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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45406/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2), e comma terzo, in relazione all'art. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. — è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2), e comma terzo, in relazione all'art. 61, comma primo, n. 5) cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. — è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 45406/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris