CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14213/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Baiamonti, 4 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 118/2016, depositata il 19 gennaio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 19 gennaio 2016 e notificata il successivo 24 marzo, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67, legge fall., Oggetto: revocatoria fallimentare -pagamento del terzo delle rimesse effettuate su conto corrente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’anno antecedente al suo fallimento per complessivi euro 65.000,00, con condanna della banca al pagamento di tale importo, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda; - il giudice di appello ha disatteso il gravame interposto confermando la valutazione del giudice di primo grado in ordine all’inammissibilità, in quanto tardiva, della produzione documentale effettuata dalla banca, intesa a dimostrare l’esistenza di un maggiore affidamento e, dunque, la natura ripristinatoria delle rimesse evidenziando, altresì, che in ogni caso tale produzione documentale non consentiva di riferire i limiti di fido ivi indicati allo specifico rapporto contrattuale oggetto della domanda proposta dalla curatela; - ha, inoltre, condiviso la decisione del Tribunale nella parte in cui ha considerato tardiva l’eccezione avente a oggetto la provenienza delle rimesse da un terzo garante e, conseguentemente, perla non revocabilità delle stesse per tale ragione; -il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo di ricorso la banca denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 67, legge fall., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la deduzione avente ad oggetto la riferibilità del pagamento ad un terzo costituisse un’eccezione in senso proprio e non una mera difesa e, conseguentemente, che non potesse essere utilmente avanzata in epoca successiva allo spirare del termine per la definizione del thema decidendum; -il motivo è infondato; - come noto, le rimess e effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l egge fall. , quando risulti che attraverso tali atti il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma, senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima delfallimento, ha adempiuto l'obbligazione del debitore principale o quella dell'eventuale fideiussore ovvero ha adempiuto un'obbligazione che, per quanto già gravante sul debitore, incide su di lui, in relazione ad un rapporto in atto con la bancacreditrice, per evitare le conseguenze cui l'avrebbe esposto l'inadempimento (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 12 agosto 2005, n. 16874); - quanto alla co ntroversa natura della relativa deduzione, deve osservarsi che sono eccezioni in senso proprio le allegazioni di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'effetto giuridico postulato dall'attore, mentre sono mere difese (o eccezioni in senso lato) quelle che si risolvono nella negazione dei fatti costitutivi dell’effetto giuridico postulato dedotti dalla controparte o nella contestazione della qualificazione giuridica o dell’effetto giuridico da quest’ultima assunti a fondamento della domanda; - orbe ne, è orientamento della giurisprudenza di legittimità quello per cui la deduzione dell’accipiens che il pagamento è stato effettuato dal terzo costituisce un’eccezione in senso proprio, avendo ad oggetto un fatto modificativo dell'effetto giuridico postulato dall'attore che può essere allegato solo dalla parte (cfr. Cass. 9 ottobre 2017, n. 23597; Cass. 7 dicembre 2012, n. 22247; Cass. 12 giugno 2009, n. 13762); - questo Collegio intende prestare adesione a tale orientamento, per cui la decisione della Corte di appello, la quale ha escluso la invocata natura di mera difesa e ritenuto che tale deduzione non potesse essere formulata in ogni momento, ma andasse sollevata entro il termine perentorio previsto per tali allegazioni dalle disposizioni processuali applicabili, si sottrae alla cesura articolata; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r