GIS ( 51 ). A tal proposito, rilevo che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso una quota dell’importo di partenza della TM T&D corrispondente alla quota della [OSCURATO:PERSONA] delle vendite realizzate da quest’ultima e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno precedente la costituzione della TM T&D, invece di prendere una quota dell’importo di partenza della TM T&D corrispondente alla quota di partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nella società comune (cioè il 50%). 100. Infine, mi sembra che vi siano meno differenze fra, da un lato, il metodo applicato nella decisione contestata per calcolare gli importi di partenza dei produttori europei e quello applicato per calcolare l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA], che, dall’altro lato, fra il metodo applicato nella decisione contestata per calcolare gli importi di partenza dei produttori europei e il metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare il proprio importo di partenza ( 52 ). 101. Nella decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’importo di partenza della TM T&D come determinato nella decisione del 2007. Tuttavia, lo stesso importo di partenza della TM T&D era stato calcolato sulla base del fatturato della TM T&D relativo al 2003. Pertanto, il metodo applicato nella decisione contestata per calcolare l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] utilizza, seppure indirettamente , il fatturato della TM T&D. 102. Il metodo alternativo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], a mio parere, non apporta un utilizzo più diretto del fatturato della TM T&D. Mentre il metodo della [OSCURATO:PERSONA] consiste nel prendere una quota dell’importo di partenza della TM T&D, il metodo della [OSCURATO:PERSONA] richiede il calcolo del suo fatturato teorico del 2003 e, su tale base, la sua quota di mercato teorica per il 2003. Dubito che tali passaggi ulteriori del metodo della [OSCURATO:PERSONA] consentano un utilizzo più diretto del fatturato della TM T&D per il 2003, o diano un’idea più corretta della posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato nel 2003. 103. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha spiegato perché il metodo alternativo da essa proposto era, secondo le parole usate dalla [OSCURATO:PERSONA], «meno idoneo» rispetto al metodo della [OSCURATO:PERSONA]. Al punto 128 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, «secondo la [OSCURATO:PERSONA], il metodo proposto dalla [[OSCURATO:PERSONA]] comporterebbe la scissione artificiale del fatturato della TM T&D, nonostante la sua qualità di entità distinta dai suoi azionisti, per determinare fatturati virtuali di questi ultimi». Come esposto sopra, applicare il metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato il calcolo del suo fatturato teorico per il 2003, cioè «la scissione artificiale» dell’effettivo fatturato della TM T&D per il 2003. 104. Pertanto la mia conclusione è che il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento per aver considerato che l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] poteva essere calcolato sulla base dell’importo di partenza della TM T&D. 105. Tale conclusione non è inficiata dall’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, come risultato del metodo di calcolo applicato nella decisione contestata, le è stato assegnato un importo di partenza superiore rispetto a quello di imprese di dimensioni paragonabili. 106. Secondo giurisprudenza consolidata, per verificare se una ripartizione dei membri di un’intesa in categorie sia conforme ai principi della parità di trattamento e di proporzionalità, la Corte, nell’ambito del suo controllo di legittimità dell’esercizio del potere discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in materia, deve limitarsi a controllare che tale ripartizione sia coerente e obiettivamente giustificata ( 53 ). 107. Nella presente causa, è vero che l’importo di partenza attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione contestata (EUR 10863199) non corrisponde ad alcuno degli importi di partenza corrispondenti ai gruppi individuati nella decisione del 2007 (EUR 17000000 per il terzo gruppo, in cui era stata inserita la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione del 2007, ed EUR 9000000 per il quarto gruppo, in cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di dover essere inserita) ( 54 ). 108. Tuttavia, poiché nella decisione contestata l’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA] era stato calcolato prendendo una quota dell’importo di partenza della TM T&D, il primo poteva non corrispondere ad alcuno degli importi di partenza nella decisione del 2007. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non deduce che, inserendo la TM T&D nel secondo gruppo e quindi attribuendole un importo di partenza di EUR 31000000, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento ( 55 ). 109. Per i motivi sin qui esposti, ritengo che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto. C. Sul terzo motivo d’impugnazione 1. Argomenti delle parti 110. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver ritenuto che, non riducendole l’ammenda in modo da riflettere la sua partecipazione relativa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia violato il principio della parità di trattamento. 111. [OSCURATO:PERSONA] argomenta che, mentre i produttori europei hanno partecipato sia all’intesa comune sia ai comportamenti collusivi nel SEE, i produttori giapponesi hanno preso parte solo alla prima. Pertanto, la partecipazione dei produttori giapponesi all’infrazione era meno grave rispetto a quella delle imprese europee. Di ciò si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione dell’importo di partenza della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver ritenuto, al punto 142 della sentenza impugnata, che il contributo della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione fosse «paragonabile a quello delle imprese europee», e che, trattando i produttori europei e giapponesi allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia violato il principio della parità di trattamento. 112. [OSCURATO:PERSONA] solleva un’eccezione di irricevibilità di tale terzo motivo d’impugnazione, non essendo stato dedotto dinanzi al Tribunale. 113. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il quinto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale verteva sulla violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la determinazione del suo grado di colpevolezza. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato nella sua risposta che il quinto motivo non riguardava la gravità del suo comportamento. Pertanto, il quinto motivo della [OSCURATO:PERSONA] è divenuto privo di contenuto, e difatti la [OSCURATO:PERSONA] lo ha abbandonato. Di conseguenza, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo d’impugnazione costituisce un nuovo gravame di diritto e, in quanto tale, è irricevibile. 114. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo d’impugnazione è irricevibile perché rimette in discussione una questione su cui si è formato il giudicato. 115. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, nella sentenza del 2011, il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che i produttori giapponesi avessero partecipato all’intesa comune e che si fosse verificata un’infrazione unica e complessa e che, in secondo luogo, la gravità del comportamento dei produttori giapponesi fosse paragonabile a quella dei produttori europei. Pertanto, la questione se il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sia stato meno grave rispetto a quello dei produttori europei, sollevata con il terzo motivo d’impugnazione, è coperta dal giudicato. 116. Qualora la Corte ritenesse che il terzo motivo d’impugnazione sia ricevibile, la [OSCURATO:PERSONA] ne chiede il rigetto. 117. [OSCURATO:PERSONA] sostiene a tal proposito che, quando un’impresa che partecipa solo in relazione ad alcuni elementi di un cartello è tuttavia cosciente del progetto complessivo che comprende tutti gli elementi del cartello, essa è responsabile per l’intera infrazione. 118. [OSCURATO:PERSONA] ribatte che il terzo motivo di impugnazione è ricevibile. In primo luogo, tale motivo non costituisce un nuovo gravame in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha rinunciato al quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, e il Tribunale si è pronunciato su tale motivo nella sentenza impugnata. In secondo luogo, il terzo motivo d’impugnazione non verte su una questione coperta dal giudicato, poiché con tale motivo si contesta l’importo dell’ammenda inflitta, non l’esistenza di un’infrazione unica e complessa, il che costituisce cosa giudicata. 2. Valutazione a) Ricevibilità 119. A mio parere, il terzo motivo d’impugnazione dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto con esso si afferma che l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere ridotto in modo da riflettere la sua limitata partecipazione all’infrazione, e tale questione è coperta dal giudicato. 120. Secondo giurisprudenza consolidata, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento degli strumenti di ricorso esperibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. L’autorità di cosa giudicata inerente ad una sentenza può ostare alla ricevibilità di un ricorso se quello che ha dato luogo alla sentenza in questione ha visto contrapposte le stesse parti, ha riguardato lo stesso oggetto ed è stato fondato sulla stessa causa. L’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi ( 56 ). 121. Rilevo che, nella decisione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che l’infrazione era composta da tre elementi: primo, l’«intesa comune» fra i produttori giapponesi e i produttori europei, in base alla quale i produttori giapponesi si impegnavano ad astenersi dall’entrare nei mercati nazionali dei produttori europei e i produttori europei dall’entrare nel mercato giapponese; secondo, l’accordo GQ, che stabiliva le regole di attribuzione dei progetti di GIS fra i produttori giapponesi ed europei in paesi diversi (in particolare) dal Giappone e dai mercati nazionali dei produttori europei; e, terzo, l’accordo EQ, ai sensi del quale i progetti di GIS attribuiti ai produttori europei venivano distribuiti fra questi. Tali accordi sono stati ritenuti costituire un’infrazione unica e complessa, piuttosto che varie violazioni ( 57 ). 122. Nella sentenza del 2011, il Tribunale ha confermato che tali accordi costituivano un’infrazione unica e complessa ( 58 ). Era irrilevante, al riguardo, che i produttori giapponesi non partecipassero agli atti collusivi nel SEE (essi non avevano firmato l’accordo EQ). Infatti, il ruolo passivo dei produttori giapponesi per quanto riguarda l’attribuzione dei progetti di GIS sul mercato del SEE costituiva una «condizione preliminare» per garantire che l’assegnazione dei progetti di GIS nel SEE potesse essere effettuata tra i soli produttori europei ( 59 ). In grado d’appello, la Corte ha confermato le conclusioni del Tribunale ( 60 ). 123. Con il terzo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che «il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver considerato che la [OSCURATO:PERSONA] europea, non riducendo l’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] in modo da riflettere la sua partecipazione relativa all’infrazione, non ha violato il principio della parità di trattamento». 124. Ritengo, in primo luogo, che con il terzo motivo d’impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] non contesti l’esistenza di un’infrazione unica e complessa. Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato di non contestare le conclusioni del Tribunale di cui al punto 141 della sentenza impugnata, secondo cui l’impegno dei produttori giapponesi a non entrare nel mercato del SEE (riprodotto dalla sentenza del 2011) costituiva una «condizione preliminare» per garantire che l’attribuzione dei progetti di GIS potesse essere effettuata tra i produttori europei secondo le regole concordate nell’accordo EQ. Riconoscere che l’impegno dei produttori giapponesi a non entrare nel mercato del SEE costituisce una condizione preliminare per gli atti collusivi nel SEE equivale a riconoscere che i due gruppi di accordi formano un’unità e devono essere considerati un’unica infrazione. 125. In secondo luogo, rilevo che con il terzo motivo d’impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’importo dell’ammenda inflittale dovrebbe essere ridotto, dato che essa non ha partecipato agli atti collusivi nel SEE. In altre parole, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che, sebbene gli atti collusivi nel SEE non costituiscano una distinta infrazione, sono un aspetto distinto di tale infrazione. Di conseguenza, a parere della [OSCURATO:PERSONA], la sua infrazione ha una natura meno grave rispetto a quella dei produttori europei, e ciò dovrebbe riflettersi nell’importo della sua ammenda. 126. Nella sentenza del 2011, il Tribunale ha dichiarato che la partecipazione dei produttori giapponesi agli accordi nel SEE «non era della stessa natura» di quella dei produttori europei (dato che la partecipazione dei produttori giapponesi consisteva in un’omissione di agire nel mercato del SEE, mentre la partecipazione dei produttori europei era attiva). Non vi erano tuttavia «differenze sostanziali» per quanto riguarda la gravità di questi due tipi di comportamento dato che, in particolare, l’impegno dei produttori giapponesi a non penetrare nel mercato del SEE costituiva una condizione preliminare per garantire che gli accordi nel SEE fossero eseguiti fra i produttori europei ( 61 ). Sottolineo che tali conclusioni del Tribunale erano la risposta alla domanda di annullamento o riduzione sostanziale dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]. 127. Pertanto, la questione se il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sia meno grave rispetto a quello dei produttori europei dato che non aveva partecipato agli accordi collusivi nel SEE era stata esaminata nella sentenza del 2011 ( 62 ). 128. Quanto alla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 120, rilevo che le parti del procedimento sfociato nella sentenza del 2011 erano le stesse del presente procedimento (la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]). I due procedimenti avevano la stessa base giuridica, vale a dire l’articolo 263 TFUE. Quanto all’oggetto, rilevo che la decisione di cui si chiede l’annullamento nel presente procedimento non è quella parzialmente annullata dalla sentenza del 2011. Tuttavia, eccezion fatta per il metodo di calcolo dell’ammenda, modificato al fine di ottemperare alla sentenza del 2011, il contenuto della decisione contestata è lo stesso di quello della decisione del 2007 ( 63 ). 129. Concludo che la questione se il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sia meno grave di quello dei produttori europei dato che non ha partecipato agli accordi collusivi nel SEE costituisce cosa giudicata. 130. Dovrei aggiungere che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], tale questione è stata sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale nel presente procedimento. Con il quinto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il principio della parità di trattamento per aver calcolato le ammende senza tenere conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato agli accordi relativi al mercato del SEE e che il suo comportamento era perciò meno grave di quello dei produttori europei ( 64 ). Nella replica dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rinunciato a tale gravame. In detta replica, essa ha dichiarato di aver «contestato che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di tenere conto del suo presunto contributo al cartello nella determinazione dell’ammenda». Pertanto, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il terzo motivo d’impugnazione costituisce un nuovo motivo di diritto non è corretta. 131. Concludo che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver respinto in quanto infondato il quinto motivo dedotto dinanzi ad esso dalla [OSCURATO:PERSONA]. A mio parere, avrebbe dovuto respingerlo in quanto irricevibile. Tuttavia, il dispositivo della sentenza impugnata resta fondato ( 65 ). 132. A fini di completezza, valuterò comunque brevemente se il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della parità di trattamento per aver calcolato l’importo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] senza considerare il fatto che questa non ha preso parte agli atti collusivi nel SEE. b) Nel merito 133. Per giurisprudenza consolidata, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e nel determinare l’ammenda ( 66 ). 134. Tuttavia, nella fattispecie, i produttori giapponesi, compresa la [OSCURATO:PERSONA], non hanno partecipato all’attribuzione dei progetti di GIS nel SEE, perché si erano impegnati a non penetrare nel mercato SEE . Pertanto, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato a tale aspetto dell’infrazione non è indicativa del fatto che il comportamento fosse meno grave di quello dei produttori europei. Tale circostanza è una mera conseguenza della sua partecipazione all’«intesa comune» in forza della quale i produttori giapponesi hanno concordato di non penetrare nel mercato del SEE. 135. Concludo che la Corte, qualora dovesse ritenere il terzo motivo d’impugnazione ricevibile, dovrebbe respingerlo in quanto infondato. VI. Sulle spese 136. Ai sensi degli articoli 138 e 184 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ritengo che l’impugnazione debba essere respinta e, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere condannata alle spese della [OSCURATO:PERSONA]. VII. Conclusione 137. Propongo pertanto alla Corte di: — respingere l’impugnazione; — condannare la [OSCURATO:PERSONA]. alle spese della [OSCURATO:PERSONA] europea. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Sentenza del 19 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑404/12 , EU:T:2016:18 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 3 ) Decisione C(2012) 4381 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2012, che modifica la decisione C(2006) 6762 def., del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 [TFUE]) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella parte in cui è stata indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — Ammende). ( 4 ) Regolamento del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione C(2006) 6762 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas). ( 6 ) Sentenza del 12 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑113/07 , EU:T:2011:343 (in prosieguo: la «sentenza del 2011»). L’impugnazione proposta contro la sentenza del 2011 è stata respinta dalla Corte con sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens/[OSCURATO:PERSONA], C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P , EU:C:2013:866 (in prosieguo: la «sentenza del 2013»). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ). ( 8 ) Orientamenti del 1998 della [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA ( GU 1998, C 9, pag. 3 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»). ( 9 ) V. considerando 324, 326 e 332 della decisione del 2007. ( 10 ) V. considerando 61, 324, 326, 332, 405, 407, 428 e 429 della decisione del 2007. ( 11 ) V. supra, paragrafi 18 e 20. ( 12 ) Punti da 280 a 297 della sentenza del 2011. Con un’altra sentenza, il Tribunale ha annullato l’articolo 2, lettere g) e h), della decisione del 2007 nella parte che riguardava la [OSCURATO:PERSONA] (l’articolo 2, lettera g), imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 113925000) (sentenza del 12 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T 133/07 , EU:T:2011:345 , punti da 264 a 282 ). Il motivo di annullamento era lo stesso della sentenza del 2011. ( 13 ) La decisione contestata ha altresì modificato l’articolo 2, lettera g), della decisione del 2007 nel senso di ritenere la [OSCURATO:PERSONA] unica responsabile per un importo di EUR 74817000. ( 14 ) V. paragrafo 22 supra e paragrafi 79 e 80 infra. ( 15 ) Sentenze del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P , EU:C:2002:582 (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), punto 73; del 1o luglio 2009, ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑24/07 , EU:T:2009:236 (in prosieguo: la «sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]»), punto 232; del 25 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑66/01 , EU:T:2010:255 , punto 125 ; del 27 giugno 2012, Bolloré/[OSCURATO:PERSONA], T‑372/10 , EU:T:2012:325 (in prosieguo: la «sentenza Bolloré»), punto 74, e del 9 dicembre 2014, Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], T‑70/10 , EU:T:2014:1031 , punto 133 . ( 16 ) Sentenza del 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94 , EU:T:1999:80 , punto 184 ). ( 17 ) V. sentenza del 2011, punti da 286 a 293. Dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato le conclusioni del Tribunale di cui ai predetti punti. Soltanto la Siemens, un produttore europeo, lo ha fatto, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare il 2001 come anno di riferimento anche per i produttori europei (sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens/[OSCURATO:PERSONA], C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P , EU:C:2013:866 , punti da 29 a 31 , da 271 a 276 e da 285 a 296). ( 18 ) Citata alla nota 15, punto 233. ( 19 ) Citata alla nota 15, punto 75. ( 20 ) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] fu parzialmente annullata perché l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di imputare alla ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per il comportamento della sua controllata [OSCURATO:PERSONA] non era stata menzionata nella comunicazione degli addebiti inviata alla ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] (sentenze del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑45/98 e T‑47/98 , EU:T:2001:288 , punti da 58 a 68 , e del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑65/02 P e C‑73/02 P , EU:C:2005:454 , punti da 80 a 97 ); nonché per il motivo che l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di ritenere responsabile la Bolloré, non solo per il comportamento della sua controllata Copigraph, ma anche per il suo coinvolgimento diretto nel cartello, non era stata menzionata nella comunicazione degli addebiti (sentenze del 26 aprile 2007Bolloré/[OSCURATO:PERSONA], T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T136/02 , EU:T:2007:115 , punto 79 , e del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P , EU:C:2009:500 , punti 44 e 45 ). ( 21 ) Citata alla nota 15, punti da 74 a 76. ( 22 ) Sentenza del 15 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a., C‑137/92 P, punti da 74 a 78. ( 23 ) Sentenza del 29 giugno 1995, ICI/[OSCURATO:PERSONA], T‑37/91 (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), punti da 90 a 93. ( 24 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 . La causa è pendente dinanzi alla Corte. ( 25 ) Sentenza del 25 ottobre 2007, SP/[OSCURATO:PERSONA], T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03 , EU:T:2007:317 , punto 120 . ( 26 ) Sentenza del 9 dicembre 2014, Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], T‑70/10 , EU:T:2014:1031 (in prosieguo: la «sentenza Feralpi»), punti da 128 a 142. ( 27 ) Regolamento CEE del Consiglio [del 6 febbraio 1962]: Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 e 82 CE] ( GU 1962 n. 13, pag. 204 ). Il regolamento n. 17 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1/2003 a partire dal 1 o maggio 2004. ( 28 ) Con l’eccezione della consultazione del Comitato consultivo (conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 , paragrafo 31 ). ( 29 ) Prima dell’annullamento della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato alcuni atti procedurali ai sensi del regolamento n. 17 (ha emesso una comunicazione degli addebiti supplementare e ha tenuto una seconda audizione alla presenza dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri). Tuttavia, in generale, gli aspetti sostanziali del caso non erano stati esaminati, né nella comunicazione degli addebiti supplementare, né nella seconda audizione (conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 , paragrafi 40 e 41 ). ( 30 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 , paragrafo 47 . ( 31 ) Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA], del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma [degli articoli 101 e 102 TFUE] ( GU 1998, L 354, pag. 18 ). ( 32 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 , paragrafo 49 . ( 33 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl dell’8 dicembre 2016 nella causa Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/15 P , EU:C:2016:940 , paragrafi da 54 a 60 . ( 34 ) Come evidenziato dal Tribunale, secondo costante giurisprudenza, le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore (sentenza del 9 dicembre 2014, Feralpi/[OSCURATO:PERSONA], T‑70/10 , EU:T:2014:1031 , punto 117 ). ( 35 ) Eccezion fatta per l’iniziale domanda di immunità citata al precedente punto 11, presentata oralmente il 3 marzo 2004 e accolta il 15 aprile 2004, cioè prima che i regolamenti n. 1/2003 e n. 773/2004 divenissero applicabili il 1 o maggio 2004. Gli accertamenti sono stati pertanto effettuati sotto la vigenza dei predetti regolamenti, l’11 e il 12 maggio 2004. ( 36 ) Devo precisare che l’importo addizionale è stato calcolato come segue: l’ammenda inflitta solidalmente alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di attività della TM T&D, cioè per il periodo intercorrente fra il 1 o ottobre 2002 e l’11 maggio 2004, è stata moltiplicata per il coefficiente di dissuasione della [OSCURATO:PERSONA] e l’importo risultante da tale operazione, detratto l’importo dell’ammenda inflitta solidalmente, è stato addebitato alla sola [OSCURATO:PERSONA]. ( 37 ) Sentenze del 15 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03 , EU:T:2005:220 , punti da 139 a 141 ; del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02P , EU:C:2005:408 ; EU:C:2005:408 , punto 439 , e del 9 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑511/06 P , EU:C:2009:433 , punti 68 e 69 . ( 38 ) Sentenza del 13 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑42/07 , EU:T:2011:357 , punti 148 e 149 . ( 39 ) Sentenza del 12 luglio 2011, Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑112/07 , EU:T:2011:342 , punto 350 . A tal proposito, v. Bernardeau, L., e Christienne, J.-P., Les amendes en droit de la concurrence. Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union , Larcier, 2013, paragrafo I.183. ( 40 ) Rilevo che al punto 415 della comunicazione degli addebiti del 2006 si legge che «la [OSCURATO:PERSONA] propone di determinare eventuali ammende a un livello sufficiente a garantire la dissuasività» e che il punto 414 fa riferimento, in relazione al trattamento differenziato, «all’importanza di ciascuna impresa nel settore delle GIS e all’impatto della loro condotta lesiva (…) sulla concorrenza». Inoltre, il punto 32 della lettera di esposizione dei fatti indica che «la [OSCURATO:PERSONA] intende tenere conto dei fatturati totali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per garantire un sufficiente effetto dissuasivo». ( 41 ) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE ( GU 2001, C 308, pag. 6 , in prosieguo: la «comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche»). ( 42 ) Punto 85 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche. V. anche punto 7 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche. ( 43 ) Punti da 109 a 111 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle migliori pratiche. ( 44 ) Sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/[OSCURATO:PERSONA], C‑352/09 P , EU:C:2011:191 , punto 136 , e conclusioni dell’avvocato generale Sharpston del 19 gennaio 2016 nella causa [OSCURATO:PERSONA]/McBride e a., C‑361/14 P , EU:C:2016:25 , paragrafo 78 . ( 45 ) Considerando da 57 a 63 della decisione contestata. ( 46 ) V. paragrafo 80 supra. ( 47 ) Sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑580/12 P , EU:C:2014:2363 (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), punto 51. ( 48 ) Sentenza del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA], T‑192/06 , EU:T:2011:278 , punto 83 . ( 49 ) Sentenze del 9 marzo 2017, Samsung SDI e Samsung SDI (Malaysia)/[OSCURATO:PERSONA], C‑615/15 P , EU:C:2017:190 , punto 40 ; del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑580/12 P , EU:C:2014:2363 , punto 62 ; del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P , EU:C:2012:479 , punto 58 , e del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA], T‑192/06 , EU:T:2011:278 , punto 83 . ( 50 ) Sentenza citata alla nota 47, punti 62 e 63. ( 51 ) V. sentenza del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA], T‑192/06 , EU:T:2011:278 , punto 97 . ( 52 ) V. paragrafo 82 supra. ( 53 ) Sentenza del 16 giugno 2011, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA], T‑192/06 , EU:T:2011:278 , punto 84 . V. anche paragrafo 93 delle presenti conclusioni. ( 54 ) V. considerando 490 della decisione del 2007. ( 55 ) Dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’importo di partenza attribuito alla TM T&D in relazione all’obbligo di motivazione della [OSCURATO:PERSONA], non in relazione al principio della parità di trattamento. ( 56 ) Sentenza del 25 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑66/01 , EU:T:2010:255 , punti da 196 a 198 . ( 57 ) Considerando da 265 a 299 della decisione controversa. ( 58 ) Punto 229 della sentenza del 2011. ( 59 ) Punto 222 della sentenza del 2011. ( 60 ) Punti da 241 a 256 della sentenza del 2013. ( 61 ) Punti da 260 a 262 della sentenza del 2011. ( 62 ) La sentenza del 2013 non affrontava la questione della gravità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. ( 63 ) V. sentenza del 25 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑66/01 , EU:T:2010:255 , punti 207 e 208 ; e v. considerando 37 della decisione controversa. ( 64 ) Nell’atto introduttivo dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che «la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento in quanto non ha tenuto conto, nella determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA], del fatto che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] (presunta partecipazione all’intesa comune) era di diversa entità, per quanto riguarda la gravità e la colpevolezza, rispetto al comportamento dei produttori europei di GIS, i quali hanno partecipato sia all’intesa comune sia ad altri cartelli vietati nel mercato SEE». ( 65 ) V. paragrafo 75 supra. ( 66 ) Sentenza dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑49/92 P , EU:C:1999:356 , punto 90 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris