CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31762_22 Ritenuto che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di mesi dieci di reclusione, ravvisato il vincolo della continuazione, per i reati di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per il capo A e di cui all'art. 337, aggravato dall'art. 61 n. 2 cod. pen., per il capo B. Considerato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stato argomentato in ragione del precedente penale e del recente precedente giudiziale, in un contesto di confessione necessitata. Motivazione giuridicamente corretta atteso che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consigl. ensore Il P