CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 45992/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Ancona rigettava parzialmente l'istanza di dissequestro avanzata dal ricorrente in ordine alla somma di euro 19.000 oggetto di vincolo reale di tipo probatorio in sede di perquisizione nell'ambito del procedimento che lo vede indagato per i reati di riciclaggio ed altro.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata convalida del sequestro ed alla mancata illustrazione delle esigenze probatorie del sequestro; 2) vizio della motivazione in ordine ai presupposti del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Risulta che il procedimento è stato definito con sentenza di applicazione della pena, ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., all'udienza del 9 aprile del 2021, successiva alla presentazione del ricorso. Con tale sentenza è stata disposta, ex art. 648-quater cod. pen., la confisca della sola somma di 7000 euro e la restituzione all'avente diritto delle restanti cose in sequestro. Non vi è, quindi, alcun concreto ed attuale interesse a coltivare il ricorso, dovendo, semmai, essere oggetto di impugnazione la statuizione sulla confisca contenuta nella sentenza, che supera ed assorbe quella emessa in sede cautelare. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.10.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino