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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15453/2022

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SEMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 marzo 1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 aprile 1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1966 avverso la sentenza n. 253/2020, emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila il 30 gennaio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 2 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 gennaio 2020 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 10 gennaio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.

Avverso la sentenza della Corte d'appello gli imputati - tramite i loro difensori - hanno proposto ricorsi per cassazione.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione, per avere i Giudici del merito trascurato la documentazione prodotta, rilevante al fine sia della concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva sia dell'esclusione della recidiva; 2) inosservanza o erronea applicazione degli articoli 133 e 132 cod. pen., per non avere la Corte d'appello dato rilievo, al fine della determinazione della pena, alla documentazione prodotta dalla difesa.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per essere stata affermata la responsabilità della ricorrente nonostante la mancanza della prova sul fatto che la medesima avesse sottoscritto l'assegno, dato a garanzia alla persona offesa, come invece ritenuto nella sentenza di primo grado; 2) violazione di legge, non essendovi motivazione in ordine i criteri di graduazione della pena, che si sarebbe potuta contenere in ragione del contributo causale della condotta dell'imputata nella produzione dell'evento, oltre che del grado della colpa; 3) violazione di legge per non essere state concesse le attenuanti generiche senza considerare l'ambiente socio. economico di proveniénza della ricorrente; 4) violazione di legge per essere stata applicata la recidiva e, quindi, aumentata fortemente la pena base, pur se la ricorrente, all'epoca del fatto addebitato, cercava di allontanarsi dalla famiglia Sinti e dai crimini, cui era stata indotta.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la mancanza della motivazione della sentenza impugnata e l'erronea applicazione della legge, per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente, pur in difetto di un rituale procedimento di ricognizione fotografica del medesimo e pur essendo il ricorrente intervenuto esclusivamente nella fase prodromica all'acquisto dei beni, avendo posto in contatto il figlio Arcangelo con la persona offesa, conosciuta presso un mercatino. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Entrambi i motivi, formulati nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono privi di specificità.

Il ricorrente ha fatto generico riferimento alla documentazione prodotta, di cui non ha nemmeno specificamente indicato il contenuto, la quale non sarebbe stata presa in considerazione dalla Corte territoriale nella determinazione del trattamento sanzionatorio. ( Deve rilevarsi al riguardo che la Corte d'appello ha ritenuto la pena congrua, in considerazione della "particolare orchestrazione del fatto, della gravità del danno e della personalità problematica dei prevenuti, quale emergente dai certificati del casellario giudiziario".

L'anzidetta Corte ha aggiunto che la restituzione della refurtiva all'avente diritto, desumibile dalla documentazione prodotta, non era un elemento che poteva giustificare un trattamento di favore, essendo avvenuta a prescindere dalla collaborazione e dall'iniziativa degli imputati.

Così argomentando, il Collegio territoriale, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, ha dato adeguata e insindacabile motivazione sulle ragioni per cui - al fine del trattamento sanzionatorio - non ha dato rilievo alla documentazione prodotta dalla difesa.

Peraltro, proprio nel ritenere che la restituzione di buona parte della refurtiva era avvenuta a prescindere dalla collaborazione e dall'iniziativa degli imputati, la Corte territoriale ha escluso la rilevanza di tale dato anche al fine dell'esclusione della recidiva. 1.2 Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito.

In sede di appello, infatti, la ricorrente non aveva contestato l'affermazione della sua responsabilità per il reato ascrittole, con la conseguenza che la doglianza in esame non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione. 1.3 Gli altri motivi, sollevati dall'anzidetta ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità, avendo la Corte d'appello ritenuto congrua la pena in considerazione "della particolare orchestrazione del fatto, della gravità del danno e della personalità problematica dei prevenuti, quale emergente dai certificati del casellario giudiziario loro rispettivamente intestati".

Deve aggiungersi che i suddetti elementi sono stati implicitamente valorizzati anche al fine dell'applicazione della recidiva, con la conseguenza che le argomentazioni in esame sfuggono ad ogni rilievo censorio. 1.4 Anche le doglianze, sollevate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affermazione della sua responsabilità per la truffa contestata, sono prive di specificità.

La Corte territoriale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non soltanto aveva preso i primi contatti con il venditore ma aveva presenziato anche all'asporto dei beni presso il domicilio di quest'ultimo, "ivi compresa la pantomima messa in scena in quel contesto riguardo le modalità di pagamento del prezzo.

I beni furono poi rinvenuti presso un locale che era nella sua disponibilità".A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze del ricorrente si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli sollevabili in sede di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando «la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza del 2 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 marzo 1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 aprile 1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1966 avverso la sentenza n. 253/2020, emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila il 30 gennaio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 2 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 gennaio 2020 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 10 gennaio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Avverso la sentenza della Corte d'appello gli imputati - tramite i loro difensori - hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione, per avere i Giudici del merito trascurato la documentazione prodotta, rilevante al fine sia della concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva sia dell'esclusione della recidiva; 2) inosservanza o erronea applicazione degli articoli 133 e 132 cod. pen., per non avere la Corte d'appello dato rilievo, al fine della determinazione della pena, alla documentazione prodotta dalla difesa. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per essere stata affermata la responsabilità della ricorrente nonostante la mancanza della prova sul fatto che la medesima avesse sottoscritto l'assegno, dato a garanzia alla persona offesa, come invece ritenuto nella sentenza di primo grado; 2) violazione di legge, non essendovi motivazione in ordine i criteri di graduazione della pena, che si sarebbe potuta contenere in ragione del contributo causale della condotta dell'imputata nella produzione dell'evento, oltre che del grado della colpa; 3) violazione di legge per non essere state concesse le attenuanti generiche senza considerare l'ambiente socio. economico di proveniénza della ricorrente; 4) violazione di legge per essere stata applicata la recidiva e, quindi, aumentata fortemente la pena base, pur se la ricorrente, all'epoca del fatto addebitato, cercava di allontanarsi dalla famiglia Sinti e dai crimini, cui era stata indotta. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la mancanza della motivazione della sentenza impugnata e l'erronea applicazione della legge, per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente, pur in difetto di un rituale procedimento di ricognizione fotografica del medesimo e pur essendo il ricorrente intervenuto esclusivamente nella fase prodromica all'acquisto dei beni, avendo posto in contatto il figlio Arcangelo con la persona offesa, conosciuta presso un mercatino. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Entrambi i motivi, formulati nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono privi di specificità. Il ricorrente ha fatto generico riferimento alla documentazione prodotta, di cui non ha nemmeno specificamente indicato il contenuto, la quale non sarebbe stata presa in considerazione dalla Corte territoriale nella determinazione del trattamento sanzionatorio. ( Deve rilevarsi al riguardo che la Corte d'appello ha ritenuto la pena congrua, in considerazione della "particolare orchestrazione del fatto, della gravità del danno e della personalità problematica dei prevenuti, quale emergente dai certificati del casellario giudiziario". L'anzidetta Corte ha aggiunto che la restituzione della refurtiva all'avente diritto, desumibile dalla documentazione prodotta, non era un elemento che poteva giustificare un trattamento di favore, essendo avvenuta a prescindere dalla collaborazione e dall'iniziativa degli imputati. Così argomentando, il Collegio territoriale, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, ha dato adeguata e insindacabile motivazione sulle ragioni per cui - al fine del trattamento sanzionatorio - non ha dato rilievo alla documentazione prodotta dalla difesa. Peraltro, proprio nel ritenere che la restituzione di buona parte della refurtiva era avvenuta a prescindere dalla collaborazione e dall'iniziativa degli imputati, la Corte territoriale ha escluso la rilevanza di tale dato anche al fine dell'esclusione della recidiva. 1.2 Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito. In sede di appello, infatti, la ricorrente non aveva contestato l'affermazione della sua responsabilità per il reato ascrittole, con la conseguenza che la doglianza in esame non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione. 1.3 Gli altri motivi, sollevati dall'anzidetta ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità, avendo la Corte d'appello ritenuto congrua la pena in considerazione "della particolare orchestrazione del fatto, della gravità del danno e della personalità problematica dei prevenuti, quale emergente dai certificati del casellario giudiziario loro rispettivamente intestati". Deve aggiungersi che i suddetti elementi sono stati implicitamente valorizzati anche al fine dell'applicazione della recidiva, con la conseguenza che le argomentazioni in esame sfuggono ad ogni rilievo censorio. 1.4 Anche le doglianze, sollevate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affermazione della sua responsabilità per la truffa contestata, sono prive di specificità. La Corte territoriale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non soltanto aveva preso i primi contatti con il venditore ma aveva presenziato anche all'asporto dei beni presso il domicilio di quest'ultimo, "ivi compresa la pantomima messa in scena in quel contesto riguardo le modalità di pagamento del prezzo. I beni furono poi rinvenuti presso un locale che era nella sua disponibilità".A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze del ricorrente si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli sollevabili in sede di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando «la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 2 febbr
Sentenza Cassazione n. 15453/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris