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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40488/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 40488/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris