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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15200/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la nullità della citazione a giudizio dell'imputato detenuto per altra causa è manifestamente infondato tenuto conto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, sebbene ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. la notifica in questi casi deve essere eseguita, nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore, mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, nondimeno la violazione di detta regola si traduce in una nullità a regime c.d. intermedio (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278869 - 01); che, invero, la difesa di fiducia del ricorrente ha eccepito tale nullità solo con i motivi di appello senza nulla eccepire nel corso dell'udienza celebratasi in primo grado con conseguente indeducibilità della relativa nullità; rilevato che il motivo con cui viene dedotta violazione di legge, sia in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato avendo la Corte di appello messo in risalto, da un lato, la gravità del fatto, escludendo la scarsa offensività della condotta, dall'altro, i plurimi e gravi precedenti penali tali da non consentire una mitigazione ulteriore della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la nullità della citazione a giudizio dell'imputato detenuto per altra causa è manifestamente infondato tenuto conto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, sebbene ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. la notifica in questi casi deve essere eseguita, nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore, mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, nondimeno la violazione di detta regola si traduce in una nullità a regime c.d. intermedio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278869 - 01); che, invero, la difesa di fiducia del ricorrente ha eccepito tale nullità solo con i motivi di appello senza nulla eccepire nel corso dell'udienza celebratasi in primo grado con conseguente indeducibilità della relativa nullità; rilevato che il motivo con cui viene dedotta violazione di legge, sia in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato avendo la Corte di appello messo in risalto, da un lato, la gravità del fatto, escludendo la scarsa offensività della condotta, dall'altro, i plurimi e gravi precedenti penali tali da non consentire una mitigazione ulteriore della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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