CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21475/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia con sentenza in data 3 ottobre 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 186 bis comma 1 lett. a) e comma 3 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena sospesa di mesi due di arresto e di Euro 2000,00 di ammenda. Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 366 cod. proc. pen. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 347 cod.proc.pen. con riferimento all'art. 181 cod.proc.pen. 2. Il ricorso é nel complesso manifestamente infondato. Entrambe le doglianze sono reiterative dei motivi di appello che sono stati adeguatamente vagliati nella sentenza impugnata e come tali inammissibili. A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838) Sul primo profilo il giudice d'appello, afferente il tardivo deposito degli atti nella segreteria del Pubblico Ministero, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'omesso avviso del deposito, previsto dall'art. 366 del cod. proc. pen., riguardante i verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, costituisce una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore "al momento" del compimento dell'atto processuale (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230276). Del pari manifestamente infondata é la seconda censura. 2 1I Ed invero la doglianza, pur potendo investire un profilo di irregolarità della c.n.r., é priva di rilievo avendo il teste di P.G. compiutamente riferito in ordine all'attività di indagine compiuta. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co