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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33175/2025

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a seguente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; con l’intervento del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in data 24 ottobre 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Parma indata 7 novembre 2023, dichiarava non doversi procedere nei confronti di GrazianoHusovic in ordine al reato sub e) per essere il reatoestinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta in mesi cinque di reclusione, con conferma nel resto.

Il Tribunale di Parma con sentenza del 7 novembre 2023 aveva dichiarato la penale responsabilità di AdrianoHusovic per il reato di cui all’art. 424 , comma secondo , cod . pen . commesso in danno del fratello [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione con pena sospesa; aveva altresì condannato GrazianoHusovic alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati di tentate lesioni aggravate dall’uso di un’arma in danno di YadrankaAhmetovic e per il porto dell’oggetto atto ad offendere e concretamente utilizzato per porre in essere detto tentativo.

I fatti erano così ricostruiti dai giudici di merito.

In data 19 febbraio 2019 un incendio aveva interessato la casa mobile in lamiera di [OSCURATO:PERSONA] posta all’interno di un campo nomadi; la persona offesa aveva riconosciuto nelfratello [OSCURATO:PERSONA] il respon s abi l e ; egli, dopo a v ere speronato con l’a u to la casa, aveva lanciato un qualcosa verso la finestra e,a qu e l punto , era sc a turito l ’ i ncendio .

Qualche mese dopo [OSCURATO:PERSONA], moglie di AdrianoHusovic, aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine inquanto era stata minacciata con un paio di forbici dal cognato GrazianoHusovic; l’uomo si era avvicinato al camper dove la donna viveva, vi si era introdotto e aveva tentato di colpirla con le forbici.

Il giorno prima l’uomo si era avvicinato al camper e aveva danneggiato con un cric i finestrini e il parabrezza; a sua volta G raziano riferiva c h e il fratello Adr ia no gli aveva danneggiato il furgone utilizzando una mazza da baseball. 2.1 Avverso detta sentenza propone ricorso GrazianoHusovic tramite il difensore di fiducia,censurando, con un unico motivo di doglianza, l’entità del trattamento sanzionatorio nonché la mancataconcessione dei benefici richiesti. 2.2 Con ricorso proposto a mezzo del difensore di fiducia AdrianoHusovic impugna l’indicata sentenzadeducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt.12, 192, commi 3 e 4, 197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2. lett. b), cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione.

Lamenta il difensore del ricorrente che l’affermazione di penale responsabilità s i a fondata, nella specie,sulle dichiarazioni del fratello, il quale, oltre ad essere persona offesa, era anche imputato di reato collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., sicché le sue dichiarazioni, ai sensi dell’art. 192 comma 3 cod.proc. pen.,avrebbero dovuto essere valutate unitamente agli altrielementi di prova c he ne conferma va no l’attendibilità.

Pertanto, trattandosi di fatti commessi in danno reciproco gli uni degli altri, la penale responsabilità dell’imputato non avrebbe potuto essere affermata solo in base alle dichiarazionidell’imputato di reato collegato, in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro.

Entrambi i giudici di merito, poi, pur avendo rilevato le contraddizioni nel racconto della personaoffesa circa la dinamica del fatto, i n ragione della pl u ralità di fatti di reciproca aggressione,avevano ritenuto spiegabili e non indicative di mendacio o scarsa attendibilità le inesattezzerilevate nel racconto.

Faceva, poi, richiamo il ricorrente ai principi intema di valutazione frazi onata delle dichiarazioni che impongono di esplicitare le ragioni per le quali è stata ritenuta credibile solo una parte del racconto.

3. Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di AdrianoHusovic. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato , oltre che del tutto aspecifico.

Il ricorrente, che in appello aveva chiesto la concessione delle attenuanti generiche e una rivisitazione in favorem del trattamento sanzionatorio, sollecita ancora una volta la concessione dei benefici di legge, in maniera del tutto generica, senza confrontarsi con le argomentazioni utilizzate nell’impugnato provvedimento a fonda mento de l rigetto dell’istanza.

Il Tribunale, nel non concedere le circostanze attenuanti, avevasottolineato l’assenza di elementi positivamente valutabili, nonché la circostanza che l’imputato fosse in detenzione per altra causa, oltre ad essere gravato da numerosi precedenti penali.

Tale motivazione è del tutto corretta, in ragione del principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01).

L’impugnato provvedimento ha ribadito tali conclusioni, rilevando la gratuità ed estemporaneità dell’aggressione, non portata a conseguenze peggiori solo grazia alla pronta reazione della persona offesa.

Il ricorrente oppone a tali legittime e consistenti argomentazioni una generica doglianza di inadeguatezza, non altrimenti specificata e che dunque confina il ricorso nell’alveo della inammissibilità.

2. Il ricorso di AdrianoHusovic è infondato. 2.1 Il ricorrente ritiene che fra i reati contestati agli im putati suss i sta una con n essione ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per essere stati commessi gli uni in dan no degli altri.

Questa Corte ha affermato che il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397 - 01).

Il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficaciaprobatoria in relazione ad una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte. (Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, Rv. 252006 - 01).

Detta connessione probatoria deve riferirsi ad elementi oggettivi del fatto o delle circostanze ad esso riferibili, di modo che l'accertamento dell'uno sia destinato ad influire su quello degli altri, non potendosi fare discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede (cfr., Sez. 3, n. 23894 del 07/06/2006, Nastasi, Rv. 234423 - 01; Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009, Sganzerla, Rv. 244491 - 01).

Nel caso in esame è evidente come non si rientri nel caso di connessione probatoria poiché i fatti contestati sono differenti, commessi in circostanze diverse e la cui prova non è unitaria; unico elemento di collegamento che, però, non costituisce la richiesta connessione, è il fatto che l’imputato di un fatto sia il marito della persona offesa dell’altro.

In ogni caso la reciprocità delle offese richiede che le stesse siano collocate nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, condizione che nello specifico non sussiste.

Ecco, dunque, che la valutazione operata nel provvedimento impugnato circa le dichiarazioni della persona offesa è corretta, poiché, non sussistendo la invocata connessione probatoria, non operano neppure i meccanismi rafforzativi di una prova ritenuta intrinsecamente debole di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 2.2 Circa, poi, la doglianza relativa alla valutazione della testimonianza della persona offesa, la stessa è infondata.

In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Sez. 2, n. 10193 del 13/02/2024, Petrone, Rv. 286139 - 01).

Essendo così definito il principio di scindibilità della prova, è evidente che non si verte nel caso di valutazione frazionata della stessa, ma di una v a lutaz i on e di complessiva attendibilità, espressa in maniera unitaria, motivata, circa le ragioni per le quali certi aspetti di fatto –secondari - del racco n to s i ano stat i riferirti in m an iera differente nel corso del tempo.

In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01) Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01).

L’impugnato provvedimento ha espresso un generale giudizio di attendibilità della fonte dichiarativa costituita dal portato conoscitivo di [OSCURATO:PERSONA] , l a cui adeguata motivazione e assenza di aporie logiche sottraggono tale valutazione ad u na possibile censura di legittimità.

Secondo i giudici di merito la versione resa dalla persona offesa ha trovato riscontro in elementi di fatto, quale, ad esempio, la circostanzache la casa mobile fosse effettivamente stataspostata da basamento originario in ragione dello speronamento ad opera del fratello, avvenuto immediatamente prima di appiccare fuoco.

La Corte– alle critiche mosse con l’ impugnazione alla credibilità del racconto della persona offesa– ha oppo sto una ragionevole chi ave di lettur a d e lle discrasie ric o struttive , riconducibile alla pluralità di episodi di tensione e/o aggressione consumatisi fra le parti, suscettibile di indurreil dichiarante ad una cer ta imprecisione nella narrazione, senza, tuttavia, infirmare il nucleo fondamentale del racconto.

3. Per le ragioni sopra esposte,il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma, ritenuta congrua, di euro 3000 alla cassa delle ammende; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; con l’intervento del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in data 24 ottobre 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Parma indata 7 novembre 2023, dichiarava non doversi procedere nei confronti di GrazianoHusovic in ordine al reato sub e) per essere il reatoestinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta in mesi cinque di reclusione, con conferma nel resto. Il Tribunale di Parma con sentenza del 7 novembre 2023 aveva dichiarato la penale responsabilità di AdrianoHusovic per il reato di cui all’art. 424 , comma secondo , cod . pen . commesso in danno del fratello [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione con pena sospesa; aveva altresì condannato GrazianoHusovic alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati di tentate lesioni aggravate dall’uso di un’arma in danno di YadrankaAhmetovic e per il porto dell’oggetto atto ad offendere e concretamente utilizzato per porre in essere detto tentativo. I fatti erano così ricostruiti dai giudici di merito. In data 19 febbraio 2019 un incendio aveva interessato la casa mobile in lamiera di [OSCURATO:PERSONA] posta all’interno di un campo nomadi; la persona offesa aveva riconosciuto nelfratello [OSCURATO:PERSONA] il respon s abi l e ; egli, dopo a v ere speronato con l’a u to la casa, aveva lanciato un qualcosa verso la finestra e,a qu e l punto , era sc a turito l ’ i ncendio . Qualche mese dopo [OSCURATO:PERSONA], moglie di AdrianoHusovic, aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine inquanto era stata minacciata con un paio di forbici dal cognato GrazianoHusovic; l’uomo si era avvicinato al camper dove la donna viveva, vi si era introdotto e aveva tentato di colpirla con le forbici. Il giorno prima l’uomo si era avvicinato al camper e aveva danneggiato con un cric i finestrini e il parabrezza; a sua volta G raziano riferiva c h e il fratello Adr ia no gli aveva danneggiato il furgone utilizzando una mazza da baseball. 2.1 Avverso detta sentenza propone ricorso GrazianoHusovic tramite il difensore di fiducia,censurando, con un unico motivo di doglianza, l’entità del trattamento sanzionatorio nonché la mancataconcessione dei benefici richiesti. 2.2 Con ricorso proposto a mezzo del difensore di fiducia AdrianoHusovic impugna l’indicata sentenzadeducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt.12, 192, commi 3 e 4, 197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2. lett. b), cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione. Lamenta il difensore del ricorrente che l’affermazione di penale responsabilità s i a fondata, nella specie,sulle dichiarazioni del fratello, il quale, oltre ad essere persona offesa, era anche imputato di reato collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., sicché le sue dichiarazioni, ai sensi dell’art. 192 comma 3 cod.proc. pen.,avrebbero dovuto essere valutate unitamente agli altrielementi di prova c he ne conferma va no l’attendibilità. Pertanto, trattandosi di fatti commessi in danno reciproco gli uni degli altri, la penale responsabilità dell’imputato non avrebbe potuto essere affermata solo in base alle dichiarazionidell’imputato di reato collegato, in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro. Entrambi i giudici di merito, poi, pur avendo rilevato le contraddizioni nel racconto della personaoffesa circa la dinamica del fatto, i n ragione della pl u ralità di fatti di reciproca aggressione,avevano ritenuto spiegabili e non indicative di mendacio o scarsa attendibilità le inesattezzerilevate nel racconto. Faceva, poi, richiamo il ricorrente ai principi intema di valutazione frazi onata delle dichiarazioni che impongono di esplicitare le ragioni per le quali è stata ritenuta credibile solo una parte del racconto. 3. Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di AdrianoHusovic. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato , oltre che del tutto aspecifico. Il ricorrente, che in appello aveva chiesto la concessione delle attenuanti generiche e una rivisitazione in favorem del trattamento sanzionatorio, sollecita ancora una volta la concessione dei benefici di legge, in maniera del tutto generica, senza confrontarsi con le argomentazioni utilizzate nell’impugnato provvedimento a fonda mento de l rigetto dell’istanza. Il Tribunale, nel non concedere le circostanze attenuanti, avevasottolineato l’assenza di elementi positivamente valutabili, nonché la circostanza che l’imputato fosse in detenzione per altra causa, oltre ad essere gravato da numerosi precedenti penali. Tale motivazione è del tutto corretta, in ragione del principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). L’impugnato provvedimento ha ribadito tali conclusioni, rilevando la gratuità ed estemporaneità dell’aggressione, non portata a conseguenze peggiori solo grazia alla pronta reazione della persona offesa. Il ricorrente oppone a tali legittime e consistenti argomentazioni una generica doglianza di inadeguatezza, non altrimenti specificata e che dunque confina il ricorso nell’alveo della inammissibilità. 2. Il ricorso di AdrianoHusovic è infondato. 2.1 Il ricorrente ritiene che fra i reati contestati agli im putati suss i sta una con n essione ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per essere stati commessi gli uni in dan no degli altri. Questa Corte ha affermato che il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397 - 01). Il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficaciaprobatoria in relazione ad una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte. (Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, Rv. 252006 - 01). Detta connessione probatoria deve riferirsi ad elementi oggettivi del fatto o delle circostanze ad esso riferibili, di modo che l'accertamento dell'uno sia destinato ad influire su quello degli altri, non potendosi fare discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede (cfr., Sez. 3, n. 23894 del 07/06/2006, Nastasi, Rv. 234423 - 01; Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009, Sganzerla, Rv. 244491 - 01). Nel caso in esame è evidente come non si rientri nel caso di connessione probatoria poiché i fatti contestati sono differenti, commessi in circostanze diverse e la cui prova non è unitaria; unico elemento di collegamento che, però, non costituisce la richiesta connessione, è il fatto che l’imputato di un fatto sia il marito della persona offesa dell’altro. In ogni caso la reciprocità delle offese richiede che le stesse siano collocate nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, condizione che nello specifico non sussiste. Ecco, dunque, che la valutazione operata nel provvedimento impugnato circa le dichiarazioni della persona offesa è corretta, poiché, non sussistendo la invocata connessione probatoria, non operano neppure i meccanismi rafforzativi di una prova ritenuta intrinsecamente debole di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 2.2 Circa, poi, la doglianza relativa alla valutazione della testimonianza della persona offesa, la stessa è infondata. In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Sez. 2, n. 10193 del 13/02/2024, Petrone, Rv. 286139 - 01). Essendo così definito il principio di scindibilità della prova, è evidente che non si verte nel caso di valutazione frazionata della stessa, ma di una v a lutaz i on e di complessiva attendibilità, espressa in maniera unitaria, motivata, circa le ragioni per le quali certi aspetti di fatto –secondari - del racco n to s i ano stat i riferirti in m an iera differente nel corso del tempo. In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01) Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). L’impugnato provvedimento ha espresso un generale giudizio di attendibilità della fonte dichiarativa costituita dal portato conoscitivo di [OSCURATO:PERSONA] , l a cui adeguata motivazione e assenza di aporie logiche sottraggono tale valutazione ad u na possibile censura di legittimità. Secondo i giudici di merito la versione resa dalla persona offesa ha trovato riscontro in elementi di fatto, quale, ad esempio, la circostanzache la casa mobile fosse effettivamente stataspostata da basamento originario in ragione dello speronamento ad opera del fratello, avvenuto immediatamente prima di appiccare fuoco. La Corte– alle critiche mosse con l’ impugnazione alla credibilità del racconto della persona offesa– ha oppo sto una ragionevole chi ave di lettur a d e lle discrasie ric o struttive , riconducibile alla pluralità di episodi di tensione e/o aggressione consumatisi fra le parti, suscettibile di indurreil dichiarante ad una cer ta imprecisione nella narrazione, senza, tuttavia, infirmare il nucleo fondamentale del racconto. 3. Per le ragioni sopra esposte,il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma, ritenuta congrua, di euro 3000 alla cassa delle ammende; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese proc
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