CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 17161/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d'appello di Genova [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 110, 624 cod. pen. e condannato la ricorrente alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 173,00 di multa; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione al rapporto tra giudizio abbreviato e potere di integrazione probatoria di ufficio in sede di appello, illegittimamente esercitato, nella prospettiva della ricorrente - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; la Corte territoriale, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte: "nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti" (Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Rv. 284947 - 01; Sez. 2, n. 45329 del 01/10/2013, Rv. 257498 - 01; Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, Rv. 266158 - 01); in sostanza l'imputato che opta per il rito abbreviato deve mettere in conto la possibilità dell'esercizio dei poteri officiosi sia in primo che in secondo grado, cosicché il motivo di ricorso, che se ne duole, è manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consi ere estensore [OSCURATO:PERSONA]