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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2021

Cassazione n. 36387/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 28/11/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 11/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 350, comma 6, 350, comma 7 e 431 cod. proc. pen. nel primo motivo la difesa rileva che la dichiarazione di responsabilità si fonderebbe sulle dichiarazioni rese dall'imputato e contenute in una annotazione di polizia giudiziaria che non era stata legittimamente acquisita al fascicolo processuale.

1.2. Vizio di motivazione in quanto la dichiarazione di responsabilità si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni inutilizzabili dell'imputato.

2. In data 14 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio per la ricettazione di uno strumento di analisi geotermiche rinvenuto in un furgone intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] Mahmoud.

Il giudice di primo grado, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, in specifico l'agente Miggiano, ha ritenuto che il ricorrente avesse la disponibilità del furgone e pertanto lo ha condannato per il reato di ricettazione.

Avverso la sentenza ha presentato appello la difesa rilevando che quanto riferito dal teste in ordine alla disponibilità dell'autovettura, appreso da soggetti non identificati e dallo stesso imputato, non era utilizzabile.

La Corte territoriale ha confermato la sentenza evidenziando che l'utilizzabilità degli elementi indicati derivava dal fatto che questi erano contenuti in una annotazione di servizio redatta dalla polizia giudiziaria presente in atti, documento utilizzabile in quanto dal verbale dell'udienza del giorno 11 dicembre 2018 si era dato atto che il giudice aveva dichiarato "utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento".

Nel ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 350, commi 6 e 7, 431 cod. proc pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità rilevando che le prove sulle quali questa si fonda -l'annotazione che non risulta essere stata mai formalmente acquisita, le dichiarazioni di persone non identificate e quelle rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti- non sarebbero in ogni caso utilizzabili.

Le doglianze sono fondate.

1.1. L'annotazione di servizio cui fa riferimento la sentenza impugnata non risulta essere stata formalmente acquisita nel corso del dibattimento né risulta alcuna richiesta in tal senso né, inoltre, il giudice di primo grado l'ha indicata tra le prove utilizzate e valutate per la decisione.

In tale situazione, in assenza di una espressa acquisizione, non può ritenersi che questa sia utilizzabile e che ciò derivi dalla circostanza che il giudice, chiusa l'istruttoria dibattimentale, abbia dichiarato genericamente che erano utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento.

La dichiarazione, infatti, si riferisce agli atti "acquisiti" e non a quelli altrimenti inseriti o contenuti nel fascicolo del dibattimento (Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, 2015, Saliou, Rv. 261823).

Superata la fase delle questioni preliminari di cui all'art. 491 cod. proc. pen. -che al comma terzo si riferisce alle questioni concernenti l'erronea applicazione dell'art. 431 cod. proc. pen. nella formazione del fascicolo del dibattimento- la successiva acquisizione di atti originariamente contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o la documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva deve essere concordata dalle parti ai sensi dell'art. 493, comma 3 cod. proc. pen. (nel senso che vi debba essere un accordo quanto meno tacito cfr. Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263261) Nel corso del dibattimento, d'altro canto, ogni provvedimento relativo all'ammissione e all'acquisizione delle prove deve avvenire "sentite le parti", come stabilisce l'art. 495 cod. proc. pen.

Ragione questa per la quale l'eventuale erroneo inserimento di una prova nel corso del dibattimento non ne determina per ciò solo l'utilizzabilità.

A fronte della previsione che l'acquisizione debba essere concordata dalle parti e che i provvedimenti in ordine alle prove debbano essere pronunciati dal giudice "sentite le parti", infatti, la situazione è diversa da quella che si può determinare nella fase preliminare, prevista dall'art. 431 cod. proc. pen.

Fase che si svolge anche in parte fuori udienza e per la quale, per tale ragione, l'art. 491 cod. proc. pen. pone a carico delle parti di verificare la corretta formazione del fascicolo del dibattimento e un termine di decadenza entro il quale le eventuali questioni sul punto devono essere proposte (cfr. Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250806).

1.2. Pure a fronte dell'eventuale utilizzabilità dell'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria le informazioni fornite da persone non identificate, così come le dichiarazioni rese dall'imputato in questa contenute non sono comunque utilizzabili.

1.2.1. Le circostanze riferite alla polizia giudiziaria da persone informate sui fatti, se pure non verbalizzate come previsto dall'art. 357 cod. proc. pen., possono essere utilizzate solo qualora queste siano identificate (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5777 del 17/01/2014, P.M., Rv. 258916).

Nel caso di specie, pertanto, escluso ogni rilievo al fatto che queste fossero "incorporate" all'annotazione, quanto appreso dalla polizia giudiziaria da persone di cui è ignota l'identità e non può essere pertanto anche solo in via eventuale verificato in contraddittorio, è inutilizzabile.1.2.2.

Le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dall'indagato non possono essere documentate e delle stesse, ai sensi dell'art. 350 comma 6 cod. proc. pen., è vietata ogni utilizzazione.

Anche le dichiarazioni spontanee che l'indagato dovesse rendere ai sensi dell'art.350, comma 7 cod. proc. pen., d'altro canto, sono utilizzabili solo qualora queste siano contenute in un autonomo verbale debitamente sottoscritto dall'indagato stesso (Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv. 280880).

Nel caso di specie, nel quale nell'annotazione si dà atto di notizie e indicazioni assunte dall'indagato alle quali non ha fatto seguito alcun verbale di dichiarazioni spontanee, quindi, quanto riferito dall'indagato alla polizia giudiziaria non è comunque utilizzabile.

2. L'accoglimento del primo motivo impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte territoriale, considerata l'inutilizzabilità dell'annotazione di servizio e delle "dichiarazioni" in questa contenute, si pronunci in merito all'appello proposto dalla difesa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'Appello di Milano.

Così deciso in Roma 14/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 28/11/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 11/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 350, comma 6, 350, comma 7 e 431 cod. proc. pen. nel primo motivo la difesa rileva che la dichiarazione di responsabilità si fonderebbe sulle dichiarazioni rese dall'imputato e contenute in una annotazione di polizia giudiziaria che non era stata legittimamente acquisita al fascicolo processuale. 1.2. Vizio di motivazione in quanto la dichiarazione di responsabilità si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni inutilizzabili dell'imputato. 2. In data 14 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio per la ricettazione di uno strumento di analisi geotermiche rinvenuto in un furgone intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] Mahmoud. Il giudice di primo grado, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, in specifico l'agente Miggiano, ha ritenuto che il ricorrente avesse la disponibilità del furgone e pertanto lo ha condannato per il reato di ricettazione. Avverso la sentenza ha presentato appello la difesa rilevando che quanto riferito dal teste in ordine alla disponibilità dell'autovettura, appreso da soggetti non identificati e dallo stesso imputato, non era utilizzabile. La Corte territoriale ha confermato la sentenza evidenziando che l'utilizzabilità degli elementi indicati derivava dal fatto che questi erano contenuti in una annotazione di servizio redatta dalla polizia giudiziaria presente in atti, documento utilizzabile in quanto dal verbale dell'udienza del giorno 11 dicembre 2018 si era dato atto che il giudice aveva dichiarato "utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento". Nel ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 350, commi 6 e 7, 431 cod. proc pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità rilevando che le prove sulle quali questa si fonda -l'annotazione che non risulta essere stata mai formalmente acquisita, le dichiarazioni di persone non identificate e quelle rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti- non sarebbero in ogni caso utilizzabili. Le doglianze sono fondate. 1.1. L'annotazione di servizio cui fa riferimento la sentenza impugnata non risulta essere stata formalmente acquisita nel corso del dibattimento né risulta alcuna richiesta in tal senso né, inoltre, il giudice di primo grado l'ha indicata tra le prove utilizzate e valutate per la decisione. In tale situazione, in assenza di una espressa acquisizione, non può ritenersi che questa sia utilizzabile e che ciò derivi dalla circostanza che il giudice, chiusa l'istruttoria dibattimentale, abbia dichiarato genericamente che erano utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento. La dichiarazione, infatti, si riferisce agli atti "acquisiti" e non a quelli altrimenti inseriti o contenuti nel fascicolo del dibattimento (Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, 2015, Saliou, Rv. 261823). Superata la fase delle questioni preliminari di cui all'art. 491 cod. proc. pen. -che al comma terzo si riferisce alle questioni concernenti l'erronea applicazione dell'art. 431 cod. proc. pen. nella formazione del fascicolo del dibattimento- la successiva acquisizione di atti originariamente contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o la documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva deve essere concordata dalle parti ai sensi dell'art. 493, comma 3 cod. proc. pen. (nel senso che vi debba essere un accordo quanto meno tacito cfr. Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263261) Nel corso del dibattimento, d'altro canto, ogni provvedimento relativo all'ammissione e all'acquisizione delle prove deve avvenire "sentite le parti", come stabilisce l'art. 495 cod. proc. pen. Ragione questa per la quale l'eventuale erroneo inserimento di una prova nel corso del dibattimento non ne determina per ciò solo l'utilizzabilità. A fronte della previsione che l'acquisizione debba essere concordata dalle parti e che i provvedimenti in ordine alle prove debbano essere pronunciati dal giudice "sentite le parti", infatti, la situazione è diversa da quella che si può determinare nella fase preliminare, prevista dall'art. 431 cod. proc. pen. Fase che si svolge anche in parte fuori udienza e per la quale, per tale ragione, l'art. 491 cod. proc. pen. pone a carico delle parti di verificare la corretta formazione del fascicolo del dibattimento e un termine di decadenza entro il quale le eventuali questioni sul punto devono essere proposte (cfr. Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250806). 1.2. Pure a fronte dell'eventuale utilizzabilità dell'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria le informazioni fornite da persone non identificate, così come le dichiarazioni rese dall'imputato in questa contenute non sono comunque utilizzabili. 1.2.1. Le circostanze riferite alla polizia giudiziaria da persone informate sui fatti, se pure non verbalizzate come previsto dall'art. 357 cod. proc. pen., possono essere utilizzate solo qualora queste siano identificate (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5777 del 17/01/2014, P.M., Rv. 258916). Nel caso di specie, pertanto, escluso ogni rilievo al fatto che queste fossero "incorporate" all'annotazione, quanto appreso dalla polizia giudiziaria da persone di cui è ignota l'identità e non può essere pertanto anche solo in via eventuale verificato in contraddittorio, è inutilizzabile.1.2.2. Le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dall'indagato non possono essere documentate e delle stesse, ai sensi dell'art. 350 comma 6 cod. proc. pen., è vietata ogni utilizzazione. Anche le dichiarazioni spontanee che l'indagato dovesse rendere ai sensi dell'art.350, comma 7 cod. proc. pen., d'altro canto, sono utilizzabili solo qualora queste siano contenute in un autonomo verbale debitamente sottoscritto dall'indagato stesso (Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv. 280880). Nel caso di specie, nel quale nell'annotazione si dà atto di notizie e indicazioni assunte dall'indagato alle quali non ha fatto seguito alcun verbale di dichiarazioni spontanee, quindi, quanto riferito dall'indagato alla polizia giudiziaria non è comunque utilizzabile. 2. L'accoglimento del primo motivo impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte territoriale, considerata l'inutilizzabilità dell'annotazione di servizio e delle "dichiarazioni" in questa contenute, si pronunci in merito all'appello proposto dalla difesa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma 14/
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