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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40595/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21072/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale rispettivamente: sia sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi concreti di collaborazione e l'irrilevanza degli elementi valorizzati per derubricare il reato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); sia con riferimento all'eccessività della pena, ritenuta congrua in relazione alla tipologia della sostanza e al numero di dosi rinvenute (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21072/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale rispettivamente: sia sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi concreti di collaborazione e l'irrilevanza degli elementi valorizzati per derubricare il reato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); sia con riferimento all'eccessività della pena, ritenuta congrua in relazione alla tipologia della sostanza e al numero di dosi rinvenute (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 40595/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris