CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PGY-che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare, ex artt. 47 ter Ord. pen. e 16 nonies D.L. 8/1991 avanzata da Francesco MORINO, collaboratore di giustizia, detenuto in espiazione della residua pena di dieci anni, sei mesi e due giorni di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale di Napoli il 22/01/2021, con decorrenza dal 12/02/2017 e scadenza pena al 30/01/2026. 1.1. Il Tribunale ha in particolare evidenziato che: - l'istante è stato sottoposto a programma speciale di protezione con delibera del 5 settembre 2018; - la [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto del significativo apporto conoscitivo fornito dal Morino con riguardo all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina, avendo egli fornito dichiarazioni auto ed etero accusatorie rivelatesi coerenti e lineari e riscontrate in sede processuale; egli ha anche fornito informazioni utili ad individuare responsabili e movente di un omicidio di camorra avvenuto nel 2006 in relazione al quale sono state riaperte le indagini; - la PNA, pur tenendo conto della relazione di sintesi dell'istituto di detenzione positiva e della fruizione di numerosi permessi premio dall'aprile 2021, ha tuttavia dato parere contrario in ordine alla concessione al MORINO della detenzione domiciliare, speciale in considerazione della irregolarità della condotta carceraria dello stesso connotata da numerose ammonizioni fino al marzo 2021 e della mancanza di comportamenti sintomatici attestanti da parte del medesimo il ripudio dei disvalori di riferimento del passato; - nella relazione di sintesi della casa circondariale di Prato, datata 29 novembre 2022, si dà atto del percorso positivo intrapreso dal MIORINO, ma si evidenzia come la revisione critica si sia limitata all'ammissione di responsabilità rispetto ai reati per cui è stato condannato. I giudici di merito hanno, conclusivamente, ritenuto ancora carenti i risultati trattamentali ottenuti e insufficiente il percorso di rielaborazione intrapreso dal detenuto. Hanno in particolare osservato che, in considerazione della fase iniziale del percorso di revisione critica del suo vissuto criminale, limitato all'ammissione dei fatti per i quali è stato condannato, e della mancanza di elementi sintomatici della definitiva rottura con il contesto criminale e del ripudio dei valori cui ha conformato la sua vita precedente, la domanda di detenzione di domiciliare avanzata da Francesco MORINO non potesse trovare accoglimento.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Francesco MORINO, per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto contraddittorietà e/o carenza della motivazione di rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare. La difesa ha messo in evidenza l'assenza di elementi negativi da cui il Tribunale avrebbe potuto desumere dati idonei a formulare un giudizio prognostico sfavorevole al ricorrente. Piuttosto, tutti gli elementi emersi nel corso del procedimento avrebbero dovuto essere ritenuti idonei alla formulazione di un giudizio positivo. In tal senso depongono l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto famigliare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. Il Tribunale, pur prendendo atto di numerosi elementi favorevoli (tra cui il parere positivo della struttura carceraria ove il MORINO è ristretto, la valenza della collaborazione intervenuta ben quattro anni fa, il totale distacco da ambienti criminali, la coesione con nucleo famigliare - dal momento che sia la moglie che la sorella ed il cognato hanno collaborato con la giustizia-, la usufruizione di ben dieci permessi premio, il fine pena di soli tre anni), si è poi basata, per respingere l'istanza, sul parere contrario della [OSCURATO:PERSONA], il cui compito tuttavia non dovrebbe essere quello di valutare il ravvedimento in carcere„ bensì solo quello di valutare la collaborazione del detenuto che in questo caso è stata rilevante e significativa. Evidenzia poi la difesa ricorrente come il Tribunale pretenda dal MORINO <un'elevazione impossibile, una valutazione antropologica del proprio vissuto, un'elaborazione del pensiero autocritico che il Morino„ visto le poche risorse culturali e sociali di base non avrà (forse) mai>. 3.2. Con il secondo motivo ha eccepito i vizi di contraddittorietà e/ carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del ravvedimento. Si lamenta che, a fronte di un'osservazione specifica dalla quale sono emersi elementi positivi legati al percorso personale del condannato, il Tribunale ha contrapposto un giudizio negativo fondato su <personali convinzioni>, sganciate dalla situazione reale e dalle attuali risultanze che avrebbero dovuto condurre invece all'accoglimento dell'istanza. In sostanza, il Tribunale ha erroneamente utilizzato, per decidere, i criteri di valutazione necessari per la concessione del diverso istituto della liberazione condizionale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei collaboratori di giustizia alle misure alterative, ha costantemente ritenuto che, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, occorre, comunque, che il giudice verifichi l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto (Sez. 1, n. 36141 del 30/06/2004, Dell'Arte, Rv. 229581). A tal fine, si è rilevato, in specie, che l'istituto disciplinato dall'art. 16-nonies dl. n. 8 del 1991 non è applicabile indiscriminatamente, giacché presuppone l'espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto che si apre alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, fondato sulla «condotta complessiva del collaboratore di giustizia [...]» e sul convincimento che l'azione rieducativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita anteatta (Sez. 1, n. 9887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pepe, Rv. 236548; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, Russo, Rv. 253833; Sez. 1, n. 3422 del 14/01/2009, Diana, Rv. 242559). Il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. n. 8/1991 non può, di conseguenza, essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla «sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede «la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza» (cfr. Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671). La condotta collaborativa, anche se indicativa di una revisione critica, non deve, quindi, essere tenuta presente da sola, ma va sempre posta in relazione ad altri determinanti parametri, come la gravità dei reati in espiazione (Sez. 1, n. 1960 del 03/04/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210421; Sez. 1, n. 8721 del 03/12/2003 dep. 2004, Garofalo, Rv. 228002), il percorso di ravvedimento compiuto e la fruizione di margini di libertà da cui possa desumersi un effettivo seppure iniziale reinserimento sociale.2. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in esame non si sia conformato ai richiamati canoni ermeneutici ed abbia, comunque, seguito un percorso motivazionale illogico. Gli atti acquisiti a seguito della proposizione dell'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare attestano concordemente che il Morino ha avviato, sin dal 2018, un percorso di collaborazione con l'autorità e che durante la condizione detentiva ha intrapreso un percorso che lo ha portato, secondo quanto attestato dagli operatori, ad una stabile revisione critica della propria storia deviante tanto da giustificare la fruizione di numerosi (dieci) permessi premio. La relazione di sintesi dell'istituto carcerario di Prato, ove il Morino è ristretto, aveva espresso parere favorevole alla concessione della detenzione domiciliare, in considerazione dell'avvio di un percorso di revisione critica, dell'apertura al beneficio premiale e della delicata situazione famigliare. ()v % V g,ii_P,AU0 arb jungg Aniutifcg-i/ Cionondinneno il Tribunale di sorveglianz5a a ngettato l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare, valorizzando, in senso ostativo, l'assenza di < elementi che consentano di formulare una prognosi in ordine al ravvedimento dell'istante>, considerata altresì la fase iniziale del percorso d'i revisione critica limitata alla ammissione dei fatti per cui Morino è stato condannato. La valutazione del Tribunale appare quindi frutto di una parziale considerazione delle evidenze disponibili e, in particolare, ignora l'evoluzione della personalità del condannato durante l'ultimo periodo di detenzione in cui si è reso protagonista, secondo quanto attestato dagli operatori, di una maturazione che lo ha condotto a rivedere le passate scelte devianti; omette di considerare la personalità del condannato, valorizzando in senso negativo alcune irregolarità carcerarie (mai più poste in essere comunque dal maggio 2021), valutate tuttavia dall'esperta psicologa come segnali di immaturità. 2. Coglie nel segno anche la seconda censura mossa dal ricorrente al provvedimento impugnato: va infatti ricordato come, per la detenzione domiciliare ai collaboratori di giustizia ex art. 16-nonies cit. necessiti soltanto la ragionevole probabilità di ravvedimento, non il sicuro ravvedimento che occorre per la liberazione condizionale. Come è stato affermato da questa Corte <con riferimento al complesso dei benefici penitenziari, rispetto ai quali la sussistenza del ravvedimento è una condizione, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi, di qualsivoglia natura, ulteriori rispetto alla prestazione della collaborazione, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257671); ma, per la concessione della liberazione condizionale, occorre, al contrario, un giudizio di certezza: il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, Rv. 242900)> - sez. 1, n. 24996 del 31 maggio 2022. 3. In definitiva il Tribunale ha omesso di operare una valutazione complessiva del percorso rieducativo seguito dal ricorrente dopo aver intrapreso l'attività di collaborazione con la giustizia. 4. I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati