CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 46564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 5/5/2022 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza I Tribunale di Milano, su concorde richiesta della parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni uno,mesi uno, gg dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al delitto di tentata rapina impropria ascrittogli in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell'art. 133 cod.pen. con riguardo alla misura della pena concordata. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Nella specie, le doglíanze difensive si pongono al di fuori del perimetro di sindacabilità del provvedimento, attesa la natura dei rilievi che concerne l'eccessività della pena oggetto di pattuizione. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]