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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29375/2026

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della CORTE D'APPELLO DI MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso;udite le difese: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA].c.e., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, depositando conclusioni scritte enota spese a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] già in atti;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di MutuoSoccorso [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che venga dichiarato inammissibile o rigettato ilricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Castrovillari e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delmotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Milano ha parzialmenteriformato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano,pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di associazione perdelinquere ed appropriazione indebita.

Pur confermando la affermazione diresponsabilità per i due reati contestati, l'applicazione delle aggravanti e l'unificazionedei reati per effetto della continuazione, la Corte di merito, “in accoglimento del motivonuovo presentato in sede di memorie” ha disposto “la rideterminazione della pena allaluce della sentenza n. 46/2024 della Corte Costituzionale” (pg. 11).2.

Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputatoformulando i seguenti motivi.2.1 Con il primo motivo si deduce “violazione di legge e difetto di motivazione,censurabili ex art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416 e 110cod. pen., per motivazione contraddittoria, apparente e manifestamente illogica, anchein relazione alle specifiche censure formulate con l'atto di appello e successivi atti” (pg.2.2 Il secondo motivo lamenta “violazione di legge e difetto di motivazionecensurabile ex art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis cod. pen.per motivazione contraddittoria, apparente e manifestamente illogica, anche in relazionealle specifiche censure formulate con l'atto di appello e successivi atti” (pg. 18).2.3 Infine, con l'ultimo motivo si deduce la violazione ai sensi dell'art. 606, lett. b,in relazione all'art 597, comma 3, cod. proc. pen. per aver la Corte d'appello violato ildivieto di reformatio in peius in relazione al trattamento sanzionatorio (pg. 24).3.

La difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria con conclusioni scritte chiedendo in primo luogol'inammissibilità del ricorso ed in subordine il suo rigetto, nonché allegando nota spesedi cui ha chiesto la liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi manifestamente infondati.2.

Il primo, che riguarda la qualificazione giuridica dei fatti, mira ad escluderel’ipotesi associativa, riconducendo il tutto al concorso di persone nella appropriazioneindebita ai danni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Si contesta, innanzi tutto, la motivazione di appello in quanto ‘appiattita’ su quelladel Giudice per le indagini preliminari, senza alcun elemento di novità.Osserva il Collegio, per contro, che si deve innanzi tutto escludere ci si trovi, nelcaso concreto, innanzi ad una motivazione per relationem o ‘per incorporazione’, avendola Corte di merito solo fatto riferimento a specifici passaggi motivazionali, senza copiarliparola per parola e senza trasporli, nemmeno per estratto, nel corpo della propriamotivazione.

Non si pone quindi, nemmeno, la necessità di verificare il quantum diautonomo scrutinio giudiziale che è richiesto in caso di motivazione per relationem perpoter considerare la sentenza il frutto di un autonomo atto intellettuale.Soprattutto, ciò che differenzia il caso specifico da ipotesi in cui vi è un ‘copia eincolla’ motivazionale, è l’indipendenza di giudizio dimostrata nel tessuto motivazionaledelle due pagine e mezza dedicate all’argomento.Occorre considerare che la sentenza d’appello, anche nel terreno penale, è unarevisio prioris instantiae, non un giudizio de novo né un novum iudicium.

Non ci si trova,in altre parole, innanzi ad un nuovo giudizio autonomo, ma ad un ri-esame, circoscrittoalle questioni già decise in primo grado ed originato dai – e quindi circoscritto ai - motivispecifici di impugnazione.La sentenza d’appello non è nemmeno, per usare concetti mutuati dal mondoscientifico e dalla terminologica inglese, una ‘seconda opinione’ o una ‘valutazione dipari’, mancando, rispetto alla prima ipotesi, l’ignoranza della ‘prima opinione’, garanziadell’indipendenza della seconda valutazione, e rispetto alla seconda, il confrontoesclusivo con il testo sottoposto a revisione.Nel caso della sentenza d’appello, quindi, la necessità di sottoporre ad osservazioneed analisi il fatto storico (anche processuale, se l’eccezione riguarda il rito) non puòprescindere, alla luce delle critiche della difesa (la cui presenza costituisce ulterioreelemento differenziatore rispetto alle due valutazioni scientifiche sopra descritte),dall’analisi critica della motivazione, al fine di raggiungere, all’esito di un ragionamentoderivativo ma non sillogistico (la sentenza di primo grado non è una premessa maggiore,e l’appello non è la premessa minore), una autonoma valutazione sul caso.Ciò è quanto avvenuto nella sentenza in esame ove, tra pg. 8 e 10, la Corted’appello, analizzate le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado alla lucedella critica difensiva, ha sviluppato le proprie considerazioni autonome, giungendo aconclusioni del tutto sovrapponibili (in relazione alla affermazione di responsabilità) aquelle del giudice per le indagini preliminari.Quanto al merito del ricorso per cassazione, esso replica la doglianza già avanzatain fase d’appello, nel contestare la sussistenza dell’associazione, che si risolverebbe (sisostiene a pg. 5 del ricorso) in una ‘duplicazione’ della contestazione indebita contestataal capo D di imputazione, non essendovi alcuna indicazione di una struttura, nédecisionale, né organizzativa autonoma, né potendosi ravvisare alcun segnale diinserimento nella stessa dell’imputato.La Corte di merito, tuttavia, ha evidenziato, quanto all’elemento organizzativo, lapredisposizione di una serie di entità societarie il cui fine esclusivo consisteva nellaspoliazione della società mutualistica.

In relazione all’imputato, la sentenza ha poispiegato le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nellaassociazione.Si è in particolare evidenziato come risulti irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nonabbia contribuito alla costituzione dell'associazione visto che la partecipazione di costuinon era fondata su un rapporto diretto come i membri di vertice della stessa bensì sullagestione di due società fittizie, create ad hoc per la spoliazione della [OSCURATO:PERSONA] mutualisticae del [OSCURATO:PERSONA] salute, così integrando consapevolmente un meccanismo prestabilito.

Quellaposta in essere dal gruppo, si sottolinea, era una struttura articolata, stabile e finalizzataalla commissione di una ampia generalità di delitti di appropriazione indebita conconseguente comune gestione delle somme illecitamente conseguite.Da ciò - è l'ulteriore inferenza tratta nella vicenda dalla Corte – l’incontestabileaggiungono i chiarissimi riferimenti a costui emergenti dalle intercettazioni.E se l’imputato è direttamente menzionato in una sola intercettazione, l’analisi dellastessa da parte della Corte (pg. 9) conduce ad un esito interpretativo che allude allasistematica, e non occasionale, adesione del [OSCURATO:PERSONA] al disegno illecito e, quindi, allaconsorteria malavitosa.

Sul punto, l’interpretazione alternativa fornita dalla difesa (pg.9), della convocazione ‘fallita’ dell’imputato ([OSCURATO:PERSONA] non risponde alla chiamata diconvocazione del correo Lopez), da un lato nulla toglie all’interpretazione della chiamata‘a monte’, che è quella analizzata dalla Corte di merito e, dall’altra, si risolve in unainterpretazione della comunicazione che non ha valenza sradicante di quella effettuatadal giudice di merito, non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in questasede offrendo semplicemente una alternativa chiave di lettura del compendiointercettivo, secondo i principi generali (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv.286599 – 01; Sez. 1, n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823 - 01).Né la tesi del mero prestanome (adombrata a pg. 11 del ricorso) regge al confrontocon il dato incontrovertibile che l’imputato ha ricevuto bonifici a proprio diretto favoreper un importo complessivo corrispondente ad una quota significativa di quanto hacontribuito a sottrarre indebitamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] (€ 90.000,00 su €280.000,00) circostanza non compatibile con la funzione della testa di legno.A ciò si aggiunge la durata della relazione instauratasi e del contributo fornito alsodalizio, durato diversi mesi prima che il cambio di gestione della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA],e le conseguenti analisi dei conti e dei servizi rivelassero la vera natura dei rapportisottostanti.Non coglie pertanto nel segno la versione ‘riduttiva’ e ‘monistica’ delle singoleappropriazioni indebite commesse dal [OSCURATO:PERSONA], scollegate tra loro e con le numerose altreperpetrate in precedenza da parte di chi aveva anteriormente ricoperto il ruolo che erastato da ultimo assunto dal [OSCURATO:PERSONA].

L’ipotesi che l’imputato sia giunto in terra lombardaper inserirsi occasionalmente nella commissione di due (soli) reati mira ad obliterare larealtà, costituita dalla strutturata organizzazione societaria diretta allo scopo, cuil’accesso non può essere occasionale.Ad epilogo di questo capitolo, un'ultima considerazione.La difesa di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la formulazione di ipotesi alternative diinterpretazione delle intercettazioni ovvero fornendo letture deresponsabilizzanti inordine al ruolo svolto dall’imputato, chiede a questa Corte non tanto la diversaqualificazione dei fatti, quanto la rilettura del fatto, cioè un terzo grado di giudizio dimerito, operazione non consentita, per ragioni ordinamentali e processual-penalistiche,in questa sede.

In definitiva, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione dilegge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso devestrutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito daigiudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece,è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenzeistruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta dicui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale (Sez. 2, n. 11283 del03/02/2023 Gallone v. 284600 – 01).

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente inrilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità della sussunzionedel fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolvenella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condottacorrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservataal giudice di merito.

Con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili,l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penaleresponsabilità dell’imputato, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie diargomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativaricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione didiverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.Per tali ragioni il motivo, oltre che manifestamente infondato, non è nemmenoconsentito.3.

Anche gli ulteriori due motivi, che possono essere trattati unitariamente,riguardando entrambi il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati.In primo luogo, è d’uopo richiamare il principio consolidato in forza del quale ogniaspetto del trattamento sanzionatorio, dall’entità della pena, al riconoscimento diaggravanti ed attenuanti, dall’applicazione della continuazione fino alla particolaretenuità del fatto, ovvero ad ogni aspetto trattamentale o beneficiale, appartiene algiudizio esclusivo del giudice di merito, che vi esercita una discrezionalità nonsindacabile in questa sede, laddove essa sia adeguatamente giustificata in unamotivazione che sia non contraddittoria e priva di manifeste illogicità.Nel caso concreto, tanto in relazione alle denegate attenuanti generiche, che allacommisurazione della pena, nessun profilo di illogicità, tanto meno manifesta, risultaintegrato nella motivazione.Non in relazione alle attenuanti generiche, negate in base alla congrua valutazionedi gravità del fatto e di professionalità, oltre alla durata della condotta (un semestre): ilfatto che altri coimputati abbiano lucrato maggiormente o che la loro condotta abbiaavuto una durata misurabile in anni non può essere un fattore di positiva valutazionedella condotta del [OSCURATO:PERSONA].Ma nemmeno in relazione alla entità della pena, può essere ravvisato alcun aspettodi illogicità, e tanto meno di violazione di legge sub specie della reformatio in peius, solperché non è stato adottato il minimo in relazione al nuovo reato più grave in relazioneal quale determinare la pena base.Sarebbe, piuttosto, manifestamente illogica la assolutizzazione del concetto diminimo edittale in relazione a differenti fattispecie, pretendendo l’applicazione delminimo edittale anche al cospetto di una nuova ipotesi di reato più grave, a prescindereda ogni valutazione ‘contenutistica’.

In tal senso si è affermato (Sez. 5, n. 1281 del12/11/2018, dep. 2019, Melone, Rv. 274390 – 01) che non viola il divieto di reformatioin peius il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra, meno gravefattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilitanel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione,purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella inprecedenza inflitta.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata.Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute dalle parti civili nel presente giudizio che vengono liquidate nella misuraindicata in dispositivo, in base alle istanze di parte e all’invio delle relative note-spese.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.c.e. in liquidazione, HarmonieMutuelle Italia, [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.000, oltreaccessori di legge.Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nazionale di mutuo soccorso [OSCURATO:PERSONA] liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 28 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE D'APPELLO DI MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso;udite le difese: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA].c.e., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, depositando conclusioni scritte enota spese a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] già in atti;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di MutuoSoccorso [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che venga dichiarato inammissibile o rigettato ilricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Castrovillari e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delmotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Milano ha parzialmenteriformato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano,pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di associazione perdelinquere ed appropriazione indebita. Pur confermando la affermazione diresponsabilità per i due reati contestati, l'applicazione delle aggravanti e l'unificazionedei reati per effetto della continuazione, la Corte di merito, “in accoglimento del motivonuovo presentato in sede di memorie” ha disposto “la rideterminazione della pena allaluce della sentenza n. 46/2024 della Corte Costituzionale” (pg. 11).2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputatoformulando i seguenti motivi.2.1 Con il primo motivo si deduce “violazione di legge e difetto di motivazione,censurabili ex art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416 e 110cod. pen., per motivazione contraddittoria, apparente e manifestamente illogica, anchein relazione alle specifiche censure formulate con l'atto di appello e successivi atti” (pg.2.2 Il secondo motivo lamenta “violazione di legge e difetto di motivazionecensurabile ex art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis cod. pen.per motivazione contraddittoria, apparente e manifestamente illogica, anche in relazionealle specifiche censure formulate con l'atto di appello e successivi atti” (pg. 18).2.3 Infine, con l'ultimo motivo si deduce la violazione ai sensi dell'art. 606, lett. b,in relazione all'art 597, comma 3, cod. proc. pen. per aver la Corte d'appello violato ildivieto di reformatio in peius in relazione al trattamento sanzionatorio (pg. 24).3. La difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria con conclusioni scritte chiedendo in primo luogol'inammissibilità del ricorso ed in subordine il suo rigetto, nonché allegando nota spesedi cui ha chiesto la liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi manifestamente infondati.2. Il primo, che riguarda la qualificazione giuridica dei fatti, mira ad escluderel’ipotesi associativa, riconducendo il tutto al concorso di persone nella appropriazioneindebita ai danni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Si contesta, innanzi tutto, la motivazione di appello in quanto ‘appiattita’ su quelladel Giudice per le indagini preliminari, senza alcun elemento di novità.Osserva il Collegio, per contro, che si deve innanzi tutto escludere ci si trovi, nelcaso concreto, innanzi ad una motivazione per relationem o ‘per incorporazione’, avendola Corte di merito solo fatto riferimento a specifici passaggi motivazionali, senza copiarliparola per parola e senza trasporli, nemmeno per estratto, nel corpo della propriamotivazione. Non si pone quindi, nemmeno, la necessità di verificare il quantum diautonomo scrutinio giudiziale che è richiesto in caso di motivazione per relationem perpoter considerare la sentenza il frutto di un autonomo atto intellettuale.Soprattutto, ciò che differenzia il caso specifico da ipotesi in cui vi è un ‘copia eincolla’ motivazionale, è l’indipendenza di giudizio dimostrata nel tessuto motivazionaledelle due pagine e mezza dedicate all’argomento.Occorre considerare che la sentenza d’appello, anche nel terreno penale, è unarevisio prioris instantiae, non un giudizio de novo né un novum iudicium. Non ci si trova,in altre parole, innanzi ad un nuovo giudizio autonomo, ma ad un ri-esame, circoscrittoalle questioni già decise in primo grado ed originato dai – e quindi circoscritto ai - motivispecifici di impugnazione.La sentenza d’appello non è nemmeno, per usare concetti mutuati dal mondoscientifico e dalla terminologica inglese, una ‘seconda opinione’ o una ‘valutazione dipari’, mancando, rispetto alla prima ipotesi, l’ignoranza della ‘prima opinione’, garanziadell’indipendenza della seconda valutazione, e rispetto alla seconda, il confrontoesclusivo con il testo sottoposto a revisione.Nel caso della sentenza d’appello, quindi, la necessità di sottoporre ad osservazioneed analisi il fatto storico (anche processuale, se l’eccezione riguarda il rito) non puòprescindere, alla luce delle critiche della difesa (la cui presenza costituisce ulterioreelemento differenziatore rispetto alle due valutazioni scientifiche sopra descritte),dall’analisi critica della motivazione, al fine di raggiungere, all’esito di un ragionamentoderivativo ma non sillogistico (la sentenza di primo grado non è una premessa maggiore,e l’appello non è la premessa minore), una autonoma valutazione sul caso.Ciò è quanto avvenuto nella sentenza in esame ove, tra pg. 8 e 10, la Corted’appello, analizzate le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado alla lucedella critica difensiva, ha sviluppato le proprie considerazioni autonome, giungendo aconclusioni del tutto sovrapponibili (in relazione alla affermazione di responsabilità) aquelle del giudice per le indagini preliminari.Quanto al merito del ricorso per cassazione, esso replica la doglianza già avanzatain fase d’appello, nel contestare la sussistenza dell’associazione, che si risolverebbe (sisostiene a pg. 5 del ricorso) in una ‘duplicazione’ della contestazione indebita contestataal capo D di imputazione, non essendovi alcuna indicazione di una struttura, nédecisionale, né organizzativa autonoma, né potendosi ravvisare alcun segnale diinserimento nella stessa dell’imputato.La Corte di merito, tuttavia, ha evidenziato, quanto all’elemento organizzativo, lapredisposizione di una serie di entità societarie il cui fine esclusivo consisteva nellaspoliazione della società mutualistica. In relazione all’imputato, la sentenza ha poispiegato le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nellaassociazione.Si è in particolare evidenziato come risulti irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] nonabbia contribuito alla costituzione dell'associazione visto che la partecipazione di costuinon era fondata su un rapporto diretto come i membri di vertice della stessa bensì sullagestione di due società fittizie, create ad hoc per la spoliazione della [OSCURATO:PERSONA] mutualisticae del [OSCURATO:PERSONA] salute, così integrando consapevolmente un meccanismo prestabilito. Quellaposta in essere dal gruppo, si sottolinea, era una struttura articolata, stabile e finalizzataalla commissione di una ampia generalità di delitti di appropriazione indebita conconseguente comune gestione delle somme illecitamente conseguite.Da ciò - è l'ulteriore inferenza tratta nella vicenda dalla Corte – l’incontestabileaggiungono i chiarissimi riferimenti a costui emergenti dalle intercettazioni.E se l’imputato è direttamente menzionato in una sola intercettazione, l’analisi dellastessa da parte della Corte (pg. 9) conduce ad un esito interpretativo che allude allasistematica, e non occasionale, adesione del [OSCURATO:PERSONA] al disegno illecito e, quindi, allaconsorteria malavitosa. Sul punto, l’interpretazione alternativa fornita dalla difesa (pg.9), della convocazione ‘fallita’ dell’imputato ([OSCURATO:PERSONA] non risponde alla chiamata diconvocazione del correo Lopez), da un lato nulla toglie all’interpretazione della chiamata‘a monte’, che è quella analizzata dalla Corte di merito e, dall’altra, si risolve in unainterpretazione della comunicazione che non ha valenza sradicante di quella effettuatadal giudice di merito, non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in questasede offrendo semplicemente una alternativa chiave di lettura del compendiointercettivo, secondo i principi generali (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv.286599 – 01; Sez. 1, n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823 - 01).Né la tesi del mero prestanome (adombrata a pg. 11 del ricorso) regge al confrontocon il dato incontrovertibile che l’imputato ha ricevuto bonifici a proprio diretto favoreper un importo complessivo corrispondente ad una quota significativa di quanto hacontribuito a sottrarre indebitamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] (€ 90.000,00 su €280.000,00) circostanza non compatibile con la funzione della testa di legno.A ciò si aggiunge la durata della relazione instauratasi e del contributo fornito alsodalizio, durato diversi mesi prima che il cambio di gestione della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA],e le conseguenti analisi dei conti e dei servizi rivelassero la vera natura dei rapportisottostanti.Non coglie pertanto nel segno la versione ‘riduttiva’ e ‘monistica’ delle singoleappropriazioni indebite commesse dal [OSCURATO:PERSONA], scollegate tra loro e con le numerose altreperpetrate in precedenza da parte di chi aveva anteriormente ricoperto il ruolo che erastato da ultimo assunto dal [OSCURATO:PERSONA]. L’ipotesi che l’imputato sia giunto in terra lombardaper inserirsi occasionalmente nella commissione di due (soli) reati mira ad obliterare larealtà, costituita dalla strutturata organizzazione societaria diretta allo scopo, cuil’accesso non può essere occasionale.Ad epilogo di questo capitolo, un'ultima considerazione.La difesa di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la formulazione di ipotesi alternative diinterpretazione delle intercettazioni ovvero fornendo letture deresponsabilizzanti inordine al ruolo svolto dall’imputato, chiede a questa Corte non tanto la diversaqualificazione dei fatti, quanto la rilettura del fatto, cioè un terzo grado di giudizio dimerito, operazione non consentita, per ragioni ordinamentali e processual-penalistiche,in questa sede. In definitiva, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione dilegge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso devestrutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito daigiudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece,è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenzeistruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta dicui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale (Sez. 2, n. 11283 del03/02/2023 Gallone v. 284600 – 01). Nel primo caso, infatti, viene effettivamente inrilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità della sussunzionedel fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolvenella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condottacorrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservataal giudice di merito. Con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili,l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penaleresponsabilità dell’imputato, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie diargomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativaricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione didiverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.Per tali ragioni il motivo, oltre che manifestamente infondato, non è nemmenoconsentito.3. Anche gli ulteriori due motivi, che possono essere trattati unitariamente,riguardando entrambi il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati.In primo luogo, è d’uopo richiamare il principio consolidato in forza del quale ogniaspetto del trattamento sanzionatorio, dall’entità della pena, al riconoscimento diaggravanti ed attenuanti, dall’applicazione della continuazione fino alla particolaretenuità del fatto, ovvero ad ogni aspetto trattamentale o beneficiale, appartiene algiudizio esclusivo del giudice di merito, che vi esercita una discrezionalità nonsindacabile in questa sede, laddove essa sia adeguatamente giustificata in unamotivazione che sia non contraddittoria e priva di manifeste illogicità.Nel caso concreto, tanto in relazione alle denegate attenuanti generiche, che allacommisurazione della pena, nessun profilo di illogicità, tanto meno manifesta, risultaintegrato nella motivazione.Non in relazione alle attenuanti generiche, negate in base alla congrua valutazionedi gravità del fatto e di professionalità, oltre alla durata della condotta (un semestre): ilfatto che altri coimputati abbiano lucrato maggiormente o che la loro condotta abbiaavuto una durata misurabile in anni non può essere un fattore di positiva valutazionedella condotta del [OSCURATO:PERSONA].Ma nemmeno in relazione alla entità della pena, può essere ravvisato alcun aspettodi illogicità, e tanto meno di violazione di legge sub specie della reformatio in peius, solperché non è stato adottato il minimo in relazione al nuovo reato più grave in relazioneal quale determinare la pena base.Sarebbe, piuttosto, manifestamente illogica la assolutizzazione del concetto diminimo edittale in relazione a differenti fattispecie, pretendendo l’applicazione delminimo edittale anche al cospetto di una nuova ipotesi di reato più grave, a prescindereda ogni valutazione ‘contenutistica’. In tal senso si è affermato (Sez. 5, n. 1281 del12/11/2018, dep. 2019, Melone, Rv. 274390 – 01) che non viola il divieto di reformatioin peius il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra, meno gravefattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilitanel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione,purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella inprecedenza inflitta.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata.Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute dalle parti civili nel presente giudizio che vengono liquidate nella misuraindicata in dispositivo, in base alle istanze di parte e all’invio delle relative note-spese. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.c.e. in liquidazione, HarmonieMutuelle Italia, [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.000, oltreaccessori di legge.Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nazionale di mutuo soccorso [OSCURATO:PERSONA] liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 28 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29375/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris