CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 dicembre 2021
Cassazione n. 46935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma, accogliendo l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che all'esito di giudizio abbreviato condannava [OSCURATO:PERSONA] alla complessiva pena di anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 8.889,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 337 cod. pen. (capo B), rideterminando nella misura di anni uno e mesi due di reclusione la pena complessiva irrogatagli, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale, con la conferma nel resto della prima decisione. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge con riferimento all'erronea applicazione del divieto di reformatio in peius posto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello rideterminato la pena, ritenendo l'equivalenza delle attenuanti generiche alla contestata recidiva, che tuttavia non era stata considerata dal primo Giudice sotto alcun profilo, in sede di determinazione del computo della pena. 2.1. Con il secondo ed il terzo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 157, primo comma, cod. pen., per avere la sentenza impugnata omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati, tenuto conto del fatto che essi risultano commessi il 22 agosto 2014, che la recidiva, pur contestata, non è stata considerata dal primo Giudice e che il termine breve di prescrizione di sei anni (così calcolato a decorrere dalla prima sentenza) è spirato il giorno 1 febbraio 2022, secondo la richiesta di declaratoria al riguardo presentata dalla difesa direttamente nel giudizio di appello. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché la contestata recidiva infraquinquennale, pur non riconosciuta in primo grado, è stata applicata nel giudizio di appello e ritenuta equivalente ai fini del giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche, sia pure pervenendo ad una pena finale inferiore a quella irrogata in primo grado. Al riguardo, invero, questa Corte ha stabilito che il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066; Sez. 6, n. 41388 del 08/10/2009, Clericuzio, Rv. 245018, con riferimento ad un aumento operato a titolo di recidiva; Sez. 2, n. 42403 del 22/09/2016, Totaro, Rv. 267970, con riferimento ad un aumento operato a titolo di continuazione), ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, con la conseguenza che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel rideterminare la pena, pur complessivamente diminuendola, ne operi un diverso computo tenendo conto della contestata recidiva, nonostante la stessa fosse stata esclusa dal giudice di primo grado. Ne consegue che il giudice d'appello non può rideterminare la pena sulla base di una componente del quadro sanzionatorio - nel caso di specie la recidiva - che non era stata sotto alcun profilo riconosciuta ed applicata dal Giudice di primo grado, a nulla rilevando, in contrario, che la pena complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella irrogata all'esito del primo giudizio. 2. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che, senza considerare la recidiva, entrambi i reati in contestazione, commessi il 22 agosto 2014, risultano prescritti dopo la pronuncia della sentenza di appello, ossia in data 22 febbraio 2022, poiché, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, l'ultimo atto interruttivo verificatosi successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, emessa in data 1 febbraio 2016, è rappresentato dal decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello (Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048), emesso in data 29 dicembre 2021, con la conseguente applicazione non del termine breve, ma di quello massimo di prescrizione, che nel caso di specie, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157, 160, terzo comma, 161, secondo comma, cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei: termine che, avuto riguardo alla sua decorrenza dalla su indicata data del 22 agosto 2014, deve considerarsi ormai spirato il 22 febbraio 2022, con la conseguente declaratoria di estinzione dei predetti reati per l'intervenuta prescrizione. 3. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere entrambi i reati estinti in ragione dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.