CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 07616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento instaurato da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Afragola (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli dichiarava non esecutive - quanto all'ordine di abbattimento delle opere abusive - le sentenze nn. 5740/2010 (emessa dalla Corte di appello di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e 5030/2012 (emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), entrambe a carico di [OSCURATO:PERSONA] e relative ai reati di cui agli artt. 349 cod. pen., 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; a giudizio del Tribunale, non poteva darsi corso alla demolizione dell'immobile oggetto delle sentenze in quanto, nelle more, questo era stato acquisito al patrimonio del Comune, così che la Maiello non poteva più ritenersi titolata ad eseguire la demolizione stessa. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, lamentando, con unico motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001. Per costante giurisprudenza di legittimità, l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune non osterebbe, di per sé, alla demolizione, occorrendo al riguardo un'apposita delibera consiliare che ravvisasse l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento del bene; delibera mai emanata nel caso di specie, nel quale, peraltro, non risulterebbe neppure che il Comune fosse mai entrato nella disponibilità dello stesso immobile. 3. Con requisitoria scritta del 31/12/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. L'impugnazione risulta fondata. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, in quanto l'eventuale incompatibilità sorge soltanto nel caso in cui l'ente locale stabilisca - con propria delibera - l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento dell'opera stessa, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (per tutte, Sez. 3, n. 2582 del 23/5/2018, Russo, Rv. 274817). Peraltro, pur in presenza di questa delibera non è escluso il sindacato del giudice penale, che deve verificare l'assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici od ambientali, sulla base di un provvedimento amministrativo che non può fondarsi su valutazioni di carattere generale, ma deve dar conto di specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservare il singolo manufatto, precisamente individuato (tra le molte, Sez. 3, n. 30170 del 24/5/2017, Barbuti, Rv. 270253). 5. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata non ha applicato questi principi, limitandosi a dichiarare non esecutivi gli ordini di demolizione sol perché l'immobile, nelle more, era stato acquisito al patrimonio comunale; in assenza, quindi, di qualunque sindacato sul provvedimento amministrativo, sebbene necessario alla luce della giurisprudenza richiamata, né verifica di eventuali delibere attestanti l'interesse pubblico al mantenimento del bene.6. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il C n