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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 37919/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanisetta con sentenza del 30 novembre 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Gela del 15 ottobre 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa (imputato del reato di cui agli art. 81, 110 e 349, primo comma, cod. pen., accertato il 14 novembre 2013 e commesso in data antecedente e prossima a tale data) e [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa (imputato del reato di cui alli art. 349, primo e secondo comma, cod. pen., accertato il 14 novembre 2013 e commesso in data antecedente e prossima a tale data).

2. I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 178, primo comma, lettera C, del cod. proc. pen.) con nullità della sentenza.

I giudici di merito hanno rigettato l'istanza per legittimo impedimento del difensore per l'udienza del 30 novembre 2021.

Il difensore era impegnato in altra sede giudiziaria (Agrigento) e quale unico difensore degli imputati aveva richiesto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento.

La Corte di appello con un modulo prestampato ha rigettato l'istanza con motivazioni generiche ed infondate.

Gli imputati avevano nominato un unico difensore e, quindi, paradossale appare la motivazione della Corte di appello in riferimento "all'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato". 2.

2. Violazione di legge (art. 125, 187, 192, 533 cod. proc. pen. e 349 cod. pen.); motivazione contraddittoria ed illogica sulla data di consumazione dei reati e sulla responsabilità dei due ricorrenti. i I sigilli erano stati apposti dalla polizia municipale in data 3 agosto 2009, in un fabbricato oggetto di violazione edilizie per costruzione abusiva.

Il giudice ha rilevato correttamente che i lavori oggetti di abusivismo edilizio erano stati effettuati in epoca antecedente all'anno 2011, come chiarito dal teste Ing.

Russo, che aveva provveduto ad accatastare gli immobili nel 2011, avendoli già trovati ultimati in epoca precedente.

Allora, il reato contestato agli imputati, di violazione dei sigilli, sarebbe stato commesso tra il 2009 e il 2010, posto il dato oggettivo fornito da Russo sulla data di ultimazione dei lavori edilizi.

Inoltre, non è stata fornita una prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della effettiva realizzazione della violazione dei sigilli da parte dei due imputati; gli immobili sono stati donati ai figli e dunque gli stessi avranno rifinito gli immobili, nell'assoluta mancanza di conoscenza della presenza dei sigilli.

Viene a mancare il dolo del reato, in quanto se il proprietario fosse solo acquiescente all'altrui fatto reato non potrebbe ritenersi configurato l'elemento soggettivo. 2.

2. Violazione di legge (art. 62 bis e 133 cod. proc. pen.); vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Le richieste, del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di sospensione condizionale della pena, sono state rigettate con una motivazione non condivisibile.

La Corte d'appello ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche in relazione alla gravità del reato.

L'articolo 133 cod. pen. non riguarda solo la gravità del reato ma anche altri elementi non valutati dalla sentenza impugnata.

Conseguentemente il giudice non poteva limitarsi all'enunciazione pura e semplice dei connotati esteriori del fatto, ritenendolo semplicemente grave.

Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA],

3. Il reato di violazione di sigilli risulta prescritto.

La sentenza del Tribunale di Gela individua la data dei commessi reati edilizi (di cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione) in data antecedente al mese di maggio 2011.

La violazione dei sigilli, pertanto, risulta antecedente alla fine dei lavori edilizi; la violazione dei sigilli è stata strumentale per la fine dei lavori abusivi.

I sigilli, infatti, erano stati apposti dalla polizia municipale in data 3 agosto 2009, in un fabbricato oggetto di violazione edilizie per costruzione abusiva.

La sentenza della Corte di appello non tiene conto della data di commissione dei reati edilizi, specificamente individuata dalla sentenza di primo grado prima del maggio 2011, nonostante specifico motivo di appello sul punto anche con il richiamo alla testimonianza dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA] che aveva provveduto alle pratiche catastali, nel 2011 - attestando la conclusione dei lavori edilizi -.

Conseguentemente, decorrendo dal 1/05/2011, il termine massimo di prescrizione (di anni 7 e mesi 6, oltre i 632 giorni di sospensione) risulta maturato antecedentemente alla data della sentenza di appello, e, segnatamente, alla data del 28/07/2020.

La sentenza deve pertanto annullarsi senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

La doppia condanna di merito esclude l'applicazione dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanisetta con sentenza del 30 novembre 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Gela del 15 ottobre 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa (imputato del reato di cui agli art. 81, 110 e 349, primo comma, cod. pen., accertato il 14 novembre 2013 e commesso in data antecedente e prossima a tale data) e [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa (imputato del reato di cui alli art. 349, primo e secondo comma, cod. pen., accertato il 14 novembre 2013 e commesso in data antecedente e prossima a tale data). 2. I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 178, primo comma, lettera C, del cod. proc. pen.) con nullità della sentenza. I giudici di merito hanno rigettato l'istanza per legittimo impedimento del difensore per l'udienza del 30 novembre 2021. Il difensore era impegnato in altra sede giudiziaria (Agrigento) e quale unico difensore degli imputati aveva richiesto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. La Corte di appello con un modulo prestampato ha rigettato l'istanza con motivazioni generiche ed infondate. Gli imputati avevano nominato un unico difensore e, quindi, paradossale appare la motivazione della Corte di appello in riferimento "all'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato". 2. 2. Violazione di legge (art. 125, 187, 192, 533 cod. proc. pen. e 349 cod. pen.); motivazione contraddittoria ed illogica sulla data di consumazione dei reati e sulla responsabilità dei due ricorrenti. i I sigilli erano stati apposti dalla polizia municipale in data 3 agosto 2009, in un fabbricato oggetto di violazione edilizie per costruzione abusiva. Il giudice ha rilevato correttamente che i lavori oggetti di abusivismo edilizio erano stati effettuati in epoca antecedente all'anno 2011, come chiarito dal teste Ing. Russo, che aveva provveduto ad accatastare gli immobili nel 2011, avendoli già trovati ultimati in epoca precedente. Allora, il reato contestato agli imputati, di violazione dei sigilli, sarebbe stato commesso tra il 2009 e il 2010, posto il dato oggettivo fornito da Russo sulla data di ultimazione dei lavori edilizi. Inoltre, non è stata fornita una prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della effettiva realizzazione della violazione dei sigilli da parte dei due imputati; gli immobili sono stati donati ai figli e dunque gli stessi avranno rifinito gli immobili, nell'assoluta mancanza di conoscenza della presenza dei sigilli. Viene a mancare il dolo del reato, in quanto se il proprietario fosse solo acquiescente all'altrui fatto reato non potrebbe ritenersi configurato l'elemento soggettivo. 2. 2. Violazione di legge (art. 62 bis e 133 cod. proc. pen.); vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Le richieste, del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di sospensione condizionale della pena, sono state rigettate con una motivazione non condivisibile. La Corte d'appello ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche in relazione alla gravità del reato. L'articolo 133 cod. pen. non riguarda solo la gravità del reato ma anche altri elementi non valutati dalla sentenza impugnata. Conseguentemente il giudice non poteva limitarsi all'enunciazione pura e semplice dei connotati esteriori del fatto, ritenendolo semplicemente grave. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], 3. Il reato di violazione di sigilli risulta prescritto. La sentenza del Tribunale di Gela individua la data dei commessi reati edilizi (di cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione) in data antecedente al mese di maggio 2011. La violazione dei sigilli, pertanto, risulta antecedente alla fine dei lavori edilizi; la violazione dei sigilli è stata strumentale per la fine dei lavori abusivi. I sigilli, infatti, erano stati apposti dalla polizia municipale in data 3 agosto 2009, in un fabbricato oggetto di violazione edilizie per costruzione abusiva. La sentenza della Corte di appello non tiene conto della data di commissione dei reati edilizi, specificamente individuata dalla sentenza di primo grado prima del maggio 2011, nonostante specifico motivo di appello sul punto anche con il richiamo alla testimonianza dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA] che aveva provveduto alle pratiche catastali, nel 2011 - attestando la conclusione dei lavori edilizi -. Conseguentemente, decorrendo dal 1/05/2011, il termine massimo di prescrizione (di anni 7 e mesi 6, oltre i 632 giorni di sospensione) risulta maturato antecedentemente alla data della sentenza di appello, e, segnatamente, alla data del 28/07/2020. La sentenza deve pertanto annullarsi senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La doppia condanna di merito esclude l'applicazione dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la