CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 23747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24053-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per cassazione Inammissibilità R.G.N. 24053/2019 Cron. Rep. Ud. 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 45/2018 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 23/02/2018 R.G.N. 264/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Siena aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. alla conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 23.5.2011, nonché il diritto al risarcimento del danno stabilito in un’indennità omnicomprensiva nella misura di n. 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (ricavabile dalle buste paga in atti, sub doc. 4 ric.), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo; aveva condannato, inoltre, la società convenuta al pagamento in favore del lavoratore ricorrente di € 5.196,88 a titolo di differenze retributive, nonché di € 384,95 per TFR differenziale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo ed alla correlata regolarizzazione assicurativo-contributiva; aveva, infine, compensato per ¼ tra le parti le spese processuali e condannato la società convenuta al pagamento dei residui ¾ delle spese processuali, come liquidati, oltre al compenso per le due consulenze tecniche d’ufficio, come liquidato con separati decreti.2. Con sentenza n. 96/2019, depositata il 7.2.2019, la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. aveva proposto contro la suddetta sentenza del Tribunale e condannava l’appellante al pagamento delle spesedi lite sostenute dall’appellato, come liquidate, e dichiarava sussistenti i presupposti per l’obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 3. Avverso la decisione di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 4. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato inammissibile in sé per le ragioni appresso illustrate, il che esime la Corte dal dare conto e dall’esaminare i singoli motivi d’impugnazione. 2. Rileva anzitutto il Collegio che, come già accennato in narrativa, il ricorso in esame è stato proposto “avverso la sentenza n. 45/2018 del Tribunale di Siena – Sez. Lavoro, pubblicata il 23/2/2018 a seguito della pronuncia di inammissibilità dell’Appello con sentenza n. 96/2019 pubblicata il 7/2/2019 ai sensi dell’art.348 ter comma 3 c.p.c. della Corte d’appello di Firenze Sezione Lavoro, entrambe non notificate ai fini dell’impugnazione, …” (cfr. pag. 1 del ricorso). Analogamente, nelle conclusioni rassegnate nel medesimo atto d’impugnazione, si chiede che questa Corte, “in accoglimento dei motivi sopra estesi ritenuti più meritevoli, cassi totalmente o parzialmente la sentenza n. 45/2018 impugnata con o senza rinvio con decisione di merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, 2° comma, c.p.c. …”.Infine, anche i quattro motivi di ricorso sono inequivocabilmente riferiti alla sentenza di primo grado (cfr. pagg. 6-12 del ricorso). 3. L’impugnazione in esame, perciò, è stata certamente rivolta solo contro la sentenza di Tribunale su precisata. 4. Giusta l’art. 360, comma primo, c.p.c., “Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione” nei casi di seguito specificati. A termini del secondo comma dello stesso art. 360 ora cit., “Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3)”. 5. Tanto per ora premesso, nota il Collegio che la ricorrente asserisce che “la pronuncia d’inammissibilità” del suo appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale sarebbe stata resa “con sentenza n. 96/2019 pubblicata il 7/2/2019 ai sensi dell’art. 348 ter comma 3 c.p.c.della Corte d’appello di Firenze Sezione lavoro”. Tale assunto, riportato nell’epigrafe del ricorso in esame, e peraltro non meglio illustrato in seguito, è senz’altro errato. Infatti, come ben risulta dal testo della sentenza della Corte territoriale in atti, anzitutto quest’ultima ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale appunto con una sua sentenza, e non con l’ordinanza prevista e disciplinata dai primi tre commi dell’art. 348 ter c.p.c. L’art. 436 bis c.p.c., rubricato “Inammissibilità dell’appello e pronuncia”, inserito nel codice di rito civile dall’art. 54, comma 1, lett. d), d.l. n. 83/2012, conv. con mod. nella L. n. 134/2012, recita: “All’udienza di discussione si applicano gli articoli 348 bis e 348 ter”, rendendo così applicabili anche nel giudizio di appello assoggettato al rito del lavoro tali ultime disposizioni. Osserva, però, la Corte che l’art. 348 bis, comma primo, c.p.c., pure richiamato dall’art. 436 bis c.p.c., recita: “Fuori dei casi in cui deveessere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Appunto a tale particolare ipotesi d’inammissibilità si riferiscono i primi tre commi del successivo art. 348 ter c.p.c. nello stabilire che la “Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello” assume la forma dell’ “ordinanza succintamente motivata”. Le Sezioni unite di questa Corte hanno dedicato particolare attenzione al comma 1 dell’art. 348 bis c.p.c. laddove si precisa che l’ordinanza in questione non può essere pronunciata se non “fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità dell’appello” e quando l’impugnazione non ha “una ragionevole probabilità di essere accolta”, così chiaramente limitando l’ambito applicativo dell’ordinanza medesima a quello dell’impugnazione manifestamente infondata nel merito . Hanno ritenuto, infatti, che, se la suddetta ordinanza è prevista solo nelle ipotesi in cui viene emesso un giudizio prognostico sfavorevole circa la possibilità di accoglimento dell’impugnazione nel merito, la decisione che pronunci invece l’inammissibilità dell’appello per ragioni di carattere processuale –ancorché erroneamente con ordinanza, richiamando l’art. 348 ter c.p.c. e, in ipotesi, pure nel rispetto della relativa procedura – è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, perciò senza neppure la necessità di valutare la sussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso straordinario, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito della impugnazione e perciò differisce dalle ordinanze in cui tale giudizio prognostico viene espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti (così nel § 4 della motivazione di Cass. civ., sez. un., 2.2.2016, n. 1914). 6. Ebbene, la Corte distrettuale, nel caso di specie, non solo si è espressa sull’appello proposto dalla società convenuta in primo grado con un provvedimento che ha forma e sostanza di sentenza, ma non ha richiamato l’art. 348 bis o l’art. 348 ter c.p.c. e, soprattutto, non ha dichiarato l’inammissibilità di detto appello sul rilievo che tale impugnazione non aveva “ragionevole probabilità di essere accolta”.La stessa Corte piuttosto, come ben risulta dalla motivazione della sua sentenza, su analoga eccezione dell’appellato (il quale aveva appunto eccepito che l’avverso appello era inammissibile “in quanto il suo contenuto risulta incomprensibile, generico e privo della benché minima argomentazione che possa motivare la riforma della sentenza impugnata”), richiamando precedenti di legittimità circa l’art. 434, primo comma, c.p.c., ha ritenuto inammissibile l’appello della società perché: “La parte appellante, infatti, si è limitata ad una contestazione generica e confusa della CTU resa in primo grado, e non della motivazione della sentenza, senza esplicitare le ragioni di dissenso rispetto alla decisione del giudice senese e senza fornire una ragionata e diversa soluzione della controversia” (cfr. in extensopagg. 2-3 della sua sentenza). In definitiva, la Corte d’appello ha giudicato l’impugnazione al suo esame non conforme al paradigma normativo di cui all’art. 434, comma primo, c.p.c. in tema di ricorso in appello nei processi assoggettati al rito del lavoro. Ipotesi d’inammissibilità, questa, che non rientra all’evidenza in quella peculiare introdotta dall’art. 348 bis, commaprimo, c.p.c. Correttamente, perciò, la medesima Corte si è pronunciata nel senso dell’inammissibilità del suddetto appello con sentenza, in conformità alla previsione testé citata, la quale, come si è visto, eccettua esplicitamente i “casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello”. D’altronde, la stessa attuale ricorrente assume in ordine al decisum della Corte territoriale che: “Risulta evidente, quindi, che si tratti di un’inammissibilità quale conseguenza del mancato rispetto dell’onere processuale di carattere contenutistico che attiene al modo e alla tecnica in cui i motivi di appello debbono essere formulati” (così alla fine di pag. 5 del suo ricorso), onde neppure allega per tal modo che detta Corte abbia giudicato inammissibile il suo appello per la riscontrata mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento di tale impugnazione. 7. Esclusa, perciò, l’ipotesi accennata dalla ricorrente, e comunque nella specie non sussistente, che la pronuncia d’inammissibilità dell’appello della Corte territoriale debba o possa essere inquadrata quale ordinanza ex art. 348 ter, comma terzo, c.p.c., tornano a valere le regole generali e comuni dianzi premesse. E’ infatti pacifico che la sentenza emessa in primo grado e soggetta ad appello non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure al fine di denunciare cause di nullità assoluta e insanabile, convertendosi le azioni di nullità in azioni di impugnazione (cfr., ad es., Cass. civ., sez. III, 10.3.2008, n. 6301). Inoltre, contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell’accordo tra le parti per omettere l’appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, in quanto l’art. 111, comma 7, Cost. ha la finalità di ammetteretale mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l’appello (così Cass. civ., sez. VI, 15.9.2020, n. 19162). Nel caso di specie, invece, non solo il rimedio dell’appello era senz’altro esperibile, ma esso era stato in concreto esperito dall’attuale ricorrente per cassazione. Pertanto, è fin troppo evidente che il ricorso per cassazione in esame non è inquadrabile nell’ipotesi di c.d. ricorso per saltum di cui al succitato comma secondo dell’art. 360 c.p.c. 8. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022. 9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a ti