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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 31489/2022

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ORDINANZA sul ricorso 26207-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 2799 - intimata - avverso la sentenza n. 335/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 398/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con sentenza pubblicata in data 4/5/2017, la Corte d'appello di L'Aquila, per quanto qui ancora di interesse, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] - collaboratrice ATA, ripetutamente assunta mediante contratti a tempo determinato per periodi nel complesso superiori a 36 mesi - e, in riforma della sentenza (totalmente reiettiva della domanda della dipendente) resa dal Tribunale di Chieti, ha condannato il Ministero dell'Istruzione (d'ora innanzi anche MIUR) a corrisponderle, nei limiti della prescrizione quinquennale, le differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità di servizio riconosciuta, computando anche i periodi lavorativi relativi a contratti a tempo determinato, nonché il risarcimento del danno per abusivo ricorso ai contratti a termine nella misura di n. 11 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi; a fondamento del decisum la Corte territoriale ha dichiarato sussistente l'illegittima reiterazione dei contratti a termine in quanto rinnovati per più di tre anni per incarichi annuali sino al 31 agosto, e ha determinato il risarcimento del danno alla stregua dell'art. 32 legge n. 180/2010; al contempo ha riconosciuto il diritto al trattamento economico secondo il sistema di progressione stipendiale per fasce di anzianità di servizio previsto per gli assunti a tempo indeterminato, salva applicazione della prescrizione dei crediti retributivi maturati prima dei cinque anni anteriori all'atto di costituzione in mora; per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando unico motivo di impugnazione; la lavoratrice è rimasta intimata.AC 12.07.2022 - R.G. n. 26207-2017 Consigliere est.

Salva ciaro Considerato che:

1. con unico motivo il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., costituito nello specifico dall'avvenuta immissione in ruolo della lavoratrice; sostiene il ricorrente che, ove la Corte territoriale avesse considerato il contenuto probatorio della documentazione depositata dall'Amministrazione appellata, sarebbe (invero) venuto meno lo spazio per l'adozione della statuizione risarcitoria;

2. il motivo è inammissibile; esso è incentrato sul contenuto di un documento rispetto al quale il Ministero ricorrente non ha assolto all'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché il documento in parola non risulta riportato nelle parti essenziali e inoltre manca qualsiasi indicazione della sede processuale nella quale lo stesso risulta rintracciabile, sicché tale mancata «localizzazione» basterebbe da sola a sorreggere la pronuncia di inammissibilità, anche a prescindere dalla completezza o meno della riproduzione (Cass.

S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 28184/2020); nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di completezza e di specificità imposti dal richiamato art. 366 cod. proc. civ. perseguono la finalità, che non è di mero formalismo, di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti rilevanti, precisando, inoltre, in quale sede e con quali modalità gli stessi siano stati acquisiti al processo;AC 12.07.2022 - R.G. n. 26207-2017 Consigliere est.

Salv sciaro infatti, la prescrizione contenuta nell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per cui si può ritenere soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante il deposito di quest'ultimo, ma a condizione che nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato depositato e si indichi la sede in cui il documento è rinvenibile (Cass. n. 27475/2017 e Cass.

S.U. n. 34469/2019); la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia, ha escluso che il principio sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105); nella specie, il ricorrente si limita a dedurre genericamente che sarebbe «evidente» dagli atti di causa «il rituale deposito» della scheda SIDI «dalla quale si evinceva che controparte era stata stabilizzata mediante assunzione a tempo indeterminato»;

3. tanto basta per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto difese;AC 12.07.2022 - R.G. n. 26207-2017 Consigliere est.

Salva asciaro non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 26207-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 2799 - intimata - avverso la sentenza n. 335/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 398/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza pubblicata in data 4/5/2017, la Corte d'appello di L'Aquila, per quanto qui ancora di interesse, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] - collaboratrice ATA, ripetutamente assunta mediante contratti a tempo determinato per periodi nel complesso superiori a 36 mesi - e, in riforma della sentenza (totalmente reiettiva della domanda della dipendente) resa dal Tribunale di Chieti, ha condannato il Ministero dell'Istruzione (d'ora innanzi anche MIUR) a corrisponderle, nei limiti della prescrizione quinquennale, le differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità di servizio riconosciuta, computando anche i periodi lavorativi relativi a contratti a tempo determinato, nonché il risarcimento del danno per abusivo ricorso ai contratti a termine nella misura di n. 11 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi; a fondamento del decisum la Corte territoriale ha dichiarato sussistente l'illegittima reiterazione dei contratti a termine in quanto rinnovati per più di tre anni per incarichi annuali sino al 31 agosto, e ha determinato il risarcimento del danno alla stregua dell'art. 32 legge n. 180/2010; al contempo ha riconosciuto il diritto al trattamento economico secondo il sistema di progressione stipendiale per fasce di anzianità di servizio previsto per gli assunti a tempo indeterminato, salva applicazione della prescrizione dei crediti retributivi maturati prima dei cinque anni anteriori all'atto di costituzione in mora; per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando unico motivo di impugnazione; la lavoratrice è rimasta intimata.AC 12.07.2022 - R.G. n. 26207-2017 Consigliere est. Salva ciaro Considerato che: 1. con unico motivo il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., costituito nello specifico dall'avvenuta immissione in ruolo della lavoratrice; sostiene il ricorrente che, ove la Corte territoriale avesse considerato il contenuto probatorio della documentazione depositata dall'Amministrazione appellata, sarebbe (invero) venuto meno lo spazio per l'adozione della statuizione risarcitoria; 2. il motivo è inammissibile; esso è incentrato sul contenuto di un documento rispetto al quale il Ministero ricorrente non ha assolto all'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché il documento in parola non risulta riportato nelle parti essenziali e inoltre manca qualsiasi indicazione della sede processuale nella quale lo stesso risulta rintracciabile, sicché tale mancata «localizzazione» basterebbe da sola a sorreggere la pronuncia di inammissibilità, anche a prescindere dalla completezza o meno della riproduzione (Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 28184/2020); nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di completezza e di specificità imposti dal richiamato art. 366 cod. proc. civ. perseguono la finalità, che non è di mero formalismo, di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti rilevanti, precisando, inoltre, in quale sede e con quali modalità gli stessi siano stati acquisiti al processo;AC 12.07.2022 - R.G. n. 26207-2017 Consigliere est. Salv sciaro infatti, la prescrizione contenuta nell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per cui si può ritenere soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante il deposito di quest'ultimo, ma a condizione che nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato depositato e si indichi la sede in cui il documento è rinvenibile (Cass. n. 27475/2017 e Cass. S.U. n. 34469/2019); la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia, ha escluso che il principio sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105); nella specie, il ricorrente si limita a dedurre genericamente che sarebbe «evidente» dagli atti di causa «il rituale deposito» della scheda SIDI «dalla quale si evinceva che controparte era stata stabilizzata mediante assunzione a tempo indeterminato»; 3. tanto basta per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto difese;AC 12.07.2022 - R.G. n. 26207-2017 Consigliere est. Salva asciaro non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. L
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