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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 02931/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, quanto alla prima doglianza, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando che la detenzione a fini di cessione della sostanza risultava da un lato, dalle complessive circostanze di luogo e di tempo della condotta; dall'altro lato, dall'inattendibilità delle dichiarazione rese dall'imputato; Considerato, infine, che in ordine alla censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito ha correttamente argomentato, negando il riconoscimento del beneficio suddetto, alla luce dell'elevata intensità del dolo e del comportamento processuale tenuto dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, quanto alla prima doglianza, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando che la detenzione a fini di cessione della sostanza risultava da un lato, dalle complessive circostanze di luogo e di tempo della condotta; dall'altro lato, dall'inattendibilità delle dichiarazione rese dall'imputato; Considerato, infine, che in ordine alla censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito ha correttamente argomentato, negando il riconoscimento del beneficio suddetto, alla luce dell'elevata intensità del dolo e del comportamento processuale tenuto dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 02931/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris