Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 50493/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, estranea al reato, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento, con la quale è stato rigettato l'appello avente ad oggetto la richiesta di dissequestro e di restituzione del carrello di traino box per trasporto cavalli, targato [OSCURATO:TARGA], di proprietà della ricorrente, che era stato sottoposto al vincolo reale del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla contestazione provvisoria, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 544 quinquies cod. pen., per aver organizzato e partecipato ad una gara clandestina di cavalli, il quanto il suddetto mezzo di trasposto era stato a lui affidato dalla proprietaria ricorrente.

In particolare, la ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione, posto che il giudice di merito si è limitato a confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento, ritenendo che il bene sottoposto al vincolo, sebbene di proprietà della ricorrente, estranea al reato, fosse nella materiale disponibilità dell'indagato, senza soffermarsi adeguatamente sul suo stato di buona fede in ordine all'uso illecito del carrello di traino.

Evidenzia che tale mezzo era stato affidato all' indagato, amico del suo fidanzato, mentre ella si trovava lontana dalla Sicilia, appena due giorni prima dell'episodio in contestazione, solo per essere custodito, e non per farne uso, peraltro, trattandosi di mezzo privo di copertura assicurativa e in assenza di revisione.

Il giudice a quo ha richiamato la presenza di stampe personalizzate, apposte sul mezzo, riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA], non indagato nel presente procedimento, per sostenere la sussistenza in capo all'indagato, [OSCURATO:PERSONA], di una posizione di possesso uti dominus del bene che veniva liberamente utilizzato per i propri scopi.

Sulla base di tali elementi, di per sé non indicativi, il giudice ha escluso lo stato di incolpevole ignoranza in ordine all'utilizzo illecito del mezzo, senza tuttavia considerare gli elementi fattuali addotti, quali l'assenza della proprietaria dalla Sicilia, la consegna del box appena due giorni prima la gara clandestina, il rinvenimento all'interno di un capannone, l'assenza di copertura assicurativa e di revisione del mezzo, l'apposizione di stampe personalizzate applicate sul mezzo, riconducibili a soggetto non indagato nel procedimento penale. 2.11 Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge.

Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali.

Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ( Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.

1.2. Nel caso sub iudice, il Tribunale ha affermato la sussistenza di elementi che appaiono indicativi dell'effettiva disponibilità del bene da parte dell'indagato, specificando quali siano questi elementi ed indicando i dati di fatto a sostegno di tale affermazione.

Il giudice a quo ha infatti affermato che la mera intestazione formale del bene gravato da sequestro, sia solo uno degli indici oggettivi da cui desumere la disponibilità materiale del bene in capo alla proprietaria, posto che dalle risultanze investigative in atti emerge che il carrello sia stato messo a disposizione dalla ricorrente, per un periodo indeterminato, a soggetti terzi, desumendo l'insufficienza della qualifica formale di terza proprietaria ai fini della revoca del provvedimento.

Inoltre, il giudice di merito ha evidenziato che sul carrello di traino erano apposte due stampe personalizzate riportanti la dicitura "[OSCURATO:PERSONA]".

Da tali elementi di fatto ha desunto che non solo la detenzione ma anche il possesso uti dominus del bene fosse stato trasferito dalla proprietaria a terzi, i quali ne usufruivano per i propri fini, tanto da personalizzarne l'aspetto estetico apponendo delle stampe riconducibili ad altri soggetti.

In ordine alla disponibilità del bene in capo a soggetti terzi, non proprietari della res, l'apparato esplicativo a supporto della decisione è pertanto del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico esperito dal giudice a quo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Deve infine precisarsi che, trattandosi di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dunque, motivato dal pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente ad un reato possa aggravare o protrarre le conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati, la mera buona fede del terzo estraneo all'illecito, proprietario della res, non rileva se vi è un collegamento tra la cosa e il reato, in quanto il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore.

Si è affermato che possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018 Rv. 274691; Sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022, Rv. 283701).

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina.

D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale.

2. Il ricorso deve, dunque, dichiarato inammissibile.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Casa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, estranea al reato, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento, con la quale è stato rigettato l'appello avente ad oggetto la richiesta di dissequestro e di restituzione del carrello di traino box per trasporto cavalli, targato [OSCURATO:TARGA], di proprietà della ricorrente, che era stato sottoposto al vincolo reale del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla contestazione provvisoria, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 544 quinquies cod. pen., per aver organizzato e partecipato ad una gara clandestina di cavalli, il quanto il suddetto mezzo di trasposto era stato a lui affidato dalla proprietaria ricorrente. In particolare, la ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione, posto che il giudice di merito si è limitato a confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento, ritenendo che il bene sottoposto al vincolo, sebbene di proprietà della ricorrente, estranea al reato, fosse nella materiale disponibilità dell'indagato, senza soffermarsi adeguatamente sul suo stato di buona fede in ordine all'uso illecito del carrello di traino. Evidenzia che tale mezzo era stato affidato all' indagato, amico del suo fidanzato, mentre ella si trovava lontana dalla Sicilia, appena due giorni prima dell'episodio in contestazione, solo per essere custodito, e non per farne uso, peraltro, trattandosi di mezzo privo di copertura assicurativa e in assenza di revisione. Il giudice a quo ha richiamato la presenza di stampe personalizzate, apposte sul mezzo, riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA], non indagato nel presente procedimento, per sostenere la sussistenza in capo all'indagato, [OSCURATO:PERSONA], di una posizione di possesso uti dominus del bene che veniva liberamente utilizzato per i propri scopi. Sulla base di tali elementi, di per sé non indicativi, il giudice ha escluso lo stato di incolpevole ignoranza in ordine all'utilizzo illecito del mezzo, senza tuttavia considerare gli elementi fattuali addotti, quali l'assenza della proprietaria dalla Sicilia, la consegna del box appena due giorni prima la gara clandestina, il rinvenimento all'interno di un capannone, l'assenza di copertura assicurativa e di revisione del mezzo, l'apposizione di stampe personalizzate applicate sul mezzo, riconducibili a soggetto non indagato nel procedimento penale. 2.11 Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ( Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. 1.2. Nel caso sub iudice, il Tribunale ha affermato la sussistenza di elementi che appaiono indicativi dell'effettiva disponibilità del bene da parte dell'indagato, specificando quali siano questi elementi ed indicando i dati di fatto a sostegno di tale affermazione. Il giudice a quo ha infatti affermato che la mera intestazione formale del bene gravato da sequestro, sia solo uno degli indici oggettivi da cui desumere la disponibilità materiale del bene in capo alla proprietaria, posto che dalle risultanze investigative in atti emerge che il carrello sia stato messo a disposizione dalla ricorrente, per un periodo indeterminato, a soggetti terzi, desumendo l'insufficienza della qualifica formale di terza proprietaria ai fini della revoca del provvedimento. Inoltre, il giudice di merito ha evidenziato che sul carrello di traino erano apposte due stampe personalizzate riportanti la dicitura "[OSCURATO:PERSONA]". Da tali elementi di fatto ha desunto che non solo la detenzione ma anche il possesso uti dominus del bene fosse stato trasferito dalla proprietaria a terzi, i quali ne usufruivano per i propri fini, tanto da personalizzarne l'aspetto estetico apponendo delle stampe riconducibili ad altri soggetti. In ordine alla disponibilità del bene in capo a soggetti terzi, non proprietari della res, l'apparato esplicativo a supporto della decisione è pertanto del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico esperito dal giudice a quo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Deve infine precisarsi che, trattandosi di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dunque, motivato dal pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente ad un reato possa aggravare o protrarre le conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati, la mera buona fede del terzo estraneo all'illecito, proprietario della res, non rileva se vi è un collegamento tra la cosa e il reato, in quanto il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore. Si è affermato che possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018 Rv. 274691; Sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022, Rv. 283701). L'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 2. Il ricorso deve, dunque, dichiarato inammissibile. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Casa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
Sentenza Cassazione n. 50493/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris