CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Nola; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile (Sez. 6, n. 2323 del 15/10/2014, dep. 2015, R., Rv. 261868), avendo il ricorrente censurato la nullità dell'ordinanza attraverso cui il Tribunale di Nola procedeva de plano alla correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza n. 833/2022, in quanto adottata senza fare ricorso alla procedura di cui all'art. 127 cod. proc. pen.; - che questa Corte, infatti, ha stabilito, con la richiamata decisione, il principio secondo cui non può essere oggetto di autonoma impugnazione l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 586 cod. proc. pen., posto che il primo provvedimento ha funzione accessoria e meramente integrativa rispetto al secondo; - che nel caso di specie, inoltre, neanche è stata dedotta, in questa Sede, la ricorrenza di un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946; Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, Passaquindici, Rv. 268338). Considerato, pertanto, che l'ordinanza impugnata non rientra nel novero dei provvedimenti suscettibili di ricorso per cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il