CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50906/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], contestando l'assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale, insiste per il suo accoglimento; Ritenuto che l'argomento dedotto in ricorso sulla necessità di rideterminare la pena assumendo come pena base quella per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è nel caso in esame in contrasto con il dato normativo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui "per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato", norma che non è derogabile dal giudice dell'esecuzione, e l'argomento sulla mancanza di motivazione sull'aumento di pena per continuazione è totalmente smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, da cui emerge che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di individuare in 5 anni di reclusione e 4.500 euro di multa la pena in aumento "considerate la personalità del condannato e la ritenuta recidiva e valorizzati il ruolo svolto dal Massimiani all'interno del sodalizio criminoso denominato "clan Spada", il suo legame con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto uno degli organizzatori, nonché i numerosi comportamenti intimidatori e violenti tenuti durante la lunga militanza nelle file del clan, che hanno offerto un contributo decisivo nella realizzazione del progetto predatorio degli alloggi popolari ai danni del clan rivale, finalizzato al controllo del territorio e all'agevolazione delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti", motivazione rispettosa dei principi dettati da Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30