CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 41225/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Trieste ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia e lesioni (la SALLAMI) e per i reati di percosse e diffamazione (il SAMARA). Avverso l'indicata sentenza hanno proposto impugnazione (appelli convertiti in ricorsi) gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove. I ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Esse, peraltro, sono versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, il 8 giugno 2021 Il con estensore