CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 48072/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale ha dichiarato, in data 06/04/23, il non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essersi il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, consumato il 10/05/2016, estinto per intervenuta prescrizione. 2. Con un unico motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere il Giudice erroneamente ritenuto estinto il reato per intervenuta prescrizione. Tale pronuncia, infatti, si fonda sulla errata applicazione della disciplina in tema di prescrizione laddove essa afferma che, nel caso in esame, non sia intervenuto alcun atto interruttivo. Evidenzia, tuttavia, il ricorrente che l'azione penale è stata per la prima volta esercitata il 13/02/2020 - ampiamente prima del decorso del termine ordinario di prescrizione di sei anni - con decreto di citazione a giudizio dichiarato nullo il 23/02/23, trattandosi di reato che prevede l'udienza preliminare. Pacifico dunque che l'emissione del decreto di citazione a giudizio abbia determinato l'interruzione del termine di prescrizione che, pertanto, maturerà il 10/11/2023. Né osta in tal senso la dichiarata nullità del predetto decreto di citazione a giudizio, atteso il consolidato principio giurisprudenziale per il quale gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono comunque idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli nord per l'ulteriore corso. 4. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Nel caso di specie, infatti, la prescrizione risulta interrotta, conformemente al disposto di cui all'art. 160, comma 2, cod. pen., dall'emissione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del decreto di citazione a giudizio, successivamente dichiarato nullo perché il reato non consentiva la citazione diretta a giudizio, richiedendosi la previa celebrazione dell'udienza preliminare. È conseguentemente erronea la decisione, oggetto della presente impugnazione, che ha dichiarato l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione sull'erroneo presupposto dell'inesistenza di atti interruttivi, ignorando l'esistenza dell'anzidetto decreto di citazione a giudizio. Né, come ha correttamente rilevato il ricorrente, la dichiarata nullità di tale decreto di citazione può dispiegare alcun effetto ai fini che interessano in questa sede, attesa la consolidata giurisprudenza di codesl:a Suprema Corte, a mente della quale gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato (Sez. 5, n. 40996 del 01/07/2021, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282091. Fattispecie relativa alla dichiarazione di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Così deciso il 21 settembre 2023 Il C