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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30369/2026

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dinanza del 14/01/2026 del TRIBUNALE di Torinovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa il 14 gennaio 2026, Il Tribunale di Torino, qualegiudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda – introdotta da [OSCURATO:PERSONA] – diriconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con le seguenti sentenze:1) sent. n. 143/2024 emessa in data 30.01.2024 dal GUP presso il [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 14.06.2024, in merito ai delitti di cui all’art. 73,quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 495 e 480 cod. pen., commessitra il 21.03.2021 e il 25.10.2021 in Milano;2) sent. n. 2353/2023 emessa in data 15.05.2023 dal Tribunale di Torino,divenuta irrevocabile il 17.09.2024, in merito al delitto di cui all’art. 495 cod.pen., commesso il 04.06.2020 in Torino.In motivazione si evidenzia che, pur in presenza di una parzialeomogeneità delle condotte (in tema di utilizzo di false generalità), depone insenso contrario alla progettazione unitaria il consistente intervallo temporale trale condotte.

Da ciò la considerazione di una abitualità criminosa incompatibilecon il beneficio richiesto.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelleforme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a un’unica deduzione,espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Si contesta in particolare la congruità della motivazione, posto che tra idue episodi di falso decorrono solo sette mesi, un tempo non incompatibile con laprogettazione unitaria. [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava minore allo scopo di attenuare leconseguenze penali di altre condotte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.2.

Ed invero, va premesso che in tema di riconoscimento dellacontinuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi edelle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deveapprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – overinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegnocriminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862 – 01).Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – persua natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo addall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere –che non siano, però, espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.Va riaffermato, dunque, che la unicità di disegno criminoso, richiestadall'art. 81, secondo comma, cod. pen., non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunquecon una generale tendenza a porre in essere reati.Al contempo, la nozione di continuazione neppure può ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere, perciò, ab origine anche di massima,purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso,Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Rv. 246838 - 01).2.1.

Tali principi di diritto sono stati ribaditi, con specifico riferimentoai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

U, n.28659 del 18/05/2017, Rv 270074 - 01, che si è espressa nel modo che segue:«[i]l riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e delbene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea».3.

Nel caso in esame, la valutazione operata dal Tribunale di Torinoappare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata daevidenti vizi logici, dato che l'ampio intervallo temporale decorso tra le violazionirisulta, in effetti, significativo della mancanza di una concreta ideazione unitaria.Le stesse considerazioni espresse dalla difesa del ricorrente tendono asovrapporre il movente delle reiterate condotte illecite con la progettazioneunitaria, senza centrare il ragionamento su quanto richiesto dal legislatore all’art.81, secondo comma, cod. pen.4.

Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza del 14/01/2026 del TRIBUNALE di Torinovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa il 14 gennaio 2026, Il Tribunale di Torino, qualegiudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda – introdotta da [OSCURATO:PERSONA] – diriconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con le seguenti sentenze:1) sent. n. 143/2024 emessa in data 30.01.2024 dal GUP presso il [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 14.06.2024, in merito ai delitti di cui all’art. 73,quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 495 e 480 cod. pen., commessitra il 21.03.2021 e il 25.10.2021 in Milano;2) sent. n. 2353/2023 emessa in data 15.05.2023 dal Tribunale di Torino,divenuta irrevocabile il 17.09.2024, in merito al delitto di cui all’art. 495 cod.pen., commesso il 04.06.2020 in Torino.In motivazione si evidenzia che, pur in presenza di una parzialeomogeneità delle condotte (in tema di utilizzo di false generalità), depone insenso contrario alla progettazione unitaria il consistente intervallo temporale trale condotte. Da ciò la considerazione di una abitualità criminosa incompatibilecon il beneficio richiesto.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelleforme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un’unica deduzione,espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Si contesta in particolare la congruità della motivazione, posto che tra idue episodi di falso decorrono solo sette mesi, un tempo non incompatibile con laprogettazione unitaria. [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava minore allo scopo di attenuare leconseguenze penali di altre condotte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.2. Ed invero, va premesso che in tema di riconoscimento dellacontinuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi edelle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deveapprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – overinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegnocriminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862 – 01).Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – persua natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo addall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere –che non siano, però, espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.Va riaffermato, dunque, che la unicità di disegno criminoso, richiestadall'art. 81, secondo comma, cod. pen., non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunquecon una generale tendenza a porre in essere reati.Al contempo, la nozione di continuazione neppure può ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere, perciò, ab origine anche di massima,purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso,Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Rv. 246838 - 01).2.1. Tali principi di diritto sono stati ribaditi, con specifico riferimentoai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. U, n.28659 del 18/05/2017, Rv 270074 - 01, che si è espressa nel modo che segue:«[i]l riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e delbene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea».3. Nel caso in esame, la valutazione operata dal Tribunale di Torinoappare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata daevidenti vizi logici, dato che l'ampio intervallo temporale decorso tra le violazionirisulta, in effetti, significativo della mancanza di una concreta ideazione unitaria.Le stesse considerazioni espresse dalla difesa del ricorrente tendono asovrapporre il movente delle reiterate condotte illecite con la progettazioneunitaria, senza centrare il ragionamento su quanto richiesto dal legislatore all’art.81, secondo comma, cod. pen.4. Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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