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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 04770/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3175/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA n. 901/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 19/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, in quanto le parti pubbliche sono rimaste intimate; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3175/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA n. 901/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 19/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, in quanto le parti pubbliche sono rimaste intimate; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 2
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