CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24285/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto al secondo motivo di ricorso; rigetto nel resto; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; kpt [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona emessa il 18 dicembre 2019 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in relazione a vari reati di usura (capi A, B,C,E,F,G,H,I,O) e ad un reato di estorsione (capo D), commessi tra il 2009 ed il 2011, in concorso con il di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato deceduto nelle more, attraverso la consegna alle vittime di somme in contanti in cambio di assegni postdatati di importo superiore, praticando un interesse ritenuto usurario in quanto oscillante tra il 48% ed il 79,59% annuo. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente la responsabilità concorsuale della ricorrente negli episodi di usura in ordine ai quali è stata condannata, senza individuare il suo apporto concreto alle condotte poste in essere dal di lei coniuge ed originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], deceduto durante il dibattimento di primo grado. La figura della ricorrente si sarebbe evidenziata nella vicenda dei prestiti ad usura in favore della famiglia [OSCURATO:PERSONA] (capi A,B e C della imputazione, con la connessa estorsione di cui al capo D) solo in quanto tra le parti vi era un rapporto di amicizia, mentre, invece, ella era rimasta del tutto fuori da ogni contatto con le vittime in relazione agli altri episodi di usura, come dalle medesime dichiarato (capi E,F,G,H,I ed O ai quali fa riferimento il motivo di ricorso). La motivazione offerta dalla Corte sarebbe carente in relazione alla individuazione anche dell'elemento soggettivo del reato, non potendo bastare la mera conoscenza dei rapporti con le persone offese intrattenuti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] sulla base del rapporto di coniugio che intercorreva con la ricorrente. Erroneamente sarebbe stata valorizzata l'intestazione in capo a quest'ultima di numerosi conti correnti, da ritenersi, invece, nella titolarità effettiva e nella disponibilità del marito t che, in quanto soggetto protestato, non poteva avere accesso a tali rapporti bancari. Le intercettazioni, inoltre, non sarebbero probanti ed il riferimento ad esse da parte dei giudici di merito sarebbe del tutto aspecifico, come pure quello alle dichiarazioni rese dall'imputata in sede di esame. Alla luce di tali debolezze della prova a carico, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'espletamento di una perizia grafologica sui documenti la cui paternità è stata a lei ricondotta a dimostrazione della sua compartecipazione ai reati (quaderno della contabilità e agenda); 2) vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto conto delle censure contenute nell'atto di appello a proposito degli episodi di usura di cui ai capi E,F,G,H, I ed O, in relazione ai quali non sarebbe stata valorizzata la circostanza che era stata la stessa ricorrente, dopo che l'indagine era sorta in relazione alla vicenda usuraria [OSCURATO:PERSONA] (capi A,B, C e D), a consegnare alla polizia giudiziaria spontaneamente titoli afferenti ad altri rapporti di dare/avere, a dimostrazione della sua buona fede e della esistenza di prestiti effettuati dal marito privi di carattere illecito, come dimostrato anche dall'assoluzione dell'imputata da una serie di ulteriori reati di usura in origine contestatile. Sarebbero state trascurate dalla Corte le specifiche doglianze contenute nell'atto di appello ed inerenti alle singole ipotesi di reato ed al contenuto della deposizione delle varie persone offese (in ricorso si fa riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] quanto all'usura di cui al capo O, a [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo I, ad [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo G, a [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo E, a [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo F, a [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo H); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del calcolo degli interessi usurari in relazione ai reati di cui ai capi E,F,G,H,I ed O. I giudici di merito, rispetto a tali accuse, non sarebbero stati in grado di specificare il tasso di interesse usurario praticato nelle singole ipotesi, anche in considerazione della mancanza di indicazioni specifiche sugli importi ricevuti in prestito dalle persone offese e sui tempi della loro restituzione. L'illiceità degli interessi sarebbe stata affermata in maniera aspecifica, generalizzante e senza appigli tecnici, non essendo emersa neanche la prova che le persone offese versassero in condizioni di difficoltà economica e finanziaria tali da giustificare la sussistenza della cosiddetta usura in concreto, non contestata. Inoltre, la circostanza che gli assegni corrisposti dalle vittime fossero stati dati in garanzia del prestito ricevuto, escluderebbe ia sussistenza del dolo anche nella ipotesi, fatta propria dai giudici di merito, che tali assegni dovessero valere come promessa di pagamento in considerazione della nullità del patto di garanzia secondo il diritto civile; 4) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente per il reato di usura inserito nella cosiddetta "vicenda [OSCURATO:PERSONA]" di cui al capo A. La Corte avrebbe svalorizzato la circostanza che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiuso la vicenda senza percepire interessi, non valutando la circostanza che la sola promessa di interessi usurari - tratta dalla dazione di un assegno in garanzia - non sarebbe stata assistita dal dolo per la ragione esposta nel precedente motivo;5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione di cui al capo D. Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emergerebbe contraddittoriamente che non vi sarebbe stata alcuna costrizione, posto che il protesto minacciato dalla ricorrente e ritenuto elemento costitutivo del reato, avrebbe potuto probabilmente essere evitato dalle persona offese attraverso il pagamento nelle mani del notaio, secondo le stesse parole usate dal giudice di appello (fg. 20 del ricorso) ed anche secondo quanto si sarebbe dovuto ricavare dalla deposizione, invece preternnessa, della madre di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dal reato (la teste [OSCURATO:PERSONA], presente alla riunione con la ricorrente ed il marito nella quale sarebbe stata perpetrata la condotta estorsiva), nella parte in cui aveva affermato che l'imputata ed il marito non avevano fatto alcuna pressione diretta sulla [OSCURATO:PERSONA] (fg. 21 del ricorso). In ogni caso, la ricorrente ritiene insussistente l'aggravante delle più persone riunite, nel caso specifico esclusa dalle modalità della riunione tenutasi in presenza dei [OSCURATO:PERSONA] idonee ad escludere una maggiore portata intimidatoria riveniente dalla presenza della ricorrente; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di usura di cui ai capi B e C. La Corte — come anticipato con i precedenti motivi - avrebbe svalutato il rapporto amicale esistente tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Dolcini, tale da giustificare i contatti della ricorrente con le vittime, attribuendole la paternità dei documenti prima citati senza procedere a perizia grafologica siccome richiesta dalla difesa. Anche in relazione a tali reati mancherebbe una esatta definizione del tasso Zact.erst4.14. usurario eQvuna errata interpretazione della rilevanza degli assegni dati in garanzia. Inoltre, la Corte avrebbe travisato la circostanza relativa alla genesi dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente ritiene essere lecita sulla base di risultanze processuali trascurate dalla Corte ed indicate ai fgg. 24 e 25 del ricorso (dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] e conversazione telefonica n. 296 del 16/12/2010); 7) vizio della motivazione per il mancato riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate; 8) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione, non essendosi tenuto conto che i reati di cui ai capi B e C dovevano essere ritenuti come unica fattispecie meritevole di un solo aumento di pena, a meno di non violare il principio del cosiddetto bis in idem sostanziale;9) vizio della motivazione quanto alla condanna generica in favore delle parti civili, in assenza di determinazione del profitto ed in contrasto con la revoca del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La ricorrente è stata condannata nei due gradi di merito con conforme giudizio. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 1:3926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputata, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato, a più riprese, dalla ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza celle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 1.1. Fatta questa premessa di ordine generale, il primo motivo di ricorso si rivela infondato, poiché tende a segmentare, anche in gruppi di imputazioni, le numerose risultanze che la Corte ed il Tribunale hanno ritenuto come univocamente dirette a provare il concorso consapevole della ricorrente nella attività di usura posta in essere dal di lei marito ed originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio di merito. Di alcune di queste risultanze la ricorrente non tiene conto. In particolare, le incontestate circostanze che ella fosse titolare di ben dodici conti correnti e intestataria di tutti gli assegni che le persone offese dei vari reati avevano consegnato in cambio di danaro, si andavano ad inserire in un contesto nel quale la Corte ed il Tribunale avevano sottolineato, oltre all'assenza di redditi cospicui della coppia [OSCURATO:PERSONA]-Dolcini tale da non poter giustificare una mole di rapporti bancari di tal fatta e la loro cospicua movimentazione (particolari sui quali il ricorso sorvola), anche il fatto che l'imputata fosse personalmente intervenuta in alcune vicende usurarie. Ed infatti: - nella «vicenda [OSCURATO:PERSONA]», ella aveva presenziato a vari incontri con le vittime nei quali si discuteva del rapporto di dare/avere ed anche nella occasione in cui era stato commesso il reato estorsivo e la predisposizione di documenti assai significativi ove la rateizzazione con interessi usurari era fissata su carta (cfr. fg. 20 della sentenza di primo grado); - nella stessa vicenda aveva posto all'incasso un assegno prima della scadenza; - nella «vicenda Adornato» (capo G) aveva messo in protesto un assegno (circostanza non menzionata in ricorso e indicata a fg. 17 della sentenza di primo grado); - nella «vicenda Stroppa», era stata fittiziamente assunta dalla vittima in una sorta di contropartita (circostanza non menzionata in ricorso e indicata a fg. 17 della sentenza di primo grado). A ciò si aggiunga che in una intercettazione tra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la figlia - indicata con sufficiente dettaglio a fg. 19 della sentenza di primo grado - quest'ultima faceva riferimento alla madre come persona a conoscenza di tutte le vicende illecite, note anche alla dialogante che aveva assunto il compito di recuperare presso i debitori eventuali documenti compromettenti. Inoltre, nell'ambito della perquisizione effettuata in fase di indagini la ricorrente si era evidenziata come del tutto consapevole di uomini e cose. Tali circostanze, vicendevolmente riscontrantesi a sostenere la tesi d'accusa - alcune delle quali, come si è detto, neanche riportate in ricorso - unite alla identica metodologia usuraria utilizzata nelle singole occasioni, rendono ragione, sul piano logico-ricostruttivo, della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla piena e consapevole compronnissione della ricorrente nella attività illecita svolta dal marito con la sua attiva collaborazione.Tanto supera ed assorbe ogni diversa considerazione difensiva in punto di elemento soggettivo del reato, nonché in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (correttamente ritenuta non necessaria per la molteplicità degli elementi di prova acquisiti), ed in ordine alla prova dell'apporto della ricorrente nei singoli episodi di usura per i quali è intervenuta condanna. 1.2. Le censure di cui al secondo motivo di ricorso, relative alla prova della responsabilità della ricorrente nelle varie vicende usurarie, rimangono assorbite da quanto evidenziato in relazione al primo motivo, dovendosi, peraltro, evidenziare che la sentenza di primo grado, richiamata dalla più sintetica statuizione di appello, aveva indicato, caso per caso, le prove a carico e la compromissione dell'imputata nel diversi episodi (fgg. 13-18 della sentenza del Tribunale), attraverso precisazioni che non vengono intaccate dalle censure difensive se non del tutto genericamente. 1.3. Il terzo motivo è infondato. La Corte si è conformata al calcolo degli interessi usurari che il Tribunale, con più dovizia, aveva effettuato a fg. 20 della sentenza impugnata, giungendo ad indicare - indipendentemente dal verificarsi di un caso di usura in concreto (ipotizzata solo ad abundantiam, cfr. fg. 21 della sentenza di primo grado, 13 della sentenza impugnata) e dalla qualificazione giuridica assegnata all'assegno consegnato dai debitori - una pattuizione che, per ogni singola usura, andava dal 48% al 79,59% annuo, sempre e comunque superiore ali:asso soglia. Davanti a queste specificazioni, le contrarie deduzioni difensive risultano generiche e non conducenti. 1.4. Anche il quarto motivo, con il quale si censura la sussistenza del dolo della ricorrente nella vicenda di usura «[OSCURATO:PERSONA]», è infondato per le ragioni indicate a proposito del primo motivo di ricorso. 1.5. Il quinto motivo, inerente al reato di estorsione di cui al c:apo D, è infondato in quanto sia la Corte che il Tribunale hanno messo in luce, senza travisamenti, che le persone offese avevano dichiarato di essere state vessate dalla ricorrente e dal marito entrambi presenti. Tale circostanza è stata ulteriormente confermata, sotto un profilo logico privo di vizi, dalle condizioni estremamente svantaggiose che le vittime erano state costrette ad accettare pur di non andare incontro al ventilato protesto degli assegni, evento «che sarebbe stato esiziale per l'attività professionale di [OSCURATO:PERSONA]» (fg. 15 della sentenza di primo grado) e che si era paventato come concreto per il fatto che l'imputata aveva portato all'incasso un titolo a firma della [OSCURATO:PERSONA] prima della sua scadenza, come precisato da quest'ultima a fg. 22 della sentenza di primo grado.Quanto alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, la doglianza non era stata dedotta con l'atto di appello e presuppone una ricostruzione di merito non effettuabile in questa sede. 1.6. Anche il sesto motivo è infondato per le ragioni espresse in ordine al primo motivo ed a proposito del ruolo della ricorrente nelle singole vicende usurarie contestate, ivi compresa quella in danno della famiglia Costantinile che aveva preso corpo dalla commissione della prima usura di cui al capo A e di quelle cronologicamente successive di cui ai capi B e C, dovendosi solo aggiungere che la asserita causale lecita dei rapporti tra le parti, legata al comune esercizio di attività imprenditoriale, non era stata neanche prospettata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] attraverso le sue dichiarazioni, come la Corte di appello (ma non il ricorso) ha sottolineato a fg. 14 della sentenza impugnata, a dimostrazione della infondatezza dell'assunto della ricorrente. 1.7. Il settimo motivo è infondato in quanto la Corte ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti in ragione della oggettiva gravità dei fatti. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ri1:enere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari). 1.8. Quanto alla censura di cui all'ottavo motivo di ricorso, premesso che nessuna violazione del divieto di bis in idem era stata prospettata dalla ricorrente nell'atto di appello, la richiesta di diminuzione dell'entità degli aumenti di pena in continuazione era stata dedotta nell'atto di appello in termini così generici da non meritare alcuna specifica risposta al di là di un giudizio di generale congruità della sanzione espresso dalla Corte di appello e collegato ad una determinazione minima della pena e degli aumenti ex art. 81 cod.pen.. 1.9. Infine, la censura inerente alle statuizioni civili è stata posta senza alcun riferimento alla semplice quanto decisiva constatazione che la condanna si era basata sulla rilevazione di un danno prodotto alle vittime dai reati di usura ed estorsione, necessitante, ex art. 185 cod.pen., di un risarcimento la cui liquidazione è stata rimessa al giudice civile per la sola individuazione del danno patrimoniale, evidentemente a motivo di una migliore determinazione di esso a seconda delle singole vicende usurarie che avevano coinvolto le numerose parti civili. Al rigetto del ricorso segue la condanna-della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quella sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 6500„00 oltre accesscri di legge.